avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Accettazione dell’eredità: come funziona

Non si diventa eredi finché non si accetta l'eredità. L'accettazione può essere fatta in 3 modi. Spiego tutto qua!
accettazione dell'eredità
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Accettazione dell’eredità: come funziona

Non si diventa eredi finché non si accetta l'eredità. L'accettazione può essere fatta in 3 modi. Spiego tutto qua!

La legge italiana prevede che si diventa effettivamente eredi di qualcuno solo a seguito dell’accettazione dell’eredità.

Non si diventa eredi in automatico, e si può scegliere se accettare o rifiutare l’eredità.

L’eredità comprende tutto il patrimonio di una persona defunta.

Subentrare nel patrimonio di qualcuno significa ereditare non solo l’attivo, come crediti o immobili, ma si eredita anche il patrimonio passivo, cioè i debiti.

Quindi, prima di compiere qualsiasi azione, è bene sapere cosa implica accettare l’eredità e quali alternative ci offre la legge. Bisogna stare attenti a non compiere azioni inconsapevolmente, che poi non ci permettono di tornare indietro. 

Capire come funziona l’accettazione dell’eredità può essere molto utile per evitare di trovarsi in situazioni scomode e complicate. 

Cos’è l’accettazione dell’eredità

Iniziamo subito col dire che accettare l’eredità significa manifestare la volontà a diventare erede. La volontà può essere manifestata in maniera esplicita o in maniera tacita. È solo con l’accettazione che si acquisisce la qualifica di erede. Prima di diventare erede, il soggetto si definisce “chiamato all’eredità”.

Dal momento dell’accettazione, l’accettante/erede è tenuto a rispondere di tutti i debiti del de cuius anche con il proprio personale patrimonio (salvo, come si vedrà, il caso dell’accettazione con beneficio di inventario).  

L’eredità deve essere accettata entro il termine di 10 anni dall’apertura della successione. Decorso tale termine l’eredità non potrà più essere accettata, né in maniera espressa né in maniera tacita.

Altra cosa da tenere a mente è che una volta accettata l’eredità ed acquisita la qualifica di erede, non si potrà più rinunciare ad essa.

Inoltre, l’accettazione dell’eredità ha effetto retroattivo: una volta accettata l’eredità, si è considerati eredi fin dal momento dell’apertura della successione. Ad esempio, se la successione si è aperta nel 2015 e l’accettazione è avvenuta nel 2021, il soggetto che ha accettato sarà considerato erede fin dal 2015, con tutte le conseguenze del caso. 

L’accettazione dell’eredità si distingue in accettazione “pura e semplice”  e accettazione con beneficio di inventario. L’accettazione pura e semplice può poi essere espressa, tacita o presunta. 

Accettazione eredità pura e semplice

L’accettazione è “pura e semplice” quando il chiamato acquisisce l’eredità che gli è attribuita senza alcuna limitazione di responsabilità. Quindi acconsente che il patrimonio del defunto si “mischi” integralmente con il proprio. Questo comporta il rischio che, se nell’eredità sono presenti debiti, e l’attivo ereditario non basta a soddisfare i debiti del defunto, il loro pagamento dovrà essere fatto utilizzando il patrimonio personale dell’erede.

Ad esempio Francesco accetta puramente e semplicemente l’eredità di Giacomo, che comprende ingenti debiti nei confronti di una Banca: con l’accettazione pura e semplice, Francesco diventa titolare di tali debiti e risponde degli stessi con tutto il suo patrimonio, presente e futuro. 

Accettazione eredità espressa

L’accettazione dell’eredità pura e semplice può essere fatta espressamente o tacitamente. L’accettazione “espressa” dell’eredità consiste in una dichiarazione volta a acquistare l’eredità, oppure in una dichiarazione con cui il chiamato all’eredità assume espressamente lo status di erede. Ad esempio: “ io sono erede di Marco”.

Come abbiamo detto, l’accettazione ha effetti retroattivi, per cui l’erede sarà considerato tale fin dal momento in cui si è aperta la successione.

