avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Cassetta di sicurezza e successione: cosa fare, come aprirla e come gestire i conflitti tra eredi

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Articolo di Antonio Strangio

Cassetta di sicurezza e successione: cosa fare, come aprirla e come gestire i conflitti tra eredi

Quando una persona muore e risulta intestataria di una cassetta di sicurezza in banca, gli eredi non possono semplicemente recarsi allo sportello e aprirla. Bisogna seguire una procedura che prevede l’intervento di un notaio o di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, e che richiede il consenso di tutti gli aventi diritto.

Questo perché il contenuto della cassetta rientra nell’asse ereditario e deve essere dichiarato ai fini dell’imposta di successione.

Cosa succede alla cassetta di sicurezza quando muore il titolare

Alla morte dell’intestatario, la banca che riceve comunicazione del decesso deve bloccare immediatamente l’accesso alla cassetta di sicurezza.

Lo prevede l’art. 1840 c.c., che vieta qualsiasi apertura o prelievo senza il consenso di tutti gli aventi diritto o senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria.

Il blocco vale anche per eventuali delegati: la delega bancaria si estingue automaticamente con la morte del titolare.

Il motivo di queste restrizioni è duplice. 

Da un lato, la legge tutela tutti gli aventi diritto, impedendo che qualcuno acceda al contenuto prima degli altri e lo alteri, lo sottragga o ne disponga senza il consenso degli eredi. 

Dall’altro, vi è un’esigenza fiscale: il contenuto della cassetta concorre a formare l’asse ereditario e deve essere dichiarato nella successione ai fini dell’imposta. L’articolo 48 del D.lgs. 346/1990 (Testo Unico sulle successioni e donazioni) prevede che l’apertura possa avvenire solo alla presenza di un notaio o di un funzionario dell’Agenzia delle Entrate, che redige l’inventario di quanto rinvenuto.

Violare questa procedura, ad esempio aprendo la cassetta senza aver comunicato il decesso alla banca,  espone a sanzioni amministrative ai sensi dell’art. 53 del medesimo Testo Unico, oltre che a conseguenze penali per reato di falsità ideologica in atto pubblico.

Cassetta di sicurezza cointestata? Ecco cosa succede

Se la cassetta è cointestata, la morte di uno dei titolari fa cessare l’accesso disgiunto. Anche il cointestatario superstite deve attendere la procedura di inventario.

In linea generale si presume che il contenuto appartenga ai titolari in parti uguali. Tuttavia la presunzione può essere superata dimostrando documentalmente la proprietà esclusiva di alcuni beni.

Lo ha ribadito anche la Cassazione (ord. n. 1643/2025), secondo cui fatture, certificati o altri documenti possono provare la provenienza personale dei beni.

Procedura di apertura della cassetta di sicurezza del defunto

La procedura di apertura è disciplinata dall’articolo 48 del D.lgs. 346/1990 e segue una sequenza che va rispettata. Altrimenti si rischia la nullità dell’inventario o l’applicazione di sanzioni:

  1. Comunicazione del decesso alla banca
    La banca blocca immediatamente la cassetta e richiede i documenti degli eredi.
  2. Nomina del notaio o intervento dell’Agenzia delle Entrate
    L’apertura deve avvenire alla presenza di un pubblico ufficiale che redige il verbale.
  3. Inventario del contenuto
    Il notaio descrive analiticamente tutti i beni presenti nella cassetta.
  4. Conservazione dei beni fino alla successione
    Dopo l’inventario, i beni vengono riposti nella cassetta e non possono essere prelevati finché non viene presentata la dichiarazione di successione.

