Tuo padre ha comprato una casa intestandola direttamente a tuo fratello. Oppure ha pagato le rate del mutuo per tua sorella. O ancora, ha versato sul conto di uno dei figli somme consistenti per “aiutarlo a sistemarsi”.
Situazioni comuni, gesti di generosità che avvengono ogni giorno nelle famiglie. Ma quando quel genitore viene a mancare, cosa succede a quelle attribuzioni? Gli altri eredi possono pretendere che vengano “restituite” alla massa ereditaria? E se sì, cosa esattamente: il denaro sborsato a suo tempo o il valore attuale dell’immobile?
Queste domande riguardano la donazione indiretta e il suo rapporto con la collazione ereditaria, due istituti che, nella mia esperienza professionale, sono spesso all’origine di controversie ereditarie, anche complesse.
Questo accade perché la donazione indiretta avviene in modo informale, senza atto notarile, talvolta senza che le stesse parti si rendano conto di stare compiendo un atto giuridicamente rilevante.
E così, quando si apre la successione, emergono trattamenti molto diversi tra fratelli e sorelle.
A quel punto non sempre ci si trova d’accordo su come dividere: c’è chi sostiene che certe attribuzioni vadano conferite, e chi invece le nega o afferma che non devono essere considerate.
Ed è proprio in quei casi che nascono i conflitti.
In questo articolo ti spiego cos’è la donazione indiretta, quali sono le forme più frequenti, cosa si deve conferire in sede di collazione, come si prova l’esistenza di una liberalità indiretta e quando invece è possibile sottrarsi all’obbligo di collazione.
Cos’è la donazione indiretta (e perché rileva nella successione)
La donazione indiretta è una liberalità che si realizza senza utilizzare il contratto tipico di donazione. L’effetto finale è lo stesso: un soggetto si arricchisce gratuitamente a spese di un altro. Ma il mezzo giuridico impiegato è diverso.
Nella donazione diretta (quella “classica”, disciplinata dall’art. 769 del codice civile), il donante trasferisce un proprio bene al donatario con un atto pubblico davanti al notaio, alla presenza di due testimoni. La volontà di donare è esplicita e formalizzata.
Nella donazione indiretta, invece, l’arricchimento del beneficiario avviene attraverso un negozio giuridico diverso: una compravendita, un pagamento, un’intestazione. L’intento liberale (quello che i giuristi chiamano animus donandi) c’è, ma non risulta dall’atto formale. È “nascosto” dietro un’operazione apparentemente ordinaria.
Esempio tipico: Mario vuole regalare un appartamento a suo figlio Luca. Invece di comprare l’immobile, intestarlo a sé e poi donarlo con atto notarile, Mario paga direttamente il venditore e fa intestare la casa a Luca. Il risultato economico è identico: Luca si ritrova proprietario di un immobile senza aver sborsato un euro. Ma giuridicamente non c’è stata alcuna “donazione” in senso formale — solo una compravendita in cui l’acquirente (Luca) non ha pagato il prezzo.
Donazione indiretta e simulazione: due cose diverse
Attenzione a non confondere la donazione indiretta con la donazione simulata: nella simulazione, le parti dichiarano di voler compiere un negozio (ad esempio una vendita) ma in realtà vogliono compiere un negozio diverso (una donazione). C’è un accordo segreto, una “controlettera” (non sempre per iscritto) che svela la vera natura dell’operazione. La vendita è fittizia, il prezzo non viene mai pagato.
Nella donazione indiretta, invece, il negozio dichiarato corrisponde a quello realmente voluto. La compravendita c’è davvero: il prezzo viene effettivamente pagato, solo che a pagarlo è un terzo (il donante indiretto) anziché l’acquirente. Questa distinzione ha conseguenze pratiche rilevanti, soprattutto sul piano della prova: dimostrare una simulazione richiede di superare limiti probatori stringenti; provare una donazione indiretta, come vedremo, è più semplice.
Perché la legge equipara donazione indiretta e donazione diretta?
