avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

La sostituzione fedecommissaria nel testamento olografo: nullità e conseguenze per gli eredi

La sostituzione fedecommissaria è un istituto attraverso cui chi fa testamento obbliga un soggetto che riceve un bene in eredità, a restituirlo ad altro soggetto quando morirà. Quindi il testatore condiziona la libertà testamentaria del soggetto. È legale?
sostituzione fedecommissaria
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Articolo di Antonio Strangio

La sostituzione fedecommissaria nel testamento olografo: nullità e conseguenze per gli eredi

La sostituzione fedecommissaria è un istituto attraverso cui chi fa testamento obbliga un soggetto che riceve un bene in eredità, a restituirlo ad altro soggetto quando morirà. Quindi il testatore condiziona la libertà testamentaria del soggetto. È legale?

Andiamo a trattare di un istituto che, per quanto poco conosciuto, può assumere particolare rilevanza pratica, specie in ipotesi d’impugnazione del testamento olografo: la “sostituzione fedecommissaria”.

Che cosa è la sostituzione fedecommissaria

La sostituzione fedecommissaria, disciplinata agli articoli 692 e seguenti del codice civile, è uno strumento attraverso cui il testatore (colui che ‘’fa” il testamento) obbliga un soggetto (che tecnicamente si chiama “istituito”) a conservare quanto ricevuto in eredità e a restituirlo, alla propria morte, ad un altro soggetto ( tecnicamente definito “sostituito”).

Si pensi, per esempio, al signor Tizio che, nel suo testamento, così scrive: “nomino mia unica erede mia moglie Franca e, dopo di lei, il figlio di suo fratello, Giovanni, purché Giovanni si occupi di lei per tutta la durata della sua vita”.

La sostituzione fedecommissaria in funzione assistenziale

Questo istituto, tuttavia, è oggi, a differenza che in passato, utilizzabile solo ed esclusivamente in funzione “assistenziale”. In sostanza, la disposizione testamentaria contenente la sostituzione fedecommissaria deve essere finalizzata alla tutela di una persona giuridicamente incapace (oppure minore di età gravemente incapace tal da far presumere la sua futura interdizione) per assicurarne le cure.

Sul punto è proprio l’articolo 692 del codice civile che sancisce:

Ciascuno dei genitori o degli altri ascendenti in linea retta o il coniuge dell’interdetto possono istituire rispettivamente il figlio, il discendente, o il coniuge con l’obbligo di conservare e restituire alla sua morte i beni[…]a favore della persona o degli enti che, sotto la vigilanza del tutore, hanno avuto cura dell’interdetto medesimo.

Sempre all’art. 692 c.c. si precisa che, in tutti gli altri casi, la sostituzione è nulla.

Gli elementi costitutivi della sostituzione fedecommissaria

Riassumiamo quindi, sinteticamente, quali sono i presupposti di una valida sostituzione fedecommissaria:

  • La duplice delazione, ovvero l’attribuzione della titolarità degli stessi beni a favore di due soggetti distinti, che sono l’istituito ed il sostituito (per tornare all’esempio di cui sopra: la moglie Franca ed il nipote Giovanni);
  • L’ordine successivo, e non alternativo della predetta “delazione” (ciò significa che l’attribuzione ad entrambi i soggetti deve avvenire in modo successivo: prima si attribuisce alla moglie Franca e, dopo la sua morte, al nipote Giovanni);
  • L’obbligo di conservare e restituire i beni a carico del primo istituito (nel nostro esempio, la moglie Franca);
  • La cura dell’istituito da parte del sostituito (sempre riferendoci al nostro esempio, la cura della moglie Franca da parte del nipote Giovanni).

Quindi, in presenza di questi presupposti, la sostituzione dovrebbe essere pienamente valida.

La rilevanza pratica della sostituzione fedecommissaria

Come si accennava sopra, l’istituto oggetto della trattazione, sebbene sconosciuto ai più, può assumere particolare rilevanza specie in ipotesi di testamenti olografi redatti senza l’assistenza di un consulente specializzato (avvocato o notaio).

Non è infatti raro che la scarsa conoscenza di fondamentali categorie giuridiche in materia di successione ereditaria da parte del testatore determini la redazione di testamenti di difficile interpretazione e, molto spesso, in contrasto con quanto previsto dalla legge.

