Quando si parla di eredità, il pensiero va quasi sempre agli immobili: la casa di famiglia, l’appartamento, il terreno. I beni mobili, invece, restano spesso sullo sfondo. Eppure, quando si apre una successione, ci si accorge che l’auto, i gioielli, i quadri, il denaro sui conti o anche le criptovalute possono avere un valore rilevante e creare problemi di divisione non meno complessi.
Ho visto molti conflitti tra coeredi nascere proprio attorno ai beni mobili. E questo perché a differenza degli immobili, i beni mobili si possono spostare, nascondere, prelevare. In più, spesso sono difficili da stimare: senza una valutazione attendibile, il rischio è che la divisione si blocchi su cifre approssimative e contestazioni reciproche.
Se hai cercato informazioni sulla divisione dei beni mobili ereditari, probabilmente stai cercando di capire quali beni rientrano nell’eredità, come vanno valutati e in che modo possono essere divisi tra gli eredi. Nelle prossime righe trovi gli elementi utili per fare ordine.
Quali beni mobili rientrano nell’eredità
Il codice civile include tra i beni mobili tutte le cose che possono essere trasportate da un luogo all’altro senza alterarne la consistenza. Nelle successioni, però, questa categoria comprende beni molto diversi tra loro per natura, valore e difficoltà di divisione.
Tra i beni mobili che più spesso entrano in eredità rientrano anzitutto gli arredi e la mobilia presenti nelle abitazioni del defunto: mobili, elettrodomestici, tappeti, argenteria, cristalleria e altri complementi d’arredo. Nella maggior parte dei casi hanno un valore contenuto, ma il discorso cambia quando si tratta di arredi di antiquariato o di particolare pregio.
Un’altra categoria frequente è quella di gioielli e orologi, che possono incidere in misura rilevante sul valore dell’asse ereditario. Si tratta inoltre di beni che, per la loro natura, possono essere facilmente sottratti o occultati e che richiedono spesso una stima specialistica.
Ci possono poi essere opere d’arte e collezioni: quadri, sculture, stampe, monete, francobolli, vini pregiati o libri rari. Quando si tratta di beni di interesse storico o artistico già sottoposti a vincolo prima del decesso, opera l’esenzione dall’imposta di successione, ma resta comunque la necessità di indicarli e inventariarli correttamente.
Rientrano nell’eredità anche gli oggetti personali del defunto. Spesso hanno un valore economico modesto, ma possono assumere un peso rilevante sul piano affettivo e diventare motivo di contrasto tra gli eredi.
Nella definizione di beni mobili rientrano anche il denaro contante, i saldi dei conti correnti bancari e postali, i titoli finanziari (azioni, obbligazioni, fondi di investimento), le quote societarie e i crediti vantati dal defunto. Si tratta di beni con caratteristiche proprie e una disciplina in parte diversa rispetto ai beni mobili materiali.
Accanto ai beni materiali, possono far parte dell’asse ereditario anche beni digitali o dematerializzati. Tra questi meritano un cenno le cripto-attività, che oggi hanno una disciplina fiscale espressa e sono definite dal TUIR come rappresentazioni digitali di valore o di diritti trasferibili e memorizzabili elettronicamente, mediante tecnologia di registro distribuito o analoga. In caso di successione, il loro valore rileva anche fiscalmente, perché per gli acquisti mortis causa il costo si assume nel valore definito o, in mancanza, in quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.
Sul piano operativo, le cripto-attività presentano una particolarità ulteriore: per poterle acquisire o trasferire non basta sapere che esistono, ma occorre anche ricostruire con precisione dove sono detenute e con quali credenziali o strumenti di accesso. Per questo, quando vi è il sospetto che il defunto detenesse crypto, è opportuno verificarne subito l’esistenza e la documentazione disponibile. Questa è un’inferenza pratica coerente con la natura delle cripto-attività come beni digitali accessibili tramite specifici rapporti o chiavi di accesso.
Puoi approfondire l’argomento nel mio articolo: Eredità e criptovalute.
