avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Accordo di reintegro di legittima

Con il contratto di reintegro di legittima gli eredi si accordano affinché ognuno riceva ciò che gli spetta per legge.
accordo di reintegro di legittima
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Accordo di reintegro di legittima

Con il contratto di reintegro di legittima gli eredi si accordano affinché ognuno riceva ciò che gli spetta per legge.

Con l’accordo di reintegro di legittima gli eredi si accordano affinché ognuno riceva ciò che gli spetta per legge.

La legge prevede che quando una persona muore una parte dei suoi averi deve andare ai parenti più stretti. Questa parte riservata ai parenti più stretti, (figli, coniuge, ascendenti, che nel prosieguo chiameremo “legittimari” ) è detta “quota legittima”.

Spesso però le persone lasciano un testamento senza considerare che una parte dei beni, la quota legittima, debba andare ai parenti più stretti.

Può anche succedere che il defunto abbia disposto di tutti i suoi averi in vita in favore di estranei, così violando il diritto alla quota legittima dei parenti più stretti.

In questi casi si verifica una lesione legittima e la strada che di solito si sceglie d’intraprendere per tutelare il proprio diritto è quella di agire davanti al Tribunale con la cosiddetta azione di riduzione. Tuttavia, questa soluzione può comportare diversi svantaggi. Innanzitutto, vi è il rischio di perdere la causa e di non ottenere la tutela dovuta. Vi sono poi comunque da sostenere gli ingenti costi del processo e, fattore non meno importante, occorre attendere i lunghissimi tempi della giustizia italiana.

Ecco quindi che, a rimediare agli inconvenienti di cui sopra, è possibilire stipulare con gli altri eredi un accordo finalizzato al reintegro di legittima così da ottenere la quota spettante per legge senza dover ricorrere ad un giudice.

Che cosa è l’accordo di reintegro di legittima

Con l’espressione “accordi di reintegrazione della legittima” si intende fare riferimento, genericamente, a quegli accordi con cui il legittimario leso o escluso dalla successione, ottiene quello che gli spetta: e cioe` ottiene tutela – in senso economico, almeno – sui diritti che, come legittimario, la legge gli riserva sulla successione.

Si tratta di quei diritti (ad esempio la proprietà di una parte dei beni) che le disposizioni testamentarie o le donazioni, non potrebbero «pregiudicare», e che quindi, se non rispettose della “legittima”, saranno soggette a riduzione.

In sostanza, si tratta di un accordo tra eredi con il quale il legittimario leso o pretermesso (sia esso figlio, coniuge o ascendente) si può accordare con gli altri eredi affiché questi gli attribuiscano quando lui spetterebbe per legge senza dover intentare la causa davanti al Tribunale.

Quali sono gli effetti dell’accordo

Gli accordi di reintegro di legittima producono gli stessi effetti della sentenza che accoglie l’azione di riduzione.

Ciò significa che una volta stipulato con gli altri eredi l’accordo di reintegro della quota legittima, le disposizioni lesive contenute nel testamento ovvero nell’ atto di donazione con il quale il defunto ha disposto dei suoi beni in vita, saranno inefficaci nei confronti del legittimario, così “liberando” la quota di riserva e consentendone l’acquisto da parte sua.

Proponiamo un esempio per agevolare la comprensione:

Ottavio, sposato con Elena, e proprietario di 4 immobili siti nel medesimo stabile ed aventi lo stesso valore, muoia lasciando testamento con il quale dispone che tutti i suoi beni vadano alla moglie ed al fratello Claudio. I figli di Ottavio, Gennaro e Angela, non hanno ricevuto niente e vogliono agire in riduzione per ottenere la quota legittima ad essi riservata dalla legge (in questo caso la metà del patrimonio da dividere tra di loro).

Se Elena e Claudio decidono di stipulare un contratto per attribuire ad Angela e Gennaro la metà del patrimonio ereditario da essi ricevuto (quindi 2 immobili su 4), ecco che verrebbe ripristinata una situazione pienamente conforme a quanto previsto dalla legge (metà del patrimonio ai figli, un quarto al coniuge ed il resto, ovvero la quota disponibile, al fratello Claudio). In questo caso, grazie all’accordo di reintegro legittima, le disposizioni contenute nel testamento in favore del coniuge e che nulla attribuivano ai figli, saranno totalmente inefficaci nei loro confronti ed essi saranno ritenuti eredi di Ottavio fin dal momento dell’apertura della sua successione.

Gli effetti dell’accordo di reintegro di legittima nei confronti di creditori e terzi

Immaginiamo che Gaspare, noto imprenditore edile, muoia lasciando, oltre al suo vasto patrimonio immobiliare, anche ingenti debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate e società finanziarie. Gaspare aveva disposto a mezzo testamento in favore della moglie Gioia e di suo figlio Alessio; nulla aveva lasciato invece alla figlia Eva.

In una situazione come questa i creditori andranno sicuramente ad aggredire il patrimonio degli eredi Gioia e Alessio. Ma se Eva volesse ottenere la quota legittima spettante per legge, potrebbe comunque accordarsi con la madre ed il fratello? I creditori potrebbero aggredire anche lei?

