avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Legato in sostituzione di legittima: cos’è e come funziona

legato in sostituzione di legittima
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Legato in sostituzione di legittima: cos’è e come funziona

Il legato in sostituzione di legittima è un lascito disposto dal testatore a favore di un erede “legittimario”.

Attraverso questo legato, il testatore sceglie di soddisfare i diritti successori del legittimario non con una quota di eredità, ma con un bene specifico (ad esempio, un immobile, una somma di denaro, un gioiello di famiglia).

In altre parole, il testatore propone al legittimario una sorta di “scambio”: rinunciare alla quota di legittima prevista dalla legge, in cambio di un lascito determinato e scelto dallo stesso testatore.

Lo scopo del legato in sostituzione è quindi duplice: da un lato, permette al testatore di controllare con precisione l’attribuzione dei suoi beni dopo la morte; dall’altro, mira a prevenire eventuali contestazioni da parte dei legittimari, offrendogli una “compensazione” mirata dei loro diritti successori.

Per te come erede quali possono essere i lati non piacevoli del legato in sostituzione di legittima? Poteresti scoprire che non copre tutto quello che ti spetta, o che il suo valore è molto inferiore a quello della tua quota di legittima. E che dire se il testatore ci ha messo in mezzo anche un usufrutto a favore di qualcun altro?

Se vuoi evitare di trovarti impreparato di fronte a queste situazioni, continua a leggere. In questo articolo troverai una guida chiara e concisa che ti svelerà tutto ciò che devi sapere sul legato in sostituzione di legittima.

Come funziona il legato in sostituzione di legittima

Il legato in sostituzione di legittima, è un particolare tipo di legato testamentario, che funziona così: il testatore (colui che scrive il testamento) dispone, con il proprio testamento, che al suo erede legittimario (figlio, coniuge o, anche, genitore) siano attribuiti uno o più determinati beni a soddisfazione della quota legittima che la legge gli riserva. Il valore di questi beni non deve corrispondere necessariamente al valore effettivo della legittima. Dunque, l’oggetto del legato può essere tanto superiore quanto inferiore al valore della quota di legittima spettante al legittimario. 

Il legittimario, quindi il figlio, coniuge o ascendente, potrà scegliere se accontentarsi del legato in sostituzione di legittima oppure rinunciarvi e pretendere di ottenere il maggior valore della quota legittima.

Un legato in sostituzione di legittima esempio, potrebbe essere il seguente: Mario nomina suo unico erede il figlio Alfredo e lega, in sostituzione di legittima, al figlio Simone, un prezioso dipinto, al fine di tacitare ogni suo diritto sulla quota legittima ed escludere l’insorgere di una comunione ereditaria tra essi: in questo caso, Simone potrebbe agire in riduzione per ottenere il maggior valore che gli spetterebbe a titolo di quota legittima ma solo dopo aver rinunciato al legato in sostituzione di legittima disposto in suo favore.

Chi sono gli eredi legittimari e quali diritti hanno 

Le persone  che possono ricevere un legato in sostituzione di legittima sono gli eredi legittimari ovvero quei soggetti a cui la legge riserva, in ogni caso, una quota sul patrimonio del defunto. Questa quota è detta “quota di legittima” e ne hanno diritto i figli, gli ascendenti e il coniuge di chi viene a mancare che, per questo, sono definiti “legittimari”. Questi diritti dei legittimari esistono tanto nel caso di successione senza testamento quanto nel caso di successione con testamento.

Quando si tratta di legato in sostituzione di legittima, la prima possibilità che la legge riconosce al legittimario è quella di ricevere il legato in sostituzione di legittima attribuito in suo favore. Tale legato si acquista automaticamente, senza bisogno di accettazione, nel momento in cui il testatore muore.Perché questo acquisto automatico? La ragione sta nel fatto che il legatario non è responsabile dei debiti ereditari oltre il valore del legato stesso. In altre parole, il legato in sostituzione di legittima non espone il beneficiario a rischi economici superiori a quanto ricevuto.

Tuttavia, anche se non richiesta dalla legge, è meglio che il legittimario accetti esplicitamente il legato. Questo fa sì che una volta manifestata l’accettazione, non sarà più possibile per lui rinunciare al lascito o rivolgersi al giudice per ottenere la quota di legittima.