Il legislatore non poteva ignorare il fenomeno. Se le donazioni indirette fossero rimaste “invisibili” al diritto successorio, sarebbe stato troppo facile aggirare le norme a tutela degli eredi.
Per questo l’art. 809 del codice civile stabilisce che alle liberalità risultanti da atti diversi dalla donazione si applicano le stesse regole previste per le donazioni, con particolare riguardo a:
- Calcolo della quota di legittima: le donazioni indirette vanno computate nella riunione fittizia per verificare se i diritti dei legittimari siano stati lesi
- Collazione: i figli, i discendenti e il coniuge devono conferire ai coeredi anche ciò che hanno ricevuto per donazione indiretta.
In altre parole: agli occhi della legge successoria, la donazione indiretta conta esattamente come una donazione diretta. Chi l’ha ricevuta non può far finta di niente quando si apre la successione del donante.
È valida una donazione senza atto notarile?
Sì. Ed è proprio questo il punto che genera più confusione.
La donazione diretta richiede l’atto pubblico a pena di nullità (art. 782 c.c.). Senza notaio e testimoni, la donazione è nulla e non produce effetti.
La donazione indiretta, invece, non richiede la forma dell’atto pubblico. È sufficiente che sia rispettata la forma prevista per il negozio effettivamente utilizzato. Se il “veicolo” della liberalità è una compravendita immobiliare, basterà l’atto di compravendita (che comunque richiede la forma scritta).
La Corte di Cassazione ha chiarito questo principio in numerose pronunce: la donazione indiretta è valida ed efficace anche senza le formalità richieste per la donazione tipica, purché sia provata l’esistenza dell’animus donandi e il collegamento tra la liberalità e l’arricchimento del beneficiario.
Questo spiega perché le donazioni indirette sono così diffuse, e perché spesso emergono solo al momento della successione, quando gli altri eredi iniziano a ricostruire cosa è davvero accaduto negli anni precedenti.
Le forme più comuni di donazione indiretta
Le donazioni indirette possono assumere forme molto diverse. Alcune sono frequenti e ben riconosciute dalla giurisprudenza, altre più subdole e difficili da individuare.
Acquisto di immobile con denaro altrui
È la forma più classica e più frequente di donazione indiretta. Il genitore paga il prezzo dell’immobile, direttamente al venditore o fornendo la provvista al figlio, e la proprietà viene intestata al figlio.
Lo schema può presentarsi in due varianti:
- Pagamento diretto al venditore: Mario versa l’intero prezzo della casa nelle mani del venditore, ma nell’atto di compravendita l’acquirente risulta essere suo figlio Luca. Luca diventa proprietario senza aver sborsato nulla.
- Trasferimento della somma al figlio con vincolo di destinazione: Mario bonifica a Luca l’importo necessario per l’acquisto, con l’intesa che quella somma servirà esclusivamente a comprare l’immobile. Luca paga il venditore, ma il denaro proviene dal padre.
In entrambi i casi, la giurisprudenza consolidata (a partire dalle Sezioni Unite n. 9282/1992) qualifica l’operazione come donazione indiretta dell’immobile, non del denaro. Il collegamento funzionale tra l’elargizione del denaro e l’acquisto del bene fa sì che l’oggetto della liberalità sia l’immobile stesso. Vedremo più avanti perché questa distinzione è determinante ai fini della collazione.
Pagamento del debito altrui
Un’altra forma ricorrente: il genitore paga un debito del figlio (le rate del mutuo, un finanziamento, un debito con un fornitore) senza che il figlio sia tenuto a restituirgli la somma.
L’art. 1180 del codice civile consente a chiunque di adempiere un’obbligazione altrui, anche contro la volontà del creditore. Quando questo adempimento avviene per spirito di liberalità (cioè senza aspettarsi nulla in cambio), si configura una donazione indiretta.
Una precisazione importante: secondo la giurisprudenza più recente, l’accollo interno del mutuo (cioè l’impegno formale del genitore a pagare le rate del figlio) può configurare una donazione diretta e non indiretta, con la conseguenza che, in assenza della forma dell’atto pubblico, l’operazione potrebbe essere nulla. La distinzione è sottile e dipende dalle modalità con cui l’accordo viene strutturato.