Come si valutano i beni mobili ai fini della successione
Ai fini dell’imposta di successione, denaro, gioielli e mobilia si considerano compresi nell’attivo ereditario per un importo pari al 10% del valore globale netto imponibile dell’asse, anche se non vengono dichiarati o vengono indicati per un valore inferiore. Si tratta di una presunzione prevista dalla legge per beni che, per loro natura, sono più difficili da ricostruire e documentare.
Per mobilia si intendono, in questo contesto, i beni destinati all’uso o all’ornamento dell’abitazione, come arredi, complementi e oggetti decorativi. Restano invece fuori da questa presunzione i saldi dei conti correnti, che vanno considerati per il loro valore effettivo. La giurisprudenza ha infatti escluso che possano rientrare nel calcolo forfettario del 10%.
Se nella dichiarazione di successione denaro, gioielli e mobilia vengono indicati per un valore pari o superiore al 10%, l’amministrazione non applica alcuna maggiorazione forfettaria. Per le successioni aperte dal 1° gennaio 2025, inoltre, il calcolo e il versamento dell’imposta di successione sono effettuati direttamente dal contribuente in sede di autoliquidazione.
Inventario analitico e superamento della presunzione del 10%
La presunzione del 10% può essere superata con un inventario analitico redatto nelle forme di legge. L’inventario deve descrivere i beni mobili del defunto e indicarne il valore. Un semplice elenco predisposto dagli eredi non è sufficiente. Anche l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’inventario, per essere utilizzabile a questo fine, deve contenere sia la descrizione analitica dei beni sia la relativa stima.
L’inventario può essere utile quando il patrimonio ereditario è composto soprattutto da immobili, conti o investimenti, mentre i beni mobili presenti in casa hanno un valore contenuto. In questi casi consente di evitare che la tassazione venga calcolata su un importo forfettario più alto di quello effettivo.
Facciamo un esempio. Marco muore lasciando un patrimonio netto imponibile di 800.000 euro, composto quasi interamente da un appartamento e dai saldi dei conti correnti. I mobili nella sua abitazione valgono complessivamente 15.000 euro, non possedeva gioielli di rilievo e in casa c’erano 2.000 euro in contanti. Senza inventario, il fisco presume 80.000 euro di denaro, gioielli e mobilia. Con un inventario analitico, il valore scende a 17.000 euro. La differenza, in termini di imposta, può essere rilevante.
Quando serve una perizia dei beni mobili ereditari
Se l’eredità comprende gioielli, orologi di pregio, opere d’arte, collezioni, mobili d’antiquariato o veicoli di valore, la stima richiede spesso l’intervento di un professionista specializzato. La perizia serve sia per indicare correttamente il valore nella successione, sia per avere una base oggettiva nella successiva divisione tra gli eredi.
Mi è capitato di seguire un caso in cui l’eredità comprendeva una collezione di dipinti che il defunto aveva acquistato nel corso di decenni. I figli avevano opinioni molto diverse sul valore di quei quadri: uno li considerava semplici decorazioni, l’altro era convinto che valessero centinaia di migliaia di euro. Solo una perizia da parte di un esperto ha permesso di avviare la divisione su basi condivise.
Il consiglio che do sempre è di non rimandare la perizia. Più tempo passa dal decesso, più aumenta il rischio che i beni vengano spostati, danneggiati o che il loro valore muti sensibilmente. Una stima tempestiva e professionale è il presupposto per una divisione ordinata e per un corretto adempimento degli obblighi fiscali.
Come si dividono i beni mobili tra gli eredi
Quando la divisione ereditaria riguarda solo beni mobili e crediti, la legge non richiede forme particolari. Gli eredi possono accordarsi anche verbalmente o con una semplice scrittura privata, senza dover ricorrere al notaio.
La forma scritta diventa invece necessaria quando nella divisione sono compresi beni immobili o diritti reali immobiliari. Se, invece, l’accordo riguarda soltanto arredi, gioielli, veicoli, denaro e altri beni mobili, le parti sono libere di scegliere come regolarlo.