Per accettare il legato, basta una semplice dichiarazione in tal senso. Non servono formalità particolari o atti ufficiali per scegliere di ottenere il bene oggetto del legato.

Rinuncia al legato in sostituzione di legittima

Il legittimario che riceve un legato in sostituzione della sua quota di legittima ha sempre la facoltà di rinunciarvi.

Il legato potrebbe infatti riservare alcune spiacevoli sorprese per l’erede: 

  1. Valore insufficiente: Uno dei rischi maggiori è scoprire che il legato non copre interamente la quota di legittima che ti spetterebbe per legge. Magari il testatore ha sottostimato il valore dei beni assegnati, o il patrimonio ereditario si è ridotto nel tempo. Risultato: ti ritrovi con un lascito inferiore a quanto avresti diritto.
  2. Beni non graditi: Un altro aspetto spiacevole è ricevere in legato beni che non desideri o che non ti sono utili. Immagina di ereditare una casa in una località lontana e scomoda da raggiungere, o un terreno agricolo di cui non sai che fare. In questi casi, il legato può rivelarsi più un peso che un vantaggio.
  3. Diritti di altri soggetti: Come se non bastasse, il testatore potrebbe aver gravato i beni del legato con diritti a favore di terzi. L’esempio classico è l’usufrutto: ti ritrovi proprietario di un immobile, ma qualcun altro ha il diritto di abitarci e trarne i frutti finché è in vita. Una bella seccatura, non c’è che dire.
  4. Difficoltà di gestione: Ricevere beni in natura anziché una quota di eredità può complicare la gestione del lascito. Pensiamo a un’azienda o a una partecipazione societaria: improvvisamente ti ritrovi a dover prendere decisioni imprenditoriali per cui potresti non sentirti preparato. E se gli altri eredi non sono d’accordo sulla gestione?
  5. Tasse e oneri: Attenzione anche agli aspetti fiscali. I beni ricevuti in legato potrebbero essere soggetti a imposte di successione o di donazione, senza contare eventuali oneri e spese di manutenzione. Insomma, il lascito potrebbe costarti più di quanto immagini.

Dopo la rinuncia, il legittimario si trova nella stessa situazione di chi non ha ricevuto nulla dal testatore. Dovrà quindi agire contro gli altri eredi, i beneficiari di donazioni o i legatari per vedersi riconosciuta la sua quota di legittima.

È importante sottolineare che la rinuncia al legato in sostituzione di legittima non equivale a una rinuncia all’eredità in toto. Infatti, il legittimario non sta rinunciando completamente ai suoi diritti, ma vuole comunque ottenere la quota di eredità che gli riserva la legge.

Proprio per questo motivo, in caso di rinuncia al legato, non si applica il meccanismo della rappresentazione a favore dei discendenti del rinunciante.

Facciamo un esempio: immaginiamo che Giorgio nomini suo unico erede il figlio Federico, lasciandogli un patrimonio di 300.000 euro. All’altro figlio Fabrizio, invece, Giorgio lascia in sostituzione di legittima la sua auto d’epoca. Se Fabrizio rinuncia al legato, potrà agire in giudizio per ottenere la sua quota di legittima. L’auto d’epoca, invece, andrà a ingrossare il patrimonio ereditario da dividere, e non spetterà automaticamente al figlio di Fabrizio.

La legge non impone particolari formalità per la rinuncia al legato, che può essere espressa in qualsiasi forma. Fa eccezione il caso in cui oggetto del legato sia un bene immobile: in questa ipotesi, la rinuncia deve essere fatta per iscritto e trascritta nei registri immobiliari per essere opponibile ai terzi.

Il diritto di chiedere un supplemento

Di regola, quando il legittimario accetta il legato in sostituzione della legittima, perde il diritto di agire in giudizio per ottenere la quota di eredità che gli spetterebbe per legge.

Tuttavia, il codice civile prevede un‘importante eccezione a questa regola. L’articolo 551, comma 2, stabilisce infatti che il divieto di agire in giudizio non si applica quando il testatore ha espressamente riconosciuto al legittimario la facoltà di chiedere un “supplemento”.