L’accettazione espressa può essere fatta in diversi modi:

  • per atto pubblico davanti ad un notaio
  • con scrittura privata, non deve essere necessariamente autenticata dal notaio
  • attraverso una dichiarazione da consegnare alla cancelleria del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione.

Accettazione eredità espressa costi

Nel primo caso si dovranno sostenere i costi del notaio che ammontano a circa 1500/2000 euro (senza beneficio di inventario)

Nel secondo caso, invece, non ci saranno costi da sostenere.

Mentre nel terzo caso saranno da sostenere i costi per i diritti di cancelleria e le spese di registrazione,che ammontano a circa 500 euro.

In caso di accettazione espressa sarà il pubblico ufficiale a provvedere alla trascrizione dell’accettazione

Quando si deve fare l’atto di accettazione di eredità espressa?

A nostro avviso l’atto di accettazione si deve fare tutte le volte in cui si voglia essere certi che nessuno contesti la qualità di erede. 

Si pensi a questo esempio: Claudia, quale erede del defunto marito Paolo, ha presentato la dichiarazione di successione ed effettuato la voltura catastale in suo favore degli immobili di cui Paolo era proprietario. Tali azioni, per giurisprudenza consolidata, sono idonee ad integrare l’accettazione tacita dell’eredità. Dunque, Claudia sarebbe già erede a tutti gli effetti. Succede però che Roberto , che pretende di vantare diritti sull’eredità di Paolo, contesta a Claudia l’avvenuta tacita accettazione e minaccia un’azione diretta a togliere il possesso dei predetti immobili alla stessa. In questo caso converrebbe a Claudia formalizzare l’accettazione dell’eredità a mezzo atto pubblico con la conseguenza che, a fronte degli effetti retroattivi dell’accettazione, verrebbe eliminata ogni incertezza circa la sua qualità di erede.

Accettazione tacita dell’eredità

Abbiamo appena detto che la presentazione della dichiarazione di successione e l’effettuazione della voltura catastale degli immobili possono essere azioni idonee a determinare l’accettazione tacita dell’eredità. 

Ma quando si verifica l’accettazione tacita dell’eredità? Si ha accettazione tacita quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe potrebbe compiere se non fosse erede.

Perché si abbia accettazione tacita dell’eredità è necessario che:

  • il chiamato all’eredità è consapevole dell’apertura della successione nei suoi confronti
  • l’atto posto in essere ha ad oggetto un rapporto giuridico ricompreso nell’asse ereditario

Quindi non basta compiere un’azione che solo un erede può mettere in atto, ma sono necessarie anche le due circostanze appena viste.

Per meglio comprendere, vediamo alcune delle condotte che normalmente implicano l’accettazione tacita dell’eredità secondo la giurisprudenza:

  • implica accettazione tacita dell’eredità la proposizione di un’azione di riduzione da parte del legittimario leso o pretermesso;
  • lo stesso vale per la proposizione di un’azione volta ad ottenere la divisione giudiziale dei beni ereditari;
  • anche la stipula di un accordo transattivo con l’Agenzia delle Entrate a seguito di notifica di avviso di accertamento implica l’accettazione tacita dell’eredità;
  • di recente è stato affermato che effettuare la voltura catastale degli immobili ereditari implica accettazione tacita dell’eredità;

Vi sono poi delle condotte che, se poste in essere, determinano l’accettazione dell’eredità per legge e sono:

  • la donazione, la vendita e le cessione dei diritti di successione;
  • la rinuncia all’eredità in favore di alcuni chiamati o verso corrispettivo. 

Accettazione eredità presunta

Oltre alle ipotesi sopra analizzate di accettazione tacita dell’eredità, la legge prevede l’acquisto dell’eredità quale conseguenza automatica per l’inattività del chiamato. In questo caso la legge prevede che l’accettazione dell’eredità sia comminata quale “sanzione”, senza che vi sia una specifica volontà del chiamato a riguardo. 