Resta comunque opportuno mettere tutto per iscritto. Una scrittura privata firmata da tutti i coeredi, con l’indicazione dei beni divisi, del valore attribuito e delle assegnazioni effettuate, riduce il rischio di contestazioni successive su beni esclusi, valori contestati o accordi mai realmente raggiunti.
Inventario, stima e formazione delle porzioni
La divisione dei beni mobili segue tre fasi:
- Inventario: individuazione precisa dei beni che facevano parte del patrimonio del defunto al momento della morte.
- Stima. Ogni bene va valutato secondo il suo valore di mercato.
- Formazione delle porzioni. Dopo aver determinato il valore complessivo dei beni e la quota spettante a ciascun erede, si compongono le singole porzioni.
L’articolo 718 del codice civile riconosce a ciascun coerede il diritto di ricevere la propria parte in natura, cioè attraverso beni dell’eredità e non soltanto in denaro.
Spesso, però, non è possibile formare porzioni perfettamente corrispondenti. In questi casi si ricorre ai conguagli in denaro: chi riceve beni di valore superiore alla propria quota versa la differenza agli altri coeredi.
Facciamo un esempio. Roberto e Chiara sono gli unici eredi della madre, in parti uguali. Nell’eredità rientrano un’auto d’epoca stimata 40.000 euro, una collezione di gioielli del valore di 25.000 euro e arredi per 15.000 euro. Il valore complessivo è di 80.000 euro, quindi a ciascuno spettano beni per 40.000 euro. Roberto ottiene l’auto, mentre a Chiara vanno i gioielli e gli arredi. In questo caso le porzioni coincidono e non servono conguagli. Se, invece, l’auto valesse 50.000 euro, Roberto dovrebbe versare a Chiara un conguaglio di 5.000 euro.
Per un approfondimento sulle diverse modalità di divisione rimando alla guida alla divisione ereditaria e all’articolo sullo scioglimento della comunione ereditaria.
Il legato di beni mobili specifici nel testamento
Il testatore può attribuire singoli beni mobili a persone determinate mediante legato. In questo caso il bene non entra nella comunione ereditaria, perché viene acquistato direttamente dal legatario al momento della morte del testatore.
Si tratta di uno strumento utile soprattutto quando alcuni beni hanno un valore affettivo particolare. Indicare nel testamento a chi devono andare un gioiello di famiglia, un orologio o un quadro può ridurre il rischio di contrasti successivi tra gli eredi.
Il legato richiede che il bene sia individuato con chiarezza e resta comunque soggetto al limite delle quote di legittima. Se il suo valore supera la quota disponibile, i legittimari possono agire in riduzione.
Caso pratico: eredità con immobile e beni mobili di valore
Giorgio muore lasciando tre figli, Francesca, Marco e Simone, e un patrimonio composto da un appartamento del valore di 300.000 euro, un’auto del valore di 20.000 euro, gioielli per 30.000 euro, arredi per 10.000 euro e 40.000 euro sui conti correnti. Il valore complessivo dell’asse è di 400.000 euro. A ciascun figlio spetta un terzo, cioè circa 133.000 euro.
Francesca vive nell’appartamento del padre e vorrebbe tenerlo. Marco è interessato ai gioielli. Simone non ha preferenze particolari.
Una possibile divisione consensuale potrebbe prevedere l’appartamento a Francesca, i gioielli e l’auto a Marco, il denaro e gli arredi a Simone. In questo assetto, Marco e Simone ricevono beni per un valore inferiore alla quota spettante. Francesca dovrà quindi versare a ciascuno un conguaglio di 33.000 euro.
Un caso di questo tipo mostra chiaramente quanto la stima dei beni mobili incida sull’equilibrio dell’accordo. Se manca accordo sul valore dei gioielli o dell’auto, l’intera divisione rischia di fermarsi.
