domande frequenti sulla successione ereditaria

No, l’eredità della casa non comprende automaticamente l’arredo. Il testamento deve specificare chiaramente se il lascito include anche i beni mobili presenti nella casa. In assenza di disposizioni specifiche nel testamento, i mobili fanno parte dell’asse ereditario e devono essere suddivisi tra i coeredi secondo le quote stabilite dal testamento o, in mancanza, dalla legge.

Sì, è possibile rinunciare alla quota di legittima, ma solo dopo l’apertura della successione, cioè dopo la morte della persona della cui eredità si tratta. La rinuncia preventiva alla legittima non è consentita dall’ordinamento giuridico italiano.

I termini per l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario dipendono dalla situazione:

  • Se il chiamato all’eredità è nel possesso dei beni ereditari, deve accettare entro 3 mesi dalla data del decesso.
  • Se il chiamato non è nel possesso dei beni, ha 10 anni di tempo dal decesso per accettare con beneficio di inventario.

Se l’erede che è nel possesso dei beni ereditari non accetta formalmente l’eredità con beneficio di inventario entro il termine di 3 mesi, viene considerato automaticamente erede puro e semplice. Ciò significa che risponderà dei debiti ereditari anche con il proprio patrimonio personale.

Sì, l’accettazione con beneficio di inventario può essere revocata, con conseguente trasformazione in accettazione pura e semplice. La revoca può essere espressa o tacita, quest’ultima quando l’erede pone in essere atti incompatibili con la volontà di accettare con beneficio di inventario.

No, non è consentito rinunciare solo in parte all’eredità. La rinuncia deve riguardare l’intera quota ereditaria spettante al chiamato. Allo stesso modo, l’accettazione deve essere integrale. Non è possibile accettare solo alcuni beni o alcune situazioni giuridiche comprese nell’eredità.

No, la semplice impugnazione del testamento non comporta automaticamente il blocco o il sequestro dei beni ereditari. Per ottenere misure conservative come il sequestro è necessario richiederlo espressamente al giudice, dimostrando la sussistenza dei presupposti di legge, come il pericolo di dispersione dei beni.

No, quando un bene ereditario appartiene a più coeredi in comproprietà, nessuno di loro può venderlo senza il consenso di tutti gli altri. Ogni atto di disposizione, come la vendita, richiede l’unanimità dei consensi. In alternativa, si può procedere alla divisione ereditaria per sciogliere la comunione.

 

Sì, è possibile agire legalmente per recuperare le somme che un erede ha prelevato indebitamente dai conti del defunto quando questi era ancora in vita. Lo strumento giuridico è l’azione di restituzione delle somme, che mira a reintegrare il patrimonio ereditario.

Per provare prelievi indebiti da parte di un erede, è fondamentale acquisire l’estratto conto della banca relativo al periodo sospetto. L’estratto conto deve riportare in dettaglio tutti i movimenti in uscita, con indicazione di data, importo e beneficiario. Maggiori sono i dettagli, più solide saranno le prove.

Il primo passo è inviare all’erede una formale diffida tramite un avvocato, con cui si contesta il prelievo e si chiede la restituzione delle somme. Se la diffida non sortisce effetto, si può procedere con una causa civile volta ad ottenere una sentenza di condanna alla restituzione.

I coeredi hanno diritto di chiedere che le somme indebitamente prelevate da uno di loro siano restituite all’eredità per poi essere ripartite tra tutti secondo le rispettive quote. L’erede che ha effettuato i prelievi illeciti è responsabile verso gli altri e deve ricostituire il patrimonio comune.

No, il semplice fatto di aver prelevato indebitamente del denaro non è sufficiente per escludere un erede dall’eredità. L’esclusione per indegnità è prevista solo per cause gravi e tassative indicate dalla legge, come aver attentato alla vita del defunto. Ma l’erede resta responsabile delle somme sottratte.

Sì, la riabilitazione dell’indegno è possibile, ma solo se disposta con atto pubblico o con testamento dalla stessa persona della cui eredità si tratta. Se il defunto lo ha perdonato e riabilitato con una di queste forme solenni, l’indegno riacquista la capacità di succedere.

Quando un erede viene dichiarato indegno, la sua quota ereditaria non si trasferisce ai suoi discendenti, ma si accresce automaticamente ai suoi coeredi. In pratica, è come se l’indegno non avesse mai avuto diritto all’eredità e la sua parte si ripartisce tra gli altri eredi legittime o testamentari.

 

L’azione per far dichiarare l’indegnità a succedere si prescrive in dieci anni. Il termine decorre dall’apertura della successione o dal momento della commissione del fatto che determina l’indegnità, se successivo. Dopo dieci anni, l’indegnità non può più essere fatta valere.

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comuni. Questo diritto dura per tutta la vita del coniuge superstite

Se entro un anno non si fa la successione, l’Agenzia delle Entrate può sanzionare gli eredi con una multa.

Il coniuge eredita tutto solo in assenza di discendenti e ascendenti del defunto. Se ci sono figli, al coniuge spetta la metà dell’eredità se c’è un solo figlio, un terzo se i figli sono due o più. Se non ci sono figli ma gli ascendenti, al coniuge spettano due terzi.

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la arredano, se di proprietà del defunto o comuni. Questo diritto dura per tutta la vita del coniuge superstite

Sì, il legato va considerato nel calcolo della legittima (quota di eredità riservata ai legittimari). Se lede i diritti dei legittimari, questi possono agire in riduzione.

Le donazioni vanno considerate per il calcolo delle quote di legittima. Se ledono i diritti dei legittimari, questi possono agire in riduzione. Ma non vanno inserite nella dichiarazione di successione a fini fiscali.

La rinuncia va fatta con dichiarazione presso un notaio o il cancelliere del Tribunale competente. Se si è all’estero, ci si può rivolgere al consolato italiano. La rinuncia va fatta entro 10 anni dall’apertura della successione.

L’erede diventa proprietario dal momento dell’accettazione dell’eredità, con effetto retroattivo al momento della morte del defunto. Può accettare in modo espresso o tacito (es. disponendo di un bene ereditario).

Trovare gli eredi spetta al chiamato all’eredità che intende accettarla. Può farlo tramite visure anagrafiche, atti di stato civile, testamento.

Sì, il testamento olografo scritto in stampatello è valido, purché sia interamente scritto, datato e sottoscritto di mano dal testatore. Non è richiesta la scrittura a mano “normale”.

No, la fotocopia del testamento olografo non ha valore legale. Per la validità è necessario l’originale. La fotocopia può però essere usata per la pubblicazione in caso di smarrimento dell’originale, se viene dimostrata la sua conformità.

Dove mi puoi trovare?

Puoi incontrarmi online, in video conferenza, ma anche fisicamente a Reggio Calabria, Bologna, Milano e Torino.