Vediamo un caso pratico, tratto da un vero testamento, per comprendere meglio

Il testo del testamento in questione è il seguente: “Foglio n. (…). I.C.G. nelle mie piene facoltà fisiche e mentali dichiaro: 1. Lascio a F., mia figlia, per ricompensarla della sua disponibilità e dedizione verso i suoi genitori, la mia proprietà di Foce Verde, n. 16 – 18 più l’appartamento interno 1 della palazzina n. 6 di via V. più 2. L’appartamento di via M. con garage in C…. Sempre a C…. lascio a mia nipote S.P. la camera a piano terra di via S. n. 27. A F.P. la camera al primo piano di via S. n. 25. Ai miei nipoti M. e F.B., a loro lascio l’appartamento al secondo piano di via S. n. 25. 3. La proprietà di Latina va divisa in parti uguali da tutte e due le mie figlie P. e F. con il diritto di riscatto volendo di mia figlia F. al prezzo che sono trascritti nell’atto di acquisto. Non essendoci l’accordo la proprietà va amministrata da mio genero M.B., persona seria e capace di fare bene

Foglio n. (…). Tutto quello scritto nel primo foglio va in vigore alla morte mia e di mia moglie se dovessi morire prima io, mia moglie che è vostra madre e nonna tutti i benefici vanno a lei. Alla morte sua, si procederà come scritto sul 1 foglio, cercate di andare d’amore e d’accordo perché non costa nulla, ho voluto bene a tutti, i miei sacrifici e tanto lavoro e risparmi li ho fatto volentieri per voi e per miei nipoti che voglio tanto bene. Se potete un fiore per me e vostra madre. Vostro padre e nonno G.. L…., 1 settembre 2002″.

Orbene, come è agevole dedurre dalla lettura del testamento in questione, il testatore vi ha incluso una “sostituzione fedecommissaria” disponendo che alla sua morte i beni vadano alla moglie (istituita) ed alla successiva morte di lei, i beni vadano agli altri soggetti indicati (sostituiti). Tuttavia, la sostituzione in questione potrebbe essere dichiarata nulla in quanto, contrariamente a quanto stabilito dall’art. 692 c.c., essa non assolve a nessuna funzione assistenziale. E, d’altronde, in questo senso è stata la decisione del Tribunale di Latina che, definendo il caso con sentenza del 28.11.2018, ha interpretato la disposizione testamentaria in questione quale di sostituzione fedecommissaria vietata ex art. 692 c.c., ultimo comma.

Sostituzione fedecommissaria nulla: le conseguenze

Occorre ora soffermarsi sugli effetti della sentenza che dichiara di nullità della disposizione testamentaria contenente una sostituzione fedecommissaria. Secondo l’opinione, ormai consolidata, della Corte di Cassazione, tale nullità non si estenderebbe all’intero testamento ma, al contrario, sarebbe limitata alla sola disposizione contenente la “sostituzione”, con la conseguenza che chiamato all’eredità da parte del testatore sia il solo “istituito”, il quale quindi beneficerà di tutto quanto attribuitogli dal testatore, applicandosi poi alla sua morte le normali regole in materia di successione ereditaria.

Per tornare all’esempio di cui al caso sopra riportato, a seguito della morte del marito i beni andranno alla moglie in qualità di “istituita”, a nulla rilevando gli altri eredi nominati dal testatore. La moglie poi ne potrà disporre come meglio crede, nel rispetto della quota di riserva prevista dalla legge in favore dei legittimari.

Importanza di verificare se all’interno del testamento è presente una disposizione contenente una sostituzione fedecommissaria ed eventualmente impugnarla

Sempre in riferimento al caso deciso dal Tribunale di Latina, se la disposizione testamentaria contenente la sostituzione fedecommissaria non fosse stata impugnata, la situazione che si sarebbe potuta verificare sarebbe più o meno la seguente: la moglie avrebbe conservato il patrimonio del marito fino alla propria morte, trasmettendolo poi agli eredi da questo originariamente indicati. Patrimonio che però, a fronte della nullità della sostituzione fedecommissaria, sarebbe dovuto andare alla moglie già alla morte del marito e, alla sua morte, andare (almeno in parte) ai suoi legittimi eredi, che non per forza coincidono con quelli originariamente individuati dal marito con precedente testamento (ad esempio figli nati da altra relazione). In sostanza, gli eredi della moglie si vedrebbero privati di un patrimonio più consistente che invece, in virtù della disposizione contenente la sostituzione fedecommissaria non impugnata, è stato attribuito ai soggetti indicati dal marito.

Conclusioni sostituzione fedecommissaria

La sostituzione fedecommissaria, ove contraria al disposto dell’art. 692 c.c., e quindi nulla, se non impugnata tempestivamente, può produrre effetti pregiudizievoli, ed a volte irreparabili, per gli eredi del soggetto istituito. Il consiglio che diamo, nel caso di ritrovamento di un testamento, è quello di procedere sempre all’analisi delle disposizioni testamentarie con l’aiuto di un esperto al fine di individuare prontamente possibili criticità rilevanti.

Il nostro studio legale è specializzato in diritto delle successioni e opera da anni i questa difficile e complessa materia, assistendo eredi, legatari, donatari e creditori in tutta Italia. Ci occupiamo di analizzare e verificare la regolarità di testamenti e donazioni. Grazie agli strumenti tecnologici di cui disponiamo, offriamo anche un servizio consulenziale, online o in presenza, superiore  a quello che ci si può aspettare da un avvocato inteso nel senso tradizionale del termine

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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