Cointestazione di conti correnti e titoli
La cointestazione di un conto corrente o di titoli può costituire donazione indiretta quando:
- Il denaro depositato appartiene originariamente a uno solo dei cointestatari
- La cointestazione avviene con l’intenzione di arricchire l’altro cointestatario per spirito di liberalità
La Cassazione ha chiarito che la semplice cointestazione, di per sé, non basta. Occorre dimostrare l’esistenza dell’animus donandi: se il proprietario del denaro aveva altri scopi (ad esempio consentire al cointestatario di operare sul conto per ragioni pratiche, o proteggere le somme da azioni esecutive), non si configura alcuna donazione.
Esempio: Mario, vedovo, cointesta il proprio conto corrente con la figlia Anna affinché questa possa prelevare per le spese domestiche. Non c’è animus donandi, ma solo una ragione pratica. Diverso è il caso in cui Mario versi sul conto cointestato somme destinate ad arricchire stabilmente Anna: in questa ipotesi, la metà delle somme versate (o la diversa quota che si dimostri essere stata attribuita) costituisce donazione indiretta.
Lo stesso principio si applica all’intestazione di buoni postali fruttiferi e altri strumenti finanziari.
Negotium mixtum cum donatione
Si verifica quando un bene viene trasferito a un corrispettivo notevolmente inferiore al suo valore reale, con la consapevolezza e la volontà di entrambe le parti di realizzare, per la differenza, una liberalità.
Esempio: Mario vende alla figlia Anna un immobile del valore di 200.000 euro al prezzo di 50.000 euro. La differenza di 150.000 euro rappresenta una donazione indiretta, se è provato che le parti erano consapevoli della sproporzione e che Mario intendeva beneficiare Anna.
Non basta una generica sproporzione tra prezzo e valore. La Cassazione (tra le altre, Sez. II, n. 10614/2016) ha precisato che occorre dimostrare la volontà comune di realizzare, attraverso il negozio oneroso, una finalità liberale. Una vendita a prezzo basso può avere altre spiegazioni (urgenza di vendere, rapporti commerciali particolari, errore di valutazione) che escludono l’animus donandi.
Altre forme di donazione indiretta
Le donazioni indirette possono realizzarsi anche attraverso:
- Rinuncia a diritti, come l’usufrutto o un credito, a vantaggio di un familiare
- Contratto a favore di terzo, quando il beneficiario acquista un diritto senza corrispettivo
- Intestazione di quote societarie pagate da altri.
Donazione indiretta e collazione: cosa si deve conferire?
L’articolo 737 del codice civile equipara le donazioni indirette a quelle dirette ai fini della collazione. Chi ha ricevuto una liberalità dal defunto, in qualunque forma, deve conferirla alla massa ereditaria.
Ma qui sorge il problema centrale: cosa si collaziona esattamente? Se il genitore ha dato denaro al figlio per comprare casa, si conferisce il denaro o l’immobile?
Il principio del collegamento funzionale
Le Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 9282/1992) hanno fissato il criterio: conta il collegamento funzionale tra la provvista e il bene acquistato.
Se il denaro è stato dato per un acquisto specifico, l’oggetto della collazione è il bene, non il denaro. Mario dà 180.000 euro a Luca affinché compri un determinato appartamento: Luca dovrà collazionare l’immobile, valutato al momento dell’apertura della successione (articolo 747 c.c.).
Se il denaro è stato donato senza vincolo di destinazione, si collaziona il denaro secondo il principio nominalistico (articolo 751 c.c.): il valore resta quello originario, senza rivalutazione. Mario regala 180.000 euro a Luca, che poi decide autonomamente di comprare casa: Luca collazionerà 180.000 euro, non il valore attuale dell’immobile.
Il caso del pagamento parziale
Una precisazione importante viene dalla Cassazione (sentenza 16329/2024): se il genitore paga solo una parte del prezzo, non si configura donazione indiretta dell’immobile. Si collaziona esclusivamente il denaro versato.