Un caso di accettazione presunta è quello del chiamato che si trovi nel possesso dei beni ereditari e non rediga l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione. In questo caso si parla di “acquisto senza accettazione” perché l’acquisto dell’eredità avviene per legge in conseguenza del comportamento omissivo del chiamato. 

Ad esepio i fratelli Carlo e Giuseppe vivano nella stessa casa di proprietà di Carlo. Alla morte di Carlo, l’unico chiamato è Giuseppe e si trova nel possesso materiale di tutti i beni del defunto fratello Carlo. Giuseppe deve quindi redigere l’inventario e compiere l’accettazione beneficiata nei termini di legge altrimenti sarà considerato erede puro e semplice (e abbiamo visto che ciò può essere svantaggioso se l’eredità presenta ingenti debiti). 

Altro ipotesi di accettazione presunta è quello della sottrazione dei beni ereditari. E’ infatti previsto dal nostro codice civile che il chiamato che ha sottratto beni ereditari perde la possibilità di rinunciare all’eredità ed è considerato erede puro e semplice. 

Si immagini il caso in cui Irene sottragga dalla cassaforte della madre Franca, recentemente scomparsa, un prezioso gioiello al fine di appropriarsene e sottrarlo alla disponibilità degli altri chiamati all’eredità: tale comportamento determina l’acquisto dell’eredità senza accettazione da Irene, la quale, avendo commesso questo gesto, non potrà più rinunciare all’eredità di Franca né dichiarare di voler accettare con beneficio di inventario. 

Accettazione eredità con beneficio di inventario

Come si è accennato, l’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio di inventario. L’accettazione pura e semplice determina la “confusione” del patrimonio ereditario con quello dell’erede, dunque i due patrimoni diventano una cosa sola e l’erede risponde con tutti i suoi beni dei debiti ereditari, anche oltre il valore dell’attivo ereditario. 

L’accettazione con beneficio di inventario, invece, non produce la “confusione” tra il patrimonio del defunto ed il patrimonio dell’erede. L’accettazione con beneficio di inventario, dunque, consente al chiamato di accettare l’eredità senza compromettere il proprio patrimonio personale con i debiti derivanti dall’eredità stessa. 

Ad esempio Mario lascia la proprietà di un immobile e debiti con la banca per 300 mila euro. Il chiamato Arturo, accettando con beneficio di inventario, risponderà dei debiti solo con i beni facenti parte dell’asse ereditario e mai oltre il valore di questi. La banca potrà pignorare solo l’immobile ereditario e, se questo vale meno di 300 mila euro, non potrà andare ad attaccare i beni personali di Arturo ma dovrà limitarsi ai beni caduti in successione. 

La procedura per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è lunga e complessa, merita un approfondimento a sé. 

Rinuncia all’eredità

Come si può accettare l’eredità, così si può rinunciare all’eredità.

La rinuncia è una dichiarazione unilaterale con cui il chiamato esprime la volontà di non acquistare l’eredità. Questa dichiarazione deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del circondario in cui si è aperta la successione.

Chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato. La rinuncia, a differenza dell’accettazione, può essere revocata qualora si cambiasse idea, ma a due condizioni:

  1. se l’eredità non è stata accettata da chi è divenuto chiamato in seguito alla rinuncia
  2. se non è decorso il termine di dieci anni per l’ accettazione.

Gli effetti della rinuncia sono diversi a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria.

Conclusioni sull’accettazione dell’eredità

Come è facile comprendere, l’istituto dell’accettazione dell’eredità presenta molte particolarità e tecnicismi che devono essere conosciuti dal chiamato all’eredità. Commettere degli errori in questa fase potrebbe comportare importanti conseguenze dal punto di vista patrimoniale.

Proprio per questa ragione è fondamentale rivolgersi a professionisti qualificati per fornire assistenza in merito a problematiche successorie.

A tal proposito, il nostro Studio Legale opera da anni in questo complesso settore del diritto e, grazie agli strumenti tecnologici di cui dispone, siamo in grado di offrire assistenza e consulenza, online o in presenza, in tutta Italia.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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