Molto spesso vengono richieste informazioni in merito all’impugnazione del testamento.
Giusto appunto questo è l’oggetto di una delle mail che ricevo questa mattina nella casella di posta elettronica.
“Contestazione testamento olografo, impugnazione testamento ”.
Quasi ogni giorno il nostro studio legale riceve una mail che ha a oggetto la materia testamentaria.
Questa volta a scrivere è una signora che ha da poco perso una zia, sorella della madre, nubile.
Dopo le prime due righe di dolore per la perdita della cara zia, ecco che iniziano a venire fuori i sospetti su quei cugini che avrebbero illegittimamente acquisito l’eredità in virtù di un testamento “dubbio”.
Si va da una possibile “falsità” del testamento all’ipotesi che il testamento fosse comunque stato scritto dalla zia quando era ormai incapace di intendere e di volere a cause di alcune patologie invalidanti.
Dopo aver risposto alla signora, ho pensato che fosse il caso di scrivere un breve articolo per chiarire come impugnare un testamento.
Come si può impugnare un testamento?
Prima di andare ad affrontare nel dettaglio le diverse ipotesi di impugnazione del testamento, è bene soffermarsi sulle regole che disciplinano l’impugnazione del testamento in via generale. Queste regole valgono sia che si voglia impugnare un testamento olografo sia che si voglia impugnare un testamento pubblico.
Come noto, il testamento è l’atto “a causa di morte” con il quale una persona (il testatore) dispone delle proprie sostanze o parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Tale atto produce effetti nei confronti di terzi solo dopo la morte del testatore. Quindi il testamento potrà essere impugnato solo successivamente alla morte, mai prima.
Il testamento si impugna con atto di citazione e competente a decidere è il Tribunale in composizione collegiale. Competente territorialmente a decidere è il Tribunale del luogo ove la successione si è aperta.
In ogni caso, prima di impugnare il testamento davanti al Tribunale, è obbligatorio promuovere un procedimento di mediazione davanti ad un organismo di mediazione. La legge infatti inserisce la materia delle successioni ereditarie tra quelle oggetto di mediazione obbligatoria. Proprio perché in questo caso la mediazione è obbligatoria, l’eventuale mancanza di prova di un valido esperimento del procedimento di mediazione determina l’improcedibilità della domanda (in sostanza il giudice emette una sentenza con cui dà atto della mancanza della condizione di procedibilità ed il processo si conclude negativamente per chi ha impugnato il testamento).
Quando impugnare un testamento?
Il testamento si può impugnare quando affetto da vizi formali o sostanziali. Le regole sui vizi sostanziali, ovvero quelli attinenti al contenuto, sono le medesime per il testamento pubblico e per il testamento olografo, per cui tratteremo l’argomento senza fare distinzioni.
Quando si parla di vizi sostanziali bisogna distinguere tra vizi che determinano la nullità del testamento e vizi che, invece, ne determinano la semplice annullabilità. La differenza sta nel fatto che un testamento nullo non produce alcun affetto mentre un testamento annullabile produce effetti fino a quando, per l’appunto, non viene annullato. La differenza rileva soprattutto ai fini della tutela dei terzi che abbiano acquistato da chi non era veramente erede poiché, per l’appunto, il testamento era viziato.
Un esempio per comprendere:
Il testamento di Tizio attribuisce la proprietà di alcuni immobili a Caio. Il testamento è viziato, ma non in modo così grave da determinarne la nullità. Caio vende gli immobili a Mevio, ignaro dei vizi del testamento. Dopo un anno il testamento viene annullato con sentenza emessa dal Tribunale. In questo caso Mevio non dovrà restituire gli immobili. Diversamente, se il testamento fosse stato affetto da vizi gravi tali da renderlo nullo, Mevio avrebbe dovuto restituire gli immobili.
Chiarito ciò, occorre indicare quando un testamento può essere dichiarato nullo.
Le ipotesi possono essere diverse.
Facciamo degli esempi:
- Manca la volontà del testatore. Un caso è quando c’è un errore di identità: il testatore istituisce erede Tizio, a lui estraneo, al posto di Caio, suo nipote;
- Violazione del divieto di patti successori. Cioè si scopre che Tizio ha istituito erede Caio per adempiere ad un patto che avevano fatto in precedenza. In questo caso il patto in questione e, di conseguenza, la disposizione testamentaria, sono nulli.
- Il testatore ha disposto la divisione del patrimonio con il testamento senza prendere in considerazione i legittimari o gli eredi. Ad esempio Tizio ha nominato eredi Gianni, Giuseppa e Angelica e successivamente ha diviso il suo patrimonio solo tra Gianni e Angelica.