Mario paga 100.000 euro su un prezzo totale di 200.000, Luca versa il resto con mezzi propri: Luca dovrà collazionare 100.000 euro, non una quota dell’immobile.
Tabella riepilogativa
| Situazione | Cosa si collaziona | Valore di riferimento |
| Denaro dato per acquisto specifico | L’immobile acquistato | Valore all’apertura successione |
| Denaro donato senza vincolo | Il denaro | Valore nominale (no rivalutazione) |
| Pagamento parziale del prezzo | Solo il denaro versato | Valore nominale |
Come si prova la donazione indiretta ai fini della collazione
Chi invoca la collazione di una donazione indiretta deve provarne l’esistenza. L’onere della prova grava sul coerede che chiede il conferimento.
Due elementi sono essenziali:
- L’animus donandi: la volontà del disponente di arricchire il beneficiario senza corrispettivo
- Il nesso funzionale: il collegamento tra l’esborso del donante e l’arricchimento del donatario
Non basta provare che il genitore ha trasferito denaro al figlio. Occorre dimostrare che quel trasferimento aveva natura di liberalità e non, ad esempio, di prestito o pagamento di un debito pregresso.
La buona notizia è che la prova della donazione indiretta è libera. Non si applicano le limitazioni previste per la simulazione. Questo significa che puoi usare:
- Documenti bancari: estratti conto che mostrano uscite dal conto del genitore corrispondenti a entrate sul conto del figlio o a pagamenti diretti al venditore
- L’atto di compravendita: spesso indica le modalità di pagamento (assegno, bonifico) che possono rivelare la provenienza dei fondi
- Dichiarazioni scritte: email, messaggi, lettere in cui il donante manifesta la sua intenzione
- Testimonianze: familiari, amici o professionisti che hanno assistito alle trattative o conoscono le circostanze
- Presunzioni: elementi indiziari gravi, precisi e concordanti (ad esempio, l’impossibilità per il donatario di disporre di quella somma con i propri redditi)
Una volta che il coerede ha fornito elementi sufficienti a dimostrare il trasferimento di ricchezza, l’onere si sposta sul donatario. Sarà lui a dover provare che quei soldi erano un prestito, il pagamento di un corrispettivo o avevano altra natura.
Anna dimostra che il padre ha versato 200.000 euro per l’acquisto della casa di Luca. A questo punto è Luca a dover provare, se vuole evitare la collazione, che si trattava di un prestito da restituire o di un pagamento per servizi resi.
Un consiglio pratico
Se sospetti che un coerede abbia ricevuto donazioni indirette, inizia a raccogliere prove prima ancora di aprire la successione. Richiedi gli estratti conto del defunto (come erede ne hai diritto), conserva ogni comunicazione scritta, identifica possibili testimoni. Le prove si disperdono con il tempo, e ricostruire fatti avvenuti anni prima diventa sempre più difficile.
La dispensa dalla collazione nelle donazioni indirette
Il donante può esonerare il donatario dall’obbligo di collazione attraverso la dispensa. Si tratta di una dichiarazione con cui il genitore stabilisce che la donazione fatta al figlio non dovrà essere conferita alla massa ereditaria.
L’effetto è rilevante: il donatario dispensato trattiene la donazione, e gli altri eredi dividono solo il relictum (ciò che resta nel patrimonio alla morte).
Come si dispensa una donazione indiretta
Per le donazioni indirette, la forma della dispensa segue quella dell’atto attraverso cui si realizza la liberalità. Non serve l’atto pubblico richiesto per le donazioni dirette.
La dispensa può essere:
- Contenuta nel testamento: “Dispenso mio figlio Luca dalla collazione dell’appartamento che gli ho acquistato nel 2015”
- Espressa in un documento scritto separato
- Risultante da dichiarazioni provabili, anche orali, purché l’intenzione sia inequivocabile
Il limite invalicabile: la quota disponibile
La dispensa dalla collazione non è un lasciapassare illimitato. L’articolo 737, comma 2, del codice civile lo stabilisce in modo inequivocabile: la dispensa produce effetto solo nei limiti della quota disponibile.