Documenti necessari per l’apertura della cassetta

Per procedere all’apertura della cassetta di sicurezza, il notaio verifica la presenza di:

  • Documento di legittimazione della banca con gli estremi identificativi della cassetta
  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che individui gli eredi dell’intestatario
  • Certificato di morte del defunto
  • Documenti di identità e codici fiscali degli eredi
  • Comunicazione della banca all’Agenzia delle Entrate con data e ora dell’apertura
  • Eventuale testamento olografo o pubblico
  • Autorizzazione del giudice tutelare, se tra gli eredi vi sono minori o soggetti sottoposti a tutela
  • Autorizzazione del tribunale, se è in corso un’accettazione con beneficio d’inventario o una procedura di eredità giacente.

Tutti gli eredi devono essere presenti all’apertura della cassetta di sicurezza?

No, non è necessario che tutti gli eredi siano fisicamente presenti il giorno dell’apertura. È sufficiente che anche uno solo dei chiamati all’eredità sia presente, a condizione che gli altri siano stati preventivamente avvisati tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indicante data e ora dell’apertura. Chi non può o non vuole partecipare può farsi rappresentare tramite procuratore.

Attenzione, però, a non confondere due piani diversi: presenza fisica e consenso.

La presenza fisica di tutti non è obbligatoria. Il consenso di tutti, invece, sì. L’articolo 1840 del codice civile stabilisce che la banca non può consentire l’apertura senza l’accordo di tutti gli aventi diritto. Questo significa che se un erede comunica alla banca la propria opposizione all’apertura, la procedura si blocca  anche se tutti gli altri sono d’accordo e presenti.

È una distinzione che nella pratica crea enormi problemi. Un erede che non si presenta ma non si oppone formalmente non blocca nulla. Un erede che si oppone, anche a distanza, blocca tutto. In quel caso, come vedremo più avanti, l’unica via è il ricorso all’autorità giudiziaria.

Sanzioni per apertura irregolare della cassetta di sicurezza

La legge è particolarmente severa con chi tenta di aggirare la procedura prevista per l’apertura della cassetta di sicurezza dopo la morte dell’intestatario.

Il caso più frequente è quello del familiare che, dopo il decesso, si reca in banca senza comunicarlo e accede alla cassetta utilizzando la delega o le chiavi in suo possesso. Anche se l’intenzione è semplicemente quella di verificare il contenuto o recuperare documenti, si tratta di un comportamento contrario alla legge.

L’art. 48, comma 6, del D.lgs. 346/1990 prevede infatti che, prima dell’apertura della cassetta, i soggetti che hanno facoltà di accesso debbano dichiarare per iscritto alla banca che gli altri aventi diritto sono ancora in vita. Dichiarare il falso, omettendo il decesso dell’intestatario, può integrare il reato di false dichiarazioni a pubblico ufficiale, punito con la reclusione da uno a sei anni.

Sul piano amministrativo, l’art. 53 del medesimo decreto prevede sanzioni pecuniarie per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa sulle successioni e per l’inosservanza della procedura di inventario.

Le conseguenze possono essere anche di natura civile. Se un erede accede alla cassetta e preleva beni prima dell’inventario, gli altri coeredi possono agire in giudizio per ottenere la restituzione dei beni o il risarcimento del danno. Inoltre, se i beni sottratti non vengono dichiarati nella successione, possono emergere anche profili di violazione degli obblighi fiscali.

Cosa fare se nella cassetta di sicurezza si trova un testamento?

Molte persone, soprattutto delle generazioni precedenti, custodivano il testamento olografo proprio nella cassetta di sicurezza. 

Il notaio deve dare atto della presenza del testamento nel verbale, fornendone una descrizione sommaria. Ma non può semplicemente leggerlo e darne esecuzione. Il testamento olografo, per produrre effetti, deve prima essere pubblicato con un apposito verbale notarile.

Fino a quel momento, il contenuto materiale della cassetta non può essere prelevato. Il testamento potrebbe infatti contenere disposizioni specifiche proprio sui beni custoditi nella cassetta, ad esempio un legato di gioielli a un determinato soggetto, o l’attribuzione di titoli a uno degli eredi.

