La funzione del testamento è quella di consentire al testatore di dettare le sue “ultime volontà”. Volontà che, di solito, sono eseguite dagli eredi che subentrano in tutti i rapporti giuridici facenti capo al defunto.
Può accadere, tuttavia, che il testatore tema che i suoi eredi non si curino di eseguire le sue volontà, per un proprio interesse particolare o perché non capaci. Per questa ragione la legge prevede che il testatore possa nominare un “esecutore testamentario”, ovvero un soggetto che ha il compito di eseguire le sue volontà.
In questo articolo ti spiego chi è l’esecutore testamentario, quali sono i suoi poteri e quali le sue responsabilità.
Come si nomina l’esecutore testamentario
La nomina dell’esecutore testamentario avviene con il testamento. Nominare qualcuno esecutore testamentario rappresenta un atto “personalissimo” che può essere fatto solo dal testatore ed è sempre modificabile.
Nel caso in cui colui che è stato nominato esecutore testamentario non possa svolgere la funzione, un’altra persona può provvedere alla nomina, ma solo se il testamento lo prevede.
Deve essere però chiaro che l’esecutore testamentario scelto dal testatore può essere sostituito solo se è impossibilitato o in grave difficoltà. Non può rifiutare l’incarico per futili motivi (ad esempio, perché stufo di assistere alle continue liti degli eredi).
Chi può essere nominato esecutore testamentario?
Il testatore può scegliere liberamente il soggetto che intende designare quale suo esecutore testamentario. L’unico vincolo che il testatore ha nella scelta è quello di designare come testatore una persona capace ad obbligarsi.
La nomina di un erede ad esecutore testamentario
Il testatore potrebbe nominare esecutore testamentario anche uno dei suoi eredi o legatari.
Andiamo con il classico esempio per capire.
Immaginiamo un testatore, padre di tre figli, desideroso di beneficiarli in egual modo con il proprio testamento. Questo padre è però convinto che, dei tre, solamente uno sia serio e affidabile, mentre gli altri due non rispetterebbero le sue volontà. In questo caso, non è necessario ricorrere a un esecutore testamentario estraneo perché il testatore può designare anche uno dei suoi eredi quale esecutore.
L’esecutore che sia anche erede non può però procedere alla divisione dei beni ereditari. Ciò per il semplice motivo che, in tal caso, l’esecutore potrebbe incorrere in un conflitto di interessi.
L’accettazione o la rinuncia dell’Incarico
Affinché il designato esecutore testamentario sia investito del relativo ufficio, occorre che costui accetti l’incarico.
Ovviamente, il designato può anche rinunciare all’incarico.
Tanto l’accettazione quanto la rinuncia devono essere effettuate mediante una dichiarazione resa nella cancelleria del tribunale competente in base al luogo di apertura della successione e devono essere annotate nel registro delle successioni.
Questo adempimento è fondamentale ai fini della validità dell’accettazione e della rinuncia alla funzione. Se il designato esecutore accetta l’incarico e compie un’attività prima dell’annotazione nell’apposito registro, questa accettazione è da considerarsi inefficace, e dunque non idonea a produrre effetti sul patrimonio ereditario.
Il ruolo dell’esecutore testamentario
Veniamo ora ai compiti dell’esecutore testamentario: cosa fa in concreto?
L’art. 703 del c.c. prevede che «L’esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto».
Questo è il compito generale dell’esecutore testamentario: assicurarsi che siano eseguite le volontà del defunto. Pertanto, tutta l’attività di amministrazione deve essere ispirata e finalizzata a questo risultato.
Se lo scopo generale è questo, in concreto, i poteri attribuiti all’esecutore testamentario possono variare: all’esecutore testamentario può essere attribuito o meno l’incarico di amministrare il patrimonio ereditario ma il testatore può ampliare le funzioni dell’esecutore testamentario, incaricandolo, per esempio, di effettuare la divisione della massa ereditaria tra i coeredi.
L’esecutore testamentario, inoltre, assume la funzione di rappresentante processuale: ciò significa che egli potrà intraprendere azioni giudiziarie nell’interesse dell’eredità o resistere in giudizi riguardanti l’eredità.
L’esecutore testamentario con poteri di amministrazione
In genere, l’esecutore testamentario ha il potere di amministrare i beni ricompresi nella massa ereditaria.
Questo significa che egli può compiere ogni atto necessario alla conservazione e gestione del patrimonio ereditario.
Per esempio, potrebbe riscuotere eventuali canoni di locazione degli immobili parte della massa ereditaria oppure, ancora, decidere di vendere un bene per poi saldare qualche debito del defunto.
La legge, comunque, fa salva la “contraria volontà”, del testatore.
Significa che questi può limitare, sempre con il testamento, i poteri di amministrazione dell’esecutore.