Mario dona a Luca un appartamento del valore di 300.000 euro con espressa dispensa dalla collazione. Se la quota disponibile di Mario è di soli 200.000 euro, la dispensa è efficace solo fino a quella cifra. Per i restanti 100.000 euro, Luca resta tenuto alla collazione o, se la collazione non basta, esposto all’azione di riduzione.
Dispensa e calcolo della legittima
Un punto su cui spesso si fa confusione: la dispensa non esclude la donazione dalla riunione fittizia.
La Cassazione (ordinanza 14193/2022) ha ribadito che la donazione dispensata va comunque computata per calcolare le quote di legittima degli altri eredi. La dispensa incide sulla divisione, non sul calcolo.
In pratica:
- La donazione dispensata si somma al relictum per determinare la massa
- Su questa massa si calcolano le quote di legittima
- Se la donazione lede la legittima di un coerede, questi può agire in riduzione nonostante la dispensa
- Solo se la legittima è rispettata, la dispensa produce pieno effetto
Esempio
Mario muore lasciando 200.000 euro. Aveva donato a Luca un immobile del valore di 300.000 euro, con dispensa dalla collazione. Anna è l’altra figlia.
Massa: 200.000 + 300.000 = 500.000 euro. Quota di legittima di Anna (1/3): circa 166.666 euro. Relictum disponibile per Anna: 200.000 euro.
La legittima di Anna è coperta dal relictum: la dispensa è efficace, Luca trattiene l’immobile per intero, Anna riceve i 200.000 euro.
Se invece Mario avesse lasciato solo 100.000 euro di relictum, Anna non avrebbe potuto ricevere la sua legittima (166.666 euro) dal solo relictum. In quel caso, nonostante la dispensa, Anna potrebbe agire in riduzione contro la donazione fatta a Luca per i 66.666 euro mancanti.
Per approfondire il calcolo delle quote di legittima, leggi la nostra guida dedicata.
Donazione indiretta: collazione o azione di riduzione?
Collazione e azione di riduzione sono due strumenti distinti, anche se spesso vengono confusi. Capire quando si applica l’uno e quando l’altro è fondamentale per tutelare i propri diritti nella successione.
- La collazione serve a riequilibrare le quote tra coeredi. Quando un erede ha ricevuto donazioni in vita (dirette o indirette), deve “conferirle” alla massa ereditaria perché la divisione avvenga su basi paritarie. La collazione opera automaticamente tra discendenti e tra coniuge e discendenti, salvo dispensa del donante.
- L’azione di riduzione ha una funzione diversa: protegge la quota di legittima quando è stata lesa. Se le donazioni (o le disposizioni testamentarie) hanno intaccato la riserva spettante ai legittimari, questi possono agire per farle dichiarare inefficaci nella misura necessaria a reintegrare la loro quota.
I due strumenti possono anche cumularsi: prima si agisce in riduzione per reintegrare la legittima lesa, poi si procede alla collazione per redistribuire l’eventuale eccedenza tra i coeredi (Cass. 28196/2020).
Nel contesto delle donazioni indirette, questa distinzione assume particolare rilievo. Se tuo padre ha pagato la casa di tuo fratello e tu ritieni di essere stato danneggiato, devi prima verificare se il problema si risolve con la collazione o se invece la tua legittima è stata lesa e devi agire in riduzione.
Per un’analisi approfondita delle differenze tra questi due istituti, dei presupposti di ciascuno e dei casi in cui conviene utilizzare l’uno o l’altro, leggi l’articolo dedicato: Collazione e azione di riduzione: differenze e quando usarle.
Caso pratico: il padre compra casa al figlio
Mettiamo insieme quanto visto con un esempio concreto, sviluppato in due scenari: uno in cui la collazione risolve tutto, l’altro in cui serve l’azione di riduzione.
Mario, vedovo, ha due figli: Luca e Anna.