Il notaio, a seconda dei casi, può scegliere tra diverse modalità operative:

  • Descrivere il testamento nel verbale, riporlo nella cassetta e avvisare le parti della necessità di procedere alla pubblicazione in un momento successivo
  • Trattenere il testamento e procedere alla pubblicazione in una data separata
  • Se le condizioni lo consentono, procedere alla pubblicazione contestuale durante le stesse operazioni di apertura della cassetta

La pubblicazione del testamento può cambiare radicalmente l’assetto della successione. Potrebbe emergere l’esistenza di eredi fino a quel momento sconosciuti, oppure disposizioni che modificano le quote ereditarie. Per questo, quando c’è anche solo il sospetto che nella cassetta possa esserci un testamento olografo, è ancora più importante farsi assistere da un avvocato esperto in successioni prima di avviare la procedura.

L’apertura della cassetta equivale ad accettazione dell’eredità? 

No: la semplice apertura della cassetta di sicurezza del defunto non costituisce accettazione dell’eredità. Si tratta di un adempimento preliminare, necessario per ricostruire l’asse ereditario e presentare la dichiarazione di successione. Possono richiederla anche i semplici chiamati all’eredità, cioè persone che non hanno ancora deciso se accettare o rinunciare.

Anzi, proprio il contenuto della cassetta può essere determinante per quella scelta. Se nella cassetta si trovano solo debiti cambiari o obbligazioni in perdita, il chiamato potrebbe decidere di rinunciare. Se invece emergono beni di valore, potrebbe optare per l’accettazione, eventualmente con beneficio d’inventario, per limitare la propria responsabilità ai beni ricevuti.

Il discorso cambia, però, se dopo l’apertura l’erede compie atti che vanno oltre la mera ricognizione del contenuto. Aprire la cassetta e prendere visione del contenuto è legittimo. Portarsi a casa i gioielli del defunto prima della dichiarazione di successione, può integrare un’ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, con tutte le conseguenze che ne derivano, inclusa la responsabilità illimitata per i debiti del defunto.

Quando è possibile ritirare i beni dalla cassetta?

Dopo l’apertura e la redazione dell’inventario, i beni vengono normalmente riposti nella cassetta di sicurezza e non possono essere prelevati immediatamente.

La banca consente il ritiro solo quando:

  • è stata presentata la dichiarazione di successione, oppure
  • gli eredi prestano una garanzia a favore dell’Agenzia delle Entrate per il pagamento delle imposte.

Questo meccanismo serve a garantire che i beni presenti nella cassetta siano correttamente dichiarati e che le imposte di successione vengano eventualmente versate.

Svincolo per eredi “Under 26”

Una novità rilevante, prevista dal D.Lgs. 139/2024, permette all’unico erede di età inferiore ai 26 anni, in presenza di immobili nell’asse ereditario, di ottenere lo svincolo parziale delle somme prima della dichiarazione di successione, ma solo per il pagamento delle imposte catastali, ipotecarie e di bollo.

Cassetta di sicurezza e dichiarazione di successione: gli obblighi fiscali

L’art. 9 del D.lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 stabilisce che tutti i beni presenti nella cassetta di sicurezza rientrano nell’attivo ereditario e devono essere indicati nella dichiarazione di successione.

Per questo motivo l’apertura della cassetta avviene con la redazione di un verbale di inventario da parte del notaio o del funzionario dell’Agenzia delle Entrate.
Infatti il verbale consente agli eredi di individuare con precisione i beni che dovranno essere dichiarati nella successione e sui quali verranno calcolate le eventuali imposte.

Il documento deve poi essere allegato alla dichiarazione di successione, perché costituisce la prova ufficiale del contenuto della cassetta al momento dell’apertura.

Come si determina il valore dei beni trovati nella cassetta

Ai fini fiscali, i beni rinvenuti nella cassetta devono essere valutati con riferimento alla data di apertura della successione, cioè alla data del decesso.

