Di solito, passa del tempo tra il momento in cui si fa testamento e quello in cui si verifica la morte del testatore. A volte anche più di dieci anni. Ebbene, proprio per questo motivo, può accadere che, una volta apertasi la successione, determinati beni menzionati nel testamento non si trovino più nel patrimonio ereditario.
Che succede, per esempio, se il testamento contiene un legato di una somma di denaro che all’apertura delle successione non si trova più sul conto del de cuius?
Potrebbe trattarsi di un caso di legato inesistente. Ne parlo in questo articolo.
Quali sono i casi in cui si parla di legato inesistente?
Prima di andare a vedere un caso concreto, vediamo quando si parla di legato inesistente secondo le legge.
Partiamo dalla norma che, nell’ordinamento Italiano, regola l’ipotesi di legato inesistente. Questa norma è contenuta nell’articolo 654 del codice civile e prevede che, se il testatore lascia in legato una cosa specifica o una cosa generica, ma con l’indicazione che questa sia da prendere dal suo patrimonio, il legato non ha effetto se, alla sua morte, la cosa non si trova nel patrimonio del testatore; se la cosa si trova nel suo patrimonio, ma solo in minor quantità, invece, il legato ha effetto solo per la parte che vi si trova.
Un esempio: il testatore lega a Caio la proprietà dei suoi cinque vitelli, ma alla data di apertura della successione ne ha solo tre: il legato ha effetto solamente con riferimento a quanto si trova nella massa ereditaria, quindi Caio acquista la proprietà di tre vitelli e non cinque.
La norma in esame presume che il testatore intenda disporre dei suoi beni e non di beni altrui.
Non è importante la ragione per cui il bene oggetto del legato non si trova più nel patrimonio del testatore al momento dell’apertura della successione: potrebbe uscire dal patrimonio del de cuius per cause naturali (come ad esempio il perimento del bene legato: la morte dell’animale, oppure il crollo del fabbricato, a seguito di un alluvione) o giuridiche (come la vendita o la trasformazione del bene legato).
Spiegata la teoria, parliamo di un caso concreto così che tutto possa essere più chiaro (si spera).
Il caso di legato inesistente sottoposto al Tribunale di Vicenza
Su un caso di legato inesistente è intervenuto di recente il Tribunale di Vicenza con sentenza n. 2187/2019. Ho preso ad esempio questo caso perché è una situazione in cui molte persone si possono ritrovare.
Tutto inizia con un testamento, in cui la testatrice inserisce questa dicitura:
« Lego ai miei figli Paola e Chiara, in parti uguali, gli investimenti in gestioni patrimoniali presso la Filiale della Banca di Samarcanda; pongo tale legato a carico della disponibile. Il resto del mio patrimonio, oltre a quanto altro non dettagliato, spetterà ai miei eredi secondo quanto previsto dal Codice Civile »
Dopo molti anni dalla redazione del testamento la testatrice muore.
All’apertura della successione gli eredi scoprono che questi “investimenti in gestioni patrimoniali” indicati nel testamento presso quella specifica banca in realtà non esistono.
La Banca infatti aveva comunicato che presso quella filiale non era mai stata svolta alcuna attività di gestione dei titoli di risparmio della de cuius. L’unico rapporto riconducibile alla testatrice era di altro tipo (titoli obbligazionari) e comunque già «scaricato» prima della morte del titolare.
Da chi era stato “scaricato” (con prelievo di tutte le somme)?
Dalle stesse persone che erano state indicate come destinatarie del legato: i due figli.
In sostanza era accaduto che i figli, conoscendo il contenuto del testamento, avevano preferito “anticipare” il tutto e prelevare quelle somme.
A questo punto gli altri eredi hanno deciso di andare in giudizio contro i due legatari al fine di ottenere indietro le somme indebitamente prelevate prima del decesso della testatrice.
Il ragionamento posto alla base della loro pretesa può riassumersi così:
Se alla morte della testatrice presso quella specifica banca non erano presenti i “titoli in gestioni patrimoniali” indicati nel testamento bensì strumenti finanziari di altra tipologia, allora si tratta di un legato inesistente perché il bene effettivamente oggetto del legato (i titoli di risparmio) non era presente nel patrimonio della testatrice al momento del decesso. Se questo è vero, allora il legato è inefficace ed i due figli legatari non avevano diritto a prelevare quelle somme che, pertanto, devono essere restituite all’eredità e divise tra tutti gli eredi.
I due legatari si sono difesi affermando che, in realtà, la madre si fosse semplicemente confusa nell’indicare con esattezza il nome degli strumenti finanziari depositati presso la Banca.
Ma questo, purtroppo per loro, non è bastato.
La decisione del Tribunale di Vicenza
il Tribunale ha ritenuto che la de cuius, benché di età avanzata, era certamente capace di intendere e di volere e, siccome era abituata a operare in investimenti finanziari e operazioni societarie e immobiliari, era quindi certamente in grado di definire esattamente l’oggetto del legato.
A fronte della pacifica inesistenza del legato, come riferita anche dall’istituto di credito, ha ritenuto di fare applicazione della ricordata previsione dell’art. 654 c.c. condannando i due figli a restituire all’eredità le somme già prelevate.
I giudici hanno anche aggiunto che, anche a voler disattendere quanto riferito dalla banca, e a voler identificare “gli investimenti in gestioni patrimoniali” con i titoli obbligazionari già esistenti nel deposito titoli della de cuius, sarebbe nondimeno inevitabile pervenire alla inefficacia del legato ex art. 654 c.c. in quanto era certo che nemmeno i titoli depositati non erano esistenti al momento dell’apertura della successione a seguito dell’operazione – posta in essere dai figli – di ‘scarico’ dal conto della madre.
In sostanza, Il Tribunale ha precisato che, anche a voler ammettere che la testatrice si fosse effettivamente confusa nell’indicare il nome corretto degli strumenti finanziari, comunque il legato doveva essere dichiarato inesistente perché, al momento della morte della de cuius, quei titoli non erano più presenti in quanto già “prelevati” dai figli.
Come evitare un legato inesistente: possibili soluzioni.
Dal caso appena descritto ci portiamo a casa alcuni importanti insegnamenti.
Redigere un testamento chiaro e inequivocabile
Il primo, dedicato a chi si approccia a redigere un testamento, è l’importanza del farsi sempre assistere da un professionista specializzato in successioni al fine di evitare errori, anche nella scelta di termini e frasi, che possono rivelarsi catastrofici per gli eredi.
Attenzione al legato di cui sei beneficiario
Il secondo, per chi invece si trova a essere beneficiario di un legato, è quello di non intraprendere mai azioni avventate in caso di dubbio circa l’interpretazione del testamento e rivolgersi comunque a un legale specializzato in materia per ottenere chiarimenti e istruzioni sul modo corretto di approcciare la vicenda.
Spero che questo articolo sia stato utile.
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