Beni mobili donati in vita: quando rilevano nella divisione ereditaria
Quando si apre una successione, la divisione non riguarda soltanto i beni che il defunto possedeva al momento della morte. Occorre considerare anche ciò che il defunto ha donato in vita al coniuge, ai figli o ai loro discendenti, quando questi concorrono come coeredi. Questo meccanismo si chiama collazione e serve a evitare che chi ha già ricevuto beni o denaro in vita risulti avvantaggiato nella divisione. La collazione opera salvo che il defunto abbia dispensato il beneficiario nei limiti consentiti dalla legge.
La collazione può riguardare anche i beni mobili: denaro, gioielli, automobili, opere d’arte, arredi di valore. Se, per esempio, il padre ha regalato in vita a un figlio un’auto del valore di 30.000 euro e nulla all’altro, quel valore dovrà essere considerato al momento della divisione dell’eredità.
Per i beni mobili, la collazione avviene per imputazione: il bene non viene normalmente restituito materialmente alla massa ereditaria, ma il suo valore viene conteggiato sulla quota del donatario. Il valore da considerare è quello che il bene ha al momento dell’apertura della successione; se il bene si è deteriorato per l’uso, si tiene conto del suo stato in quel momento. Per il denaro, invece, rileva il valore nominale.
Restano fuori dalla collazione le spese di mantenimento e di educazione, le liberalità d’uso proporzionate alle condizioni economiche del donante e le donazioni dispensate dalla collazione entro i limiti della quota disponibile. La collazione, inoltre, non opera nei confronti di soggetti estranei alla cerchia indicata dalla legge. Se, invece, un discendente succede per rappresentazione, subentra anche in questo meccanismo.
Il problema della prova nelle donazioni di beni mobili
La parte più delicata riguarda spesso la prova. Le donazioni di immobili risultano di regola da un atto formale; per i beni mobili, invece, accade spesso che l’attribuzione avvenga in modo meno tracciabile: una somma bonificata, un’auto pagata dal genitore ma intestata al figlio, un acquisto effettuato nell’interesse di uno solo dei coeredi.
Un caso frequente è quello della donazione indiretta. Accade, per esempio, quando il genitore fornisce il denaro necessario per comprare un bene intestato al figlio oppure paga direttamente il prezzo dovuto dal figlio per quell’acquisto. In presenza del collegamento tra la provvista e l’acquisto, la giurisprudenza riconosce la liberalità indiretta.
Facciamo un esempio. Il padre versa 25.000 euro al concessionario per consentire al figlio di acquistare un’auto intestata a quest’ultimo. Alla sua morte, gli altri coeredi sostengono che quella somma debba essere considerata nella collazione. In un caso del genere diventa decisivo ricostruire i pagamenti, la causale del bonifico, i documenti di acquisto e ogni altro elemento utile a dimostrare l’origine della provvista.
Per questo, quando emerge il dubbio che il defunto abbia favorito in vita uno dei coeredi con denaro o altri beni mobili, conviene raccogliere subito la documentazione disponibile: estratti conto, ricevute, fatture, corrispondenza e ogni altro elemento che consenta di ricostruire le attribuzioni effettuate. Se la prova manca o resta incerta, la questione può finire per incidere direttamente sulla divisione e richiedere un accertamento giudiziale.
Quando un erede sottrae o nasconde beni mobili dell’eredità
La sottrazione di beni mobili dopo il decesso è una delle situazioni più delicate nelle successioni. Può accadere che uno degli eredi, soprattutto se aveva accesso all’abitazione del defunto o viveva con lui, prelevi contanti, gioielli, orologi, documenti o altri oggetti prima che venga ricostruito l’asse ereditario.
Con i beni mobili, il problema è più serio perché si tratta di beni facilmente trasferibili e difficili da ricostruire a posteriori.
Il problema principale è quasi sempre quello probatorio. Dimostrare che un determinato bene esisteva nel patrimonio del defunto e che è stato sottratto da un coerede richiede un lavoro di ricostruzione che non è sempre agevole. Fotografie dell’abitazione scattate prima del decesso, testimonianze di parenti o amici che frequentavano la casa, ricevute di acquisto, polizze assicurative che elenchino oggetti di valore, perizie precedenti: qualsiasi elemento può rivelarsi utile. Per questo motivo, nella guida sulla ricostruzione dell’asse ereditario insisto molto sull’importanza di agire tempestivamente.