Nel caso, sopra riportato siamo di fronte ad un legittimario pretermesso (Eva) il quale, in virtù dell’accordo di reintegrazione nella legittima, acquisterebbe la qualità di erede. Ed è proprio in virtù di questa qualità che ella sarebbe chiamata a rispondere dei debiti ereditari insieme al fratello ed alla madre.

L’accordo reintegrazione legittima quindi sarebbe pienamente legittimo perché i creditori sarebbero comunque tutelati in quanto il patrimonio da aggredire rimarebbe il medesimo, solo ulteriormente frazionato.

Discorso diverso vale invece per l’ipotesi in cui la madre Gioia e il figlio decidessero di stipulare un accordo con Eva al fine di reintegrarla nella legittima in una quantità superiore a quella prevista per legge ed al solo fine di sfuggire ai propri creditori (personali e/o del de cuius). In questo caso, l’accordo potrebbe essere impugnato dai creditori al fine di ottenerne la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti (con l’azione revocatoria) e così potersi comunque soddisfare sui loro beni come se questi non fossero mai usciti dal patrimonio dei debitori.

Con riferimento, invece, ai terzi che hanno acquistato dall’erede che ha beneficiato della disposizione lesiva è da osservare che l’accordo di reintegrazione della legittima, a differenza della sentenza di riduzione, non sarà provvisto di efficacia retroattiva reale e quindi, un eventuale bene venduto da chi ha beneficiato della disposizione lesiva, non potrà comunque essere restituito al legittimario leso che abbia stipulato l’accordo di reintegrazione.

Ne discende allora che, in tutti i casi in cui il beneficiario della disposizione o donazione eccessiva abbia venduto a terzi i beni che ne costituiscono l’oggetto o abbia costituito diritti in favore altrui su tali beni, l’unica strada percorribile, per rimediare alla lesione senza il ricorso al processo, sarà quella consistente in un accordo attraverso cui il legittimario leso sia compensato in denaro o con altri beni in misura sufficiente, dal punto di vista economico, a soddisfare le sue ragioni.

Andiamo anche qui con un esempio per capire.

Giacomo muore lasciando un testamento con cui attribuisce tutto a suo figlio Filippo. Non lascia niente alla moglie Clara. Il patrimonio di Giacomo è composto da 3 ville situate in Sardegna. Filippo, accettata l’eredità, vende tutte le ville a Manfredi, suo amico di infanzia. Clara, che ha diritto alla metà del patrimonio in quanto legittimario, si vuole accordare con Filippo affinché questi le restituisca la quota spettante per legge. In una simile ipotesi, l’accordo non potrà prevedere che vengano restituite le ville già vendute a Manfredi. Si dovrà invece prevedere la corresponsione di una somma di denaro pari al valore della metà del patrimonio ereditario.

Fermo quanto sopra, va detto che l’accordo di reintegro di legittima è valido ed efficace solo se diretto a “correggere” la violazione fatta dal de cuius nei confronti dei legittimari. Se invece questo accordo viene utilizzato dagli eredi al solo fine di modificare l’assetto successorio delineato da colui della cui successioni si tratta, vi è il concreto rischio che l’accordo possa essere dichiarato nullo in caso di contenzioso.

La tassazione degli accordi di reintegrazione della legittima

Ci giungono spesso poste email aventi come oggetto, ad esempio, “reintegrazione di legittima tassazione”, o anche ” reintegrazione quota di legittima tassazione”, ciò a dimostrare che il regime fiscale da applicare a questi accordi non è sempre chiaro.

Orbene, la normativa tributaria che disciplina gli accordi di reintegrazione della legittima prevede che ad essi debbano applicarsi le normali imposte sulla successione. Questo perché la normativa tributaria riconosce all’accordo reintegrativo la natura di atto successorio.

A fini tributari è considerata totalmente irrilevante la sede in cui viene concluso tale accordo. Esso può quindi assumere la forma di verbale di conciliazione giudiziale quanto quella di atto pubblico o scrittura privata autenticata, non riscontrandosi variazioni nella disciplina fiscale applicabile.

Allo stesso modo, non è importante la scelta delle parti di non rideterminare l’asse ereditario (e conseguenti quote di spettanza), ma di procedere alla reintegrazione attraverso l’attribuzione di una somma di denaro. Quello che conta è che all’accordo consegua effettivamente una attribuzione di diritti sui beni dell’eredità.

In ogni caso, è bene fare particolare attenzione ai valori che vengono attribuiti ai beni al fine di rideterminare le relative quote di legittima. Nel caso in cui, infatti, tali valori possano apparire non veritieri, è possibile che l’Agenzia delle Entrate attribuisca all’operazione una natura fraudolenta e proceda ad una riqualificazione di tale accordo, con conseguente modifica del regime tributario applicabile e applicazione delle relative sanzioni.

Riassunto

L’accordo di reintegro di legittima è per il legittimario una grande opportunità per ottenere quanto lui riservato dalla legge in tempi brevi e a costi minori. C’è però da dire che non è assolutamente facile addivenire ad un simile accordo con gli altri eredi. E’ necessario sapere condurre una trattiva e comprendere bene cosa può essere concesso alle controparti. L’accordo poi deve essere formulato e scritto nel modo migliore possibile affinché non possa essere impugnato in futuro dalla controparte che abbia un ripensamento. Per questi motivi è consigliabile affidarsi a professionisti esperti in materia successoria che sappiano quali clausole inserire nell’accordo e come formularle al meglio.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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