In particolare:

  • denaro contante: viene dichiarato per il suo valore nominale;
  • titoli di credito o buoni fruttiferi: si considera il valore indicato nel titolo o quello risultante dai documenti;
  • gioielli, oggetti preziosi e opere d’arte: il valore può essere determinato tramite una perizia di stima redatta da un professionista qualificato.

Il notaio, nel verbale di inventario, si limita a descrivere i beni rinvenuti nella cassetta, ma non ne stabilisce il valore fiscale, che dovrà essere indicato dagli eredi nella dichiarazione di successione.

La presunzione fiscale del 10%

Un aspetto spesso poco conosciuto riguarda la presunzione prevista dall’art. 9 del Testo Unico sulle successioni.

La legge presume che nell’asse ereditario siano compresi denaro, gioielli e mobilia per un valore pari al 10% dell’attivo ereditario netto, salvo prova contraria.

L’inventario della cassetta di sicurezza può quindi assumere un ruolo importante:
se il valore effettivo dei beni preziosi è inferiore a tale percentuale, l’inventario notarile consente agli eredi di dimostrare il valore reale ed evitare di pagare imposte su un valore presunto più elevato.

Le imposte di successione sui beni della cassetta

I beni contenuti nella cassetta di sicurezza sono soggetti alla stessa disciplina fiscale prevista per l’intero patrimonio ereditario.

Le aliquote dell’imposta di successione dipendono dal rapporto di parentela tra il defunto e l’erede:

  • coniuge e figli: 4% con franchigia di 1.000.000 € per ciascun erede
  • fratelli e sorelle: 6% con franchigia di 100.000 €
  • altri parenti fino al quarto grado: 6% senza franchigia
  • altri soggetti: 8% senza franchigia.

Se il valore complessivo dell’eredità ricevuta da un singolo erede resta al di sotto della franchigia prevista, non è dovuta alcuna imposta di successione. Tuttavia i beni rinvenuti nella cassetta devono comunque essere indicati nella dichiarazione.

Cosa fare se un erede si rifiuta di dare il consenso all’apertura

È una situazione tutt’altro che rara. L’apertura della cassetta di sicurezza richiede il consenso di tutti gli aventi diritto: basta l’opposizione di un solo erede per bloccare la procedura. In assenza di accordo, infatti, la banca non può autorizzare l’apertura.

Le ragioni del rifiuto possono essere diverse: conflitti familiari, timore che emerga un testamento sfavorevole oppure una strategia per esercitare pressione nella trattativa sulla divisione dell’eredità.

Quando non è possibile raggiungere un accordo, l’unica soluzione è rivolgersi al giudice.
L’art. 1840, secondo comma, del codice civile prevede infatti che, in mancanza di consenso tra gli aventi diritto, l’apertura della cassetta possa avvenire secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.

Il tribunale, verificata la legittimità della richiesta, può autorizzare l’apertura e stabilire le modalità operative, generalmente con la nomina di un notaio incaricato di procedere all’inventario.

Prima di adire il tribunale è però necessario tentare la mediazione civile obbligatoria. Se il tentativo fallisce, sarà possibile presentare ricorso al giudice.

In situazioni di questo tipo è importante muoversi per tempo e documentare il rifiuto dell’altro erede (ad esempio tramite raccomandate o PEC), così da poter dimostrare l’impossibilità di raggiungere un accordo.

Come si dividono i beni contenuti nella cassetta tra gli eredi

Una volta completata la procedura di apertura e presentata la dichiarazione di successione, i beni custoditi nella cassetta vengono svincolati dalla banca e attribuiti agli eredi in proporzione alle rispettive quote ereditarie.

Se la successione è legittima (senza testamento), le quote sono quelle stabilite dalla legge. Se c’è un testamento, si seguono le disposizioni del testatore, nel rispetto delle quote di legittima riservate ai familiari più stretti.

Fin qui, la teoria. La pratica è spesso più complicata.