I rimedi a disposizione degli altri coeredi
Il primo strumento utile è l’inventario. Redigerlo tempestivamente consente di fissare la situazione dei beni presenti e di creare una base per eventuali contestazioni successive. Quando vi è il timore che i beni possano essere rimossi, si può chiedere anche l’apposizione dei sigilli sui beni o nei luoghi in cui si trovano, secondo le forme previste dal codice di procedura civile.
Un altro rimedio è la richiesta di rendiconto nei confronti del coerede che abbia avuto la disponibilità dei beni o dei rapporti del defunto. Se quel coerede non offre spiegazioni attendibili sulla gestione di denaro, documenti o oggetti di valore, questa condotta può assumere rilievo anche nella successiva divisione.
Quando un soggetto si impossessa di beni ereditari negando il diritto degli altri eredi, può essere proposta anche l’azione di petizione di eredità, che serve a ottenere il riconoscimento della qualità di erede e la restituzione dei beni ereditari da chi li possiede senza titolo. L’azione è imprescrittibile, salvo gli effetti dell’usucapione rispetto ai singoli beni.
Facciamo un esempio. Dopo la morte del padre, uno dei due figli entra nell’abitazione e porta via un orologio di pregio, alcuni gioielli e una somma in contanti custodita in casa. L’altro figlio, accorgendosi dell’ammanco, riesce a produrre fotografie scattate in precedenza, una polizza assicurativa che elenca i gioielli e alcuni messaggi da cui emerge che quei beni si trovavano ancora nell’abitazione poco prima del decesso. In un caso del genere, la documentazione può diventare decisiva per ricostruire l’asse e contestare la sottrazione.
Le conseguenze per chi sottrae beni ereditari
La sottrazione di beni ereditari può avere conseguenze rilevanti anche per chi la compie. Se il chiamato all’eredità ha accettato con beneficio d’inventario, la sottrazione o il nascondimento di beni ereditari comportano la perdita di quel beneficio: l’erede viene considerato puro e semplice e risponde dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale. Questo effetto è previsto espressamente dal codice civile.
Va considerato anche un altro profilo. Il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso di beni ereditari deve fare l’inventario entro tre mesi dall’apertura della successione; in mancanza, viene considerato erede puro e semplice. Questa regola può assumere rilievo anche quando il chiamato trattenga o prelevi beni del defunto senza rispettare gli adempimenti richiesti dalla legge.
Sul piano dei rapporti interni tra coeredi, il bene sottratto o il suo valore dovranno comunque essere considerati nella divisione, con possibile obbligo di restituzione, imputazione alla quota del responsabile o conguaglio a favore degli altri eredi. Questa è un’inferenza coerente con le regole generali sulla divisione ereditaria e con gli effetti restitutori della petizione di eredità.
Nei casi più gravi può emergere anche un profilo penale. L’appropriazione indebita punisce chi si appropria di denaro o di cosa mobile altrui di cui abbia il possesso, per procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto. La valutazione, però, va fatta caso per caso, perché nelle vicende ereditarie i confini tra profilo civile e profilo penale richiedono molta attenzione.
Il diritto d’uso del coniuge superstite sui beni mobili della casa familiare
Alla morte di una persona coniugata, il coniuge superstite non riceve soltanto una quota di eredità. La legge gli riserva anche il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto d’uso sui mobili che la corredano, se erano di proprietà del defunto o comuni. Si tratta di diritti che spettano in aggiunta alla quota ereditaria e che sorgono automaticamente con l’apertura della successione.
Questo significa che il coniuge superstite può continuare a utilizzare i mobili, gli elettrodomestici e gli arredi presenti nella casa familiare, anche se quei beni fanno parte dell’eredità. Gli altri eredi non possono pretenderne l’asportazione o la vendita finché il coniuge esercita questo diritto.