Nel 2015 Mario paga 180.000 euro per l’acquisto di un appartamento intestato direttamente a Luca. È una donazione indiretta dell’immobile.
Mario muore nel 2025 lasciando:
- La casa di famiglia, valore 300.000 euro
- Liquidità per 100.000 euro
- Nessun debito
L’appartamento donato a Luca oggi vale 250.000 euro.
Scenario 1: la collazione riequilibra le quote
Mario non ha dispensato Luca dalla collazione.
Calcolo della massa ereditaria:
| Voce | Importo |
| Relictum (immobile + liquidità) | 400.000 € |
| Donatum (appartamento Luca) | 250.000 € |
| Massa totale | 650.000 € |
Quote spettanti:
In assenza di coniuge, ai due figli spetta l’intero patrimonio in parti uguali: 325.000 euro ciascuno.
Divisione:
- Luca ha già ricevuto 250.000 euro. Gli spettano altri 75.000 euro dal relictum.
- Anna non ha ricevuto donazioni. Riceve 325.000 euro dal relictum.
Verifica: 75.000 + 325.000 = 400.000 euro (relictum disponibile). ✓
Risultato:
| Erede | Donazione ricevuta | Dal relictum | Totale |
| Luca | 250.000 € | 75.000 € | 325.000 € |
| Anna | 0 € | 325.000 € | 325.000 € |
La collazione ha funzionato: entrambi i figli ricevono lo stesso valore complessivo.
Scenario 2: la donazione lede la legittima
Cambiamo i numeri. Mario, negli ultimi anni di vita, ha sostenuto spese mediche ingenti e ha venduto la casa di famiglia.
Alla morte lascia:
- Relictum: 100.000 euro (solo liquidità)
- Donatum: 250.000 euro (l’appartamento di Luca)
- Massa totale: 350.000 euro
Luca è stato dispensato dalla collazione.
Calcolo delle quote:
- Disponibile (1/3): circa 116.666 euro
- Legittima di ciascun figlio (1/3): circa 116.666 euro
Verifica della lesione:
La donazione a Luca (250.000 euro) eccede la disponibile (116.666 euro) di circa 133.334 euro.
Il relictum è di soli 100.000 euro. Anna dovrebbe ricevere almeno 116.666 euro a titolo di legittima, ma il patrimonio residuo non basta.
Lesione della legittima di Anna: circa 16.666 euro.
Cosa può fare Anna?
La dispensa dalla collazione non protegge Luca dall’azione di riduzione. Anna può agire per far dichiarare la donazione inefficace nella misura necessaria a reintegrare la sua legittima.
Luca dovrà versare ad Anna 16.666 euro, oppure le parti potranno accordarsi per una soluzione alternativa (trasferimento di una quota dell’immobile, vendita e divisione del ricavato).
Risultato:
| Erede | Donazione trattenuta | Dal relictum | Dalla riduzione | Totale |
| Luca | 250.000 € | 0 € | -16.666 € | 233.334 € |
| Anna | 0 € | 100.000 € | +16.666 € | 116.666 € |
Anna ottiene la sua legittima; Luca trattiene la donazione, decurtata di quanto necessario alla reintegrazione.
La lezione dei due scenari
La differenza tra le due situazioni dipende da scelte fatte anni prima della morte. Per questo la pianificazione successoria — e la consapevolezza delle conseguenze di ogni liberalità — è così importante.
Conclusioni e consigli pratici
Le donazioni indirette sono più frequenti di quanto si pensi, e le conseguenze sulla successione possono cogliere impreparati sia chi le ha ricevute sia chi le contesta.
Ecco i punti essenziali da tenere a mente:
Se sei un potenziale donatario (chi riceve la liberalità):
La forma della donazione indiretta ti protegge dalla nullità per difetto di atto pubblico, ma non ti mette al riparo dalla collazione né dall’azione di riduzione. Se tuo padre ha pagato la casa che ti è stata intestata, quel bene rientrerà nei calcoli della successione, salvo dispensa valida e nei limiti della disponibile.