Il denaro contante si divide senza particolari difficoltà: si ripartisce in base alle quote. Lo stesso vale per titoli di credito e buoni fruttiferi, il cui valore è espresso e la suddivisione è immediata.

Il problema nasce con i beni indivisibili. Un anello con diamante, un orologio di pregio, una collezione di monete rare non si possono tagliare a metà. Se gli eredi sono d’accordo, possono attribuire il bene a uno di loro con conguaglio in denaro agli altri. Se non lo sono, e capita spesso, la situazione diventa difficile.

In mancanza di accordo sulla divisione, si apre una comunione ereditaria su quei beni. Ogni erede è comproprietario pro quota, ma nessuno può disporne individualmente. Per uscire dalla comunione serve un accordo di divisione ereditaria oppure, in ultima istanza, un giudizio di divisione davanti al tribunale.

C’è poi un ulteriore problema, che ho già accennato: la contestazione sulla proprietà dei beni. Non tutto ciò che si trova nella cassetta appartiene necessariamente al defunto. Il cointestatario superstite potrebbe rivendicare come propri determinati oggetti:  gioielli di famiglia, regali ricevuti da terzi, beni acquistati con denaro personale. Ma la presunzione, in sede di successione, è che il contenuto appartenga al titolare della cassetta. Chi sostiene il contrario deve provarlo con documentazione adeguata: ricevute di acquisto, fotografie datate, dichiarazioni di terzi, perizie precedenti al decesso. Questo orientamento è stato confermato dalla Cassazione anche recentemente (Ordinanza n. 1643/2025).

Senza prove, quei beni finiscono nell’asse ereditario e vengono divisi tra tutti gli eredi. È un rischio che molte persone sottovalutano e che, con un minimo di pianificazione, si potrebbe evitare del tutto.

Come evitare problemi con la cassetta di sicurezza nella successione

Molte delle difficoltà che ho descritto possono essere evitate, o quantomeno ridotte, con alcuni accorgimenti adottati quando l’intestatario è ancora in vita.

Trasferire la titolarità della cassetta

Se una persona anziana o malata vuole evitare agli eredi la procedura di apertura dopo la morte, può trasferire la titolarità della cassetta a un familiare di fiducia. In questo modo la cassetta non risulterà intestata al defunto e non sarà soggetta al blocco. Resta comunque l’obbligo di dichiarare in successione i beni che appartenevano al defunto.

Valutare con attenzione la cointestazione

La cointestazione può essere comoda in vita, ma alla morte di uno dei titolari può creare difficoltà, soprattutto in presenza di rapporti familiari conflittuali o figli di precedenti relazioni. In questi casi può essere preferibile mantenere cassette separate.

Tenere un inventario privato del contenuto

Un elenco aggiornato dei beni custoditi nella cassetta – con fotografie, ricevute di acquisto o certificati – facilita le operazioni di stima e riduce il rischio di contestazioni tra eredi. È opportuno conservarlo fuori dalla cassetta e in un luogo accessibile ai familiari.

Non custodire il testamento nella cassetta

Molti conservano il testamento olografo nella cassetta pensando che sia il luogo più sicuro. In realtà questo può rallentare la procedura successoria: la cassetta non può essere aperta senza inventario e il testamento non produce effetti finché non viene pubblicato. Il deposito presso un notaio è spesso una soluzione più semplice ed efficiente.

Conservare le prove di proprietà dei beni

Chi utilizza una cassetta cointestata dovrebbe conservare documenti che dimostrino la titolarità dei propri beni (fatture, ricevute, perizie). In mancanza di prove, infatti, alla morte di uno dei titolari il contenuto tende a essere ricondotto all’asse ereditario.

Una consulenza preventiva in materia successoria permette di valutare la situazione specifica e individuare la soluzione più adatta. Spesso bastano pochi accorgimenti per risparmiare agli eredi mesi di procedure, costi notarili e, soprattutto, conflitti evitabili.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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