Da non dimenticare poi le ipotesi in cui il testatore ha disposto in favore del tutore o di altri soggetti (anche per interposta persona) in grado di influenzarlo nel dettare le sue volontà (ad esempio il Notaio che abbia ricevuto il testamento pubblico).
In questi e in altri casi (che non si elencano per ragioni di sinteticità) il testamento può essere impugnato per far dichiarare la nullità.
Va detto che comunque, in virtù del principio di conservazione del testamento, se una clausola è nulla non significa che ad essere nullo sarà l’intero testamento. Occorrerà valutare caso per caso la rilevanza della singola clausola in relazione all’intero testamento.
Del tutto diversi sono i casi di annullabilità del testamento.
Le ipotesi di annullabilità più ricorrenti sono:
- Il testamento redatto da un incapace naturale, cioè da chi, per qualsiasi motivo, e sebbene non interdetto, era incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha scritto il testamento.
In questo caso, il soggetto che vuole far annullare il testamento dovrà riuscire a provare l’incapacità del testatore con ogni mezzo, il che non è per nulla facile. A tal fine potrà essere utile produrre in giudizio documentazione medica che attesti la presenza di patologie idonee ad incidere sulla capacità del testatore (ad esempio la demenza senile, l’ictus ecc.). Sarà quindi fondamentale, magari con testimoni o con una consulenza tecnica disposta dal giudice, accertare la situazione in cui il de cuius versava nel periodo in cui ha scritto il testamento (magari i testimoni potranno confermare che il giorno in cui fu scritto il testamento il de cuius era ubriaco o che soffriva da tempo di una qualche patologia grave).
- Il testamento redatto in mancanza di volontà libera e consapevole.
L’articolo 624 del codice civile statuisce la annullabilità del testamento in tutti i casi in cui la volontà del testatore sia stata viziata. I vizi della volontà sono: errore, violenza e dolo:
- errore: il testatore ha fatto testamento sulla base di una “falsa rappresentazione della volontà” (Caio che dispone un legato in favore del nipote Sempronio, sul presupposto che egli sia uno studente meritevole e voglia premiarne i risultati, mentre in realtà Sempronio è un pessimo studente, più volte bocciato o rimandato).
- violenza: il testatore ha disposto delle sue sostanze sotto minaccia di un male ingiusto (Sempronio che istituisce erede Mevio perché teme che questi possa fare del male alla sua famiglia).
- dolo: il testatore ha disposto in un certo modo perché tratto in inganno dal beneficiario della disposizione o da terzi.
In tutti questi casi, se si riesce a dimostrare in giudizio il vizio della volontà, il testamento è annullabile.
Chi può impugnare un testamento?
Il testamento, pubblico oppure olografo, può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse, ossia chiunque possa vantare un diritto sull’eredità in oggetto.
Quanto al termine per impugnare testamento va detto che questo dipende dai vizi che si vogliono far valere. Spesso oggetto delle mail che riceviamo è “ impugnazione testamento prescrizione” . A ciò dobbiamo rispondere che dipende da caso a caso:
- se il vizio è così grave da determinare la nullità, allora l’azione è imprescrittibile
- se il testamento è affetto da vizi meno gravi, versandosi quindi in ipotesi di annullabilità, il termine impugnazione testamento sarà di 5 anni.
Quindi si può affermare che i termini per impugnare testamento variano in relazione alla gravità del vizio.
Impugnazione del testamento olografo
Abbiamo già trattato dei vizi sostanziali relativi al testamento olografo e al testamento pubblico. Vediamo ora come si può impugnare un testamento olografo affetto da vizi di forma.
La legge afferma che il testamento olografo è invalido tutte le volte in cui manchi uno dei requisiti di forma prescritti dalla legge:
- autografia
- data
- sottoscrizione.
In realtà i vizi di forma più frequenti sono la mancanza di autografia e la mancanza di sottoscrizione.
Come mai questi vizi sono considerati così gravi dalla legge?
Perché la volontà espressa nel testamento olografo, il cui carattere fondamentale è l’essere scritto di proprio pugno, non è riconducibile al testatore.
Come fare impugnazione testamento olografo falso?
Per impugnare testamento olografo, normalmente, la prima cosa da fare, come si può facilmente immaginare, è contattare un avvocato esperto in diritto delle successioni. Compito dell’avvocato sarà analizzare, insieme ad un grafologo esperto, il testamento per capire se la scrittura e/o la sottoscrizione siano riconducibili al de cuius.
Dopo questa prima valutazione, si deciderà se agire o meno davanti al Tribunale (è comunque sempre obbligatorio tentare di risolvere la controversia con il procedimento di mediazione) per far dichiarare nullo il testamento.