Per fare qualche esempio, il testatore potrebbe:
- Disporre che l’esecutore testamentario amministri solamente alcuni dei beni ricompresi nella massa ereditaria (si pensi, ad esempio, al caso che il testatore attribuisca l’amministrazione dei suoi beni a Bologna a un esecutore testamentario, mentre lasci l’amministrazione dei beni di Genova al chiamato all’eredità Carmelo, ivi residente);
- Disporre che l’esecutore testamentario curi solo l’adempimento di alcune disposizioni testamentarie (come avviene nel caso in cui l’esecutore sia nominato al solo scopo di curare l’adempimento di legati e oneri e non per la gestione dei beni lasciati a favore degli eredi);
- Incaricare l’esecutore testamentario di svolgere particolari attività, magari a condizioni predeterminate, come ad esempio incaricarlo di vendere la proprietà di tutti i beni immobili per un prezzo minimo, oppure acquistarne di nuovi, purché entro un prezzo massimo.
L’esecutore testamentario può vendere i beni ereditari?
Il Codice Civile ammette espressamente che l’esecutore testamentario possa vendere i beni ereditari, ma deve essere munito di specifica autorizzazione giudiziaria.
Devono essere autorizzati, in particolare, tutti gli atti necessari di straordinaria amministrazione, che non sono stati contemplati dal testatore; per contro, e come è logico, non devono essere autorizzati gli atti che – pur essendo atti di straordinaria amministrazione – sono stati disposti dal testatore, il quale ha espressamente autorizzato esecutore testamentario a compierli.
Un esempio, come al solito, aiuterà a comprendere.
Supponiamo, che, per evitare liti in sede di divisione del patrimonio, il testatore incarichi l’esecutore testamentario di vendere tutti i beni immobili ricompresi nella massa ereditaria, per poi dividere il ricavato. Si pone il problema della necessità dell’autorizzazione da parte dell’autorità giudiziaria alla vendita.
Orbene, poiché l’autorizzazione a vendere è contenuta nel testamento, è ragionevole ritenere che, in questo caso, gli atti di vendita potranno essere stipulati senza alcuna autorizzazione giudiziaria.
L’esecutore testamentario senza poteri di amministrazione
Può accadere che il testatore non attribuisca all’esecutore i poteri di amministrazione del patrimonio.
In questo caso il compito di dare esecuzione alla volontà del testatore spetta agli eredi, benché la gestione debba avvenire sotto la vigilanza dell’esecutore stesso. L’esecutore dovrà limitarsi a redigere l’inventario e ad apporre, se del caso, i sigilli.
Spiegherò cosa si intende per redazione dell’inventario ed apposizione dei sigilli nel prosieguo.
Vale la pena ricordare che l’esecutore testamentario, seppur privo dei poteri di amministrazione, può comunque agire in giudizio contro gli eredi che non eseguano le disposizioni testamentarie: si pensi, ad esempio, alle disposizioni relative al funerale o alla sepoltura del testatore non rispettate dagli eredi.
La divisione dell’eredità ad opera dell’esecutore testamentario
Al fine di evitare l’insorgere di liti tra i coeredi il testatore può effettuare egli stesso la divisione dei suoi beni oppure può indicare determinati criteri ai quali gli eredi devono adeguarsi in sede di divisione o, ancora, può affidare il compito di effettuare la divisione a un terzo estraneo alla successione.
Questo terzo ben potrebbe essere l’esecutore testamentario.
Va precisato, comunque, che, affinché l’esecutore testamentario possa effettuare la divisione, occorre che il testatore l’abbia espressamente incaricato in tal senso. L’incarico può essere conferito solo all’esecutore testamentario che non abbia anche la qualità di erede o legatario: questa regola serve ad assicurare che la divisione sia effettuata da un soggetto imparziale, che non si trovi in conflitto di interessi nell’effettuare le operazioni divisionali.
Le funzioni di rappresentanza processuale dell’esecutore testamentario
Come dicevo sopra, all’esecutore testamentario spetta la rappresentanza processuale.
In concreto, questo significa che l’esecutore può esercitare tutte le azioni che siano inerenti al suo ufficio (e dunque, ad esempio, può proporre un’azione volta alla conservazione o alla restituzione di un bene ereditario detenuto da terzi, all’adempimento di un credito ecc.), mentre non può impugnare il testamento, trattandosi di una controversia inerente all’eredità ma che non riguarda l’esecutore testamentario.
Inoltre, egli deve necessariamente essere parte nei processi aventi a oggetto questioni ereditarie e che coinvolgono gli eredi se instaurati durante la sua gestione.
Gli obblighi dell’esecutore testamentario
La legge pone a carico dell’esecutore testamentario alcuni obblighi specifici che egli deve assolutamente rispettare, anche prescindendo dalla volontà del testatore, ossia:
- La redazione dell’inventario dell’eredità e l’apposizione dei sigilli, ove siano chiamati all’eredità soggetti deboli;
- La consegna dei beni che non siano necessari allo svolgimento dell’incarico agli eredi;
- La resa del conto della gestione.
Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi obblighi.
La redazione dell’inventario dell’eredità e l’apposizione dei sigilli
Nel caso in cui, tra i chiamati all’eredità, vi siano soggetti fragili, il legislatore ha previsto che l’esecutore testamentario deve operare con particolari cautele:
- Redigere l’inventario dei beni ricompresi nella massa ereditaria;
- Apporre i sigilli, in modo da garantire che nessun bene possa essere sottratto.
L’art. 705 del codice civile dispone che: «L’esecutore testamentario fa apporre i sigilli quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche» «Egli in tal caso fa redigere l’inventario dei beni dell’eredità in presenza dei chiamati all’eredità o dei loro rappresentanti, o dopo averli invitati»
Sebbene l’articolo si riferisca solamente a minori, interdetti, assenti e persone giuridiche, è opinione comune che esso esprima un principio generale che deve essere applicato in tutti i casi in cui siano chiamati all’eredità soggetti incapaci o limitatamente capaci, bisognosi di una particolare tutela.
La consegna dei beni agli eredi
L’esecutore, come detto, può prendere possesso dei beni ereditari per adempiere al proprio incarico ma questo possesso può essere mantenuto solo nei limiti in cui ciò è necessario per l’adempimento dell’incarico, mentre deve restituire agli eredi i beni che non gli sono necessari.
Un esempio:
Supponiamo che all’apertura della successione l’esecutore testamentario abbia preso possesso di tutti i beni ricompresi nel patrimonio ereditario, ma egli sia incaricato di curare l’esecuzione solamente di alcune delle disposizioni testamentarie: in questo caso, l’esecutore testamentario deve immediatamente restituire i beni che non sono per lui necessari, perché inerenti disposizioni di cui non deve occuparsi, oppure inerenti disposizioni che sono già state eseguite.
La consegna dei beni ereditari deve essere in ogni caso effettuata a favore di tutti gli eredi (dunque non a favore dei soli richiedenti), a prescindere da chi effettui la richiesta.
Nell’ipotesi in cui la consegna venisse effettuata a favore di uno soltanto degli eredi, potrebbe essere chiamato a pagare un risarcimento dei danni.
La resa del conto della gestione
L’esecutore testamentario, come detto, amministra beni altrui e, per questo motivo, deve rendere conto di quali attività ha svolto e con quali risultati.
La resa del conto deve essere effettuata dopo un anno dall’apertura della successione oltre che, in caso di prolungamento della gestione, al termine di essa.
Nel caso in cui dalla resa del conto della gestione emerga che l’esecutore testamentario ha mal amministrato, egli potrebbe essere tenuto al risarcimento del danno.
E’ proprio il codice civile a prevedere espressamente, all’art. 709, comma 2, che: «Egli è tenuto, in caso di colpa, al risarcimento dei danni verso gli eredi e verso i legatari»
La cessazione dall’ufficio dell’esecutore testamentario
Sono diverse le cause per cui l’esecutore cessa dalla sua funzione.
Ad esempio, se ha completato tutti i compiti richiesti dal testatore, se non è in grado di farlo (per motivi di salute o altro) o se l’autorità giudiziaria lo rimuove per non aver svolto il suo lavoro in modo adeguato. Infatti, devi sapere che se una persona interessata alla successione ritenga che l’esecutore testamentario non stia svolgendo il suo lavoro in modo adeguato, può chiedere la rimozione dell’esecutore al Tribunale e il risarcimento dei danni eventualmente causati dall’operato dell’esecutore.
L’esecutore che cessa dalla sua funzione deve rendere conto di tutti i beni ereditari che aveva in possesso e restituirli agli eredi. Gli eredi devono rimborsare le spese sostenute dall’esecutore testamentario per svolgere il lavoro e, se il testatore lo ha previsto, devono anche pagare una retribuzione all’esecutore. Il costo della retribuzione rimane a carico della massa ereditaria. In ogni caso, la retribuzione deve essere proporzionale ai compiti attribuiti all’esecutore.
Conclusioni sulla figura dell’esecutore testamentario e le sue responsabilità
In conclusione, spero che questo articolo abbia fornito una buona panoramica sul ruolo dell’esecutore testamentario nella successione.
Come avrai capito, non si può negare che svolgere questo compito comporti importanti responsabilità e rischi legali per l’esecutore, ma allo stesso tempo può essere vitale per risolvere successioni complesse. Se stai pensando di nominare un esecutore testamentario, ti consiglio di consultare uno specialista legale per valutare attentamente le clausole del testamento. Se, invece, ti trovi coinvolto in una situazione ereditaria complessa, sia come erede che come esecutore, ti consiglio di procedere con la massima cautela e di richiedere assistenza legale per prevenire o risolvere eventuali contenziosi.
Sono sempre a disposizione per fornire pareri e consulenze personalizzate in materia di successioni ereditarie.