Se vuoi evitare sorprese, chiedi che la dispensa dalla collazione sia messa per iscritto, meglio ancora se in un testamento. E ricorda che la dispensa non ti protegge se la donazione lede la legittima degli altri eredi.
Se sei un coerede che sospetta donazioni indirette
Il tuo diritto alla collazione esiste e puoi farlo valere. Ma devi essere in grado di provare che la liberalità c’è stata: raccogli documenti bancari, conserva comunicazioni scritte, identifica possibili testimoni. La prova è libera, ma serve comunque qualcosa di solido.
Se la collazione non basta a reintegrare la tua quota di legittima, valuta l’azione di riduzione. Hai dieci anni di tempo dall’accettazione dell’eredità, ma non aspettare troppo: le prove si disperdono e le situazioni si consolidano.
Se sei un genitore che vuole aiutare un figlio
Rifletti su cosa stai facendo e su quali conseguenze avrà. Se paghi la casa a un figlio, stai compiendo una donazione indiretta che verrà conteggiata alla tua morte. Se vuoi che quel figlio trattenga il bene senza doverlo collazionare, devi dispensarlo espressamente dalla collazione. E se vuoi dispensarlo, verifica che la donazione non superi la quota disponibile, altrimenti la dispensa sarà inefficace per l’eccedenza.
Pianificare significa prevedere. Un testamento ben fatto, che tenga conto delle donazioni già effettuate, può evitare ai tuoi figli anni di controversie.
Quando rivolgersi a un avvocato per la questione donazioni indirette?
Le donazioni indirette e la collazione sono materia tecnica. I calcoli si complicano quando ci sono più donazioni, dispense parziali, lesioni di legittima, eredi che rinunciano o accettano con beneficio d’inventario.
Se ti trovi in una situazione ereditaria che coinvolge donazioni indirette – che tu sia il beneficiario, il coerede che le contesta, o il genitore che vuole pianificare – il supporto di un legale esperto in successioni può fare la differenza tra una divisione consensuale e anni di contenzioso.
Nel mio studio mi occupo quotidianamente di queste situazioni, assistendo clienti in tutta Italia nella gestione delle successioni e nella risoluzione delle controversie ereditarie.
Se hai dubbi sulla tua situazione o vuoi verificare i tuoi diritti, contattami per una consulenza.
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Domande frequenti su donazione indiretta e collazione
Se mio padre ha pagato la mia casa, devo restituirla ai miei fratelli quando lui muore?
Non devi “restituire” la casa, ma il suo valore viene conteggiato nella divisione dell’eredità. Se sei tenuto alla collazione, il valore attuale dell’immobile si aggiunge al patrimonio da dividere. Riceverai meno dal resto dell’eredità, in modo che alla fine tu e i tuoi fratelli abbiate quote equivalenti. Solo se la donazione eccede la tua quota complessiva dovrai effettivamente versare qualcosa agli altri.
La donazione indiretta è valida anche senza notaio?
Sì. A differenza della donazione diretta (che richiede atto pubblico con testimoni), la donazione indiretta è valida se rispetta la forma richiesta per l’atto attraverso cui si realizza. Se il genitore paga direttamente il venditore per l’acquisto della casa del figlio, basta la forma scritta della compravendita. Non serve un atto di donazione separato.
Se mio padre mi ha dispensato dalla collazione, sono al sicuro?
Non completamente. La dispensa funziona solo nei limiti della quota disponibile. Se la donazione che hai ricevuto supera quella quota, per l’eccedenza resti esposto alla collazione o all’azione di riduzione. Inoltre, la dispensa non impedisce che la donazione venga comunque conteggiata per calcolare le quote di legittima degli altri eredi.
Se rinuncio all’eredità, devo comunque collazionare le donazioni ricevute?
No. La collazione grava solo su chi accetta l’eredità. Se rinunci, non sei più erede e non devi conferire nulla. Tuttavia, le donazioni che hai ricevuto restano comunque esposte all’azione di riduzione se hanno leso la legittima degli altri eredi. Rinunciare all’eredità non ti protegge dalla riduzione.