Nell’eventuale causa tocca alla parte che ha richiesto la dichiarazione di nullità dimostrare che quel testamento non è stato redatto dal testatore di proprio pugno. Saranno quindi fondamentali eventuali testimoni, consulenze tecniche ed ogni altra prova utile a dimostrare ciò.
Tra l’assunzione delle prove, l’espletamento della consulenza tecnica (ove disposta dal giudice) e le varie fasi del processo possono passare degli anni prima che il Tribunale pronunci la sentenza con la quale accogliere l’impugnazione del testamento o rigettarla. La sentenza, se favorevole, dichiarerà nullo il testamento per mancanza di autografia o sottoscrizione.
Cosa succede se il testamento olografo viene dichiarato nullo?
Si possono verificare due casi:
- Se il testamento dichiarato nullo prevedeva di revocare un testamento olografo fatto in data antecedente, allora questo testamento sarà di nuovo valido.
- Si passa all’apertura della successione legittima come tutte le volte in cui manca un testamento.
Come impugnare un testamento pubblico
Sul web, quando si fanno ricerche in merito al testamento pubblico, le risposte che si cercano sono relative a: ” testamento pubblico impugnazione ” e ” impugnazione testamento pubblico “.
Quando si fa riferimento al testamento pubblico si tende a pensare che un testamento redatto redatto da un Notaio sia impossibile da impugnare.
Invece si può impugnare un testamento pubblico.
Ecco i casi:
- Casi di incapacità del testatore, che è l’ipotesi statisticamente più frequente. Si pensi al caso in cui il Notaio sia incaricato di raccogliere le ultime volontà di un malato terminale sotto effetto di pesanti dosi di sedativi che ne alterano le capacità cognitive. In questo caso il Notaio potrebbe non sapere che quella persona si trovava in stato di incapacità. Infatti il Notaio non ha il compito di verificare lo stato di salute del testatore. Quindi, il Notaio opererà correttamente se il testatore sembri comprendere le proprie dichiarazioni. Toccherà poi a chi voglia impugnare testamento pubblico dimostrare (con cartelle cliniche, testimoni, consulenze tecniche e ogni altro mezzo di prova utile) che il testatore era incapace nel momento in cui dettava le proprie volontà al Notaio.
- il Notaio redige un testamento pubblico “ falso”, ovvero non conforme alla volontà dichiarata dal testatore (si pensi al caso di Tizio che dica di voler lasciare la casa a Caio, mentre il Notaio scrive che la casa è lasciata a Mevio). In questo caso, sarà necessario intraprendere il difficile procedimento della querela di falso per far venire meno gli effetti del testamento redatto per atto pubblico.
- Vizi della volontà: dolo, violenza o errore.
- Vizi formali: ad esempio mancanza di sottoscrizione, mancanza di testimoni al momento della redazione dell’atto pubblico o anche al caso di testimone in conflitto di interesse rispetto all’atto pubblico.
Come impugnare un testamento per lesione di legittima
Può accadere che il testamento sia corretto tanto dal punto di vista formale quanto da quello sostanziale. Tuttavia, il testatore potrebbe aver disposto senza considerare, o considerando in modo non corretto, la posizione dei cosiddetti “legittimari”.
I legittimari sono quei soggetti a cui la legge riconosce il diritto alle cosiddette quote di legittima. Ricordiamo che la legge italiana in merito alla successione prevede che il testatore non può decidere liberamente per tutto il suo patrimonio. La percentuale di patrimonio di cui non può disporre dipende da diverse variabili.
Come si impugna un testamento in questo caso?
Esiste un’apposita azione legale di riduzione delle disposizioni testamentarie. Questa azione è diretta ad ottenere la “reintegrazione” della quota riservata agli eredi legittimari. Va detto che in questo caso le disposizioni testamentarie non sono viziate, né nulle, né annullabili e produrranno effetti fino a quando non verrà pronunciata la sentenza di accoglimento della domanda proposta dai legittimari.
Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie è di 10 anni.
Conclusioni impugnazione testamento
Come si può comprendere, impugnare un testamento, qualunque forma esso rivesta, non è facile. Il procedimento molto spesso è lungo e complesso, per questo è consigliabile affidarsi a professionisti dotati delle necessarie competenze tecniche.
Il nostro studio legale vanta una solida esperienza in materia, operando da anni al fianco di eredi, legatari, donatari e creditori.
Prediamo parte a processi in materia di successioni in tutta Italia ed offriamo un servizio consulenziale, online o in presenza, superiore a quello che ci si può aspettare da un avvocato generalista.
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