Il diritto d’uso riguarda però solo i beni che corredano la casa familiare, cioè quelli destinati al suo utilizzo e al suo arredo. Non si estende, per esempio, a beni custoditi altrove, a un’auto o a una collezione conservata in un deposito separato. Questi beni seguono le regole ordinarie della divisione.
È importante distinguere il diritto d’uso dal diritto di proprietà. Il coniuge superstite non diventa proprietario dei mobili della casa per il solo fatto di poterne continuare a fare uso. Può utilizzarli, ma non venderli o donarli come se fossero beni propri. Alla cessazione del diritto, quei beni rientrano nella piena disponibilità ereditaria.
Facciamo un esempio. Maria muore lasciando il marito Giuseppe e due figli, Anna e Luca. La casa familiare entra nell’asse ereditario. Giuseppe, però, conserva il diritto di abitarvi e di usare i mobili presenti nell’abitazione. Anna e Luca restano titolari delle loro quote ereditarie, ma non possono portare via quei beni né imporne la vendita finché Giuseppe esercita il proprio diritto.
Per la divisione questo implica che i beni mobili che arredano la casa familiare non sono immediatamente disponibili come gli altri beni ereditari. Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che questi diritti si aggiungono alla quota del coniuge anche nella successione legittima, mentre la Cassazione più recente ha ribadito che il loro valore va considerato nel calcolo complessivo delle quote.
Comunione o separazione dei beni: cosa cambia per i mobili di casa
Prima di dividere i beni mobili presenti nella casa familiare, occorre stabilire quali appartenessero davvero al defunto.
Se i coniugi erano in comunione dei beni, i mobili acquistati durante il matrimonio appartengono ad entrambi al 50%. Alla morte di uno dei coniugi, solo la metà del valore di quei beni rientra nell’asse ereditario. L’altra metà è già di proprietà del coniuge superstite e non va divisa con nessuno.
Se invece i coniugi erano in separazione dei beni, la proprietà dipende da chi ha effettuato l’acquisto. Per i beni mobili non registrati è spesso molto difficile dimostrare chi li abbia comprati, soprattutto a distanza di anni. In mancanza di prova contraria, si presume che i beni presenti nella casa siano di proprietà del defunto e rientrino nell’asse ereditario.
Facciamo un esempio. Un marito muore lasciando la seconda moglie e due figli nati da un precedente matrimonio. Nell’abitazione ci sono mobili, quadri e oggetti acquistati nel corso degli anni. La moglie sostiene che parte di quei beni siano suoi; i figli ritengono invece che appartengano al padre e debbano essere divisi. In una situazione del genere diventano utili fatture, ricevute, fotografie, bonifici e ogni altro elemento che consenta di ricostruire la provenienza dei beni.
Per questo, quando la proprietà dei beni mobili di casa è incerta, conviene raccogliere già nella fase iniziale tutta la documentazione disponibile. Se manca prova sufficiente, la questione può incidere direttamente sulla divisione tra gli eredi.
Per un approfondimento sulla posizione del coniuge nella successione, anche nel caso di separazione, rimando all’articolo sui diritti successori del coniuge separato.
Divisione dei beni mobili ereditari: come posso assisterti
La divisione dei beni mobili ereditari può richiedere verifiche delicate: individuazione dei beni, stima del loro valore, ricostruzione di eventuali donazioni fatte in vita, tutela del coniuge superstite, gestione dei rapporti tra coeredi e, nei casi più difficili, accertamento di beni sottratti o nascosti.
Mi occupo di successioni e divisioni ereditarie, anche quando il patrimonio comprende beni mobili di valore, rapporti tra coeredi già compromessi o dubbi sulla corretta ricostruzione dell’asse ereditario.
Se stai affrontando una successione di questo tipo e vuoi valutare la tua situazione, puoi contattarmi cliccando sul pulsante qui sotto. Mi occupo anche di successioni internazionali, quindi ovunque si trovi il patrimonio in questione puoi affidare a me il tuo caso.