Cosa significa in concreto? Vuol dire che il testatore può sì disporre un legato in sostituzione di legittima, ma al contempo può autorizzare il legittimario a richiedere l’integrazione della sua quota, se il valore del legato è inferiore a quanto gli spetterebbe per legge. E tutto questo senza dover preventivamente rinunciare al legato.

Facciamo un esempio per chiarire. Immaginiamo che Miranda abbia un patrimonio di 300.000 euro e nomini suo unico erede il figlio Federico. Alla figlia Cristina, invece, Miranda lascia in sostituzione di legittima un appartamento a Roma del valore di 80.000 euro, ma le riconosce il diritto di chiedere un supplemento se l’immobile vale meno della quota di legittima che le sarebbe spettata. In questo caso, Cristina potrà accettare il legato e, allo stesso tempo, agire contro il fratello per ottenere la differenza

Rapporti tra legittimario legatario, comunione ereditaria e altri eredi

Mi è stato chiesto diverse volte se chi è legatario in sostituzione di legittima deve comunque partecipare alla divisione ereditaria, ovvero a quella attività che serve per sciogliere la comunione ereditaria. 

La risposta è negativa: il legatario in sostituzione di legittima non partecipa alla comunione ereditaria e, conseguentemente, non partecipa alla relativa divisione dell’asse ereditario tra gli eredi. Per lo stesso motivo non avrà diritto alla prelazione ereditaria.

Questo perché il legatario in sostituzione di legittima, ricevuto l’oggetto del legato, deve intendersi soddisfatto per i suoi diritti di legittimario. 

Immaginiamo una situazione in cui Mario, un padre, lascia in eredità la sua casa, dei risparmi e altri beni ai suoi figli Anna e Luca, mentre al figlio Paolo lega in sostituzione di legittima le quote dell’azienda di famiglia. 

La differenza fondamentale tra Anna e Luca, da una parte, e Paolo dall’altra, sta nel fatto che Paolo, in qualità di legatario, non entra a far parte della “comunione ereditaria”, che è quella situazione che si forma all’esito dell’apertura dell’eredità ed avrà diritto solo alle quote dell’azienda salvo, ovviamente la rinuncia al legato in sostituzione di legittima.

In pratica, Paolo non può partecipare alla divisione complessiva e non ha il diritto di prelazione, ovvero non può richiedere di acquistare una parte dei beni comuni prima di altri.

Cosa succede se il legato sostitutivo non copre l’intero asse ereditario?

Se il legato in sostituzione di legittima contenuto all’interno di un testamento non copre l’intero asse ereditario per la parte di eredità non disposta con il testamento, si applicano le regole della successione legittima

Ipotizziamo che Alessio, padre di 2 figli, Alessandro e Luca, sia proprietario di tre immobili e di 200k euro in contanti depositati in banca. Con il suo testamento, Alessio, lega al figlio Luca uno dei suoi immobili in sostituzione di legittima. Nulla dice circa la restante parte del suo patrimonio.

In questo caso, per la restante parte di eredità, si applicheranno le regole della successione legittima. Preciso che il legato sostitutivo, non dà luogo alla diseredazione del legatario (Luca) il quale beneficerà anche dell’eredità non disposta per testamento e che sarà regolata secondo quanto previsto dalla legge.

Legato sostitutivo e usufrutto: combinazioni possibili

Il legato in sostituzione di legittima spesso può essere associato all’usufrutto. Le questioni inerenti al legato in sostituzione di legittima e l’usufrutto possono essere molteplici e generare qualche problema per il legatario (colui che riceve il legato).

Legato in sostituzione di legittima di nuda proprietà con usufrutto ad altre persone.

Mi è capitato di ricevere un’email con il seguente oggetto: “legato in sostituzione di legittima usufrutto”.

Il caso era il seguente: Alfredo (nome di fantasia), con il proprio testamento, aveva attribuito la nuda proprietà di uno stabile a Roma (suo unico bene) a suo figlio Massimo, unico erede legittimario, mentre lasciava l’usufrutto sul medesimo bene alla sua amica Martina. Secondo la legge, in una situazione del genere, Massimo avrebbe diritto alla metà del patrimonio del padre (quindi, metà della piena proprietà dello stabile). Mi veniva chiesto se questa disposizione fosse legittima e come comportarsi per risolvere la situazione.

In un caso come questo, potrebbe effettivamente accadere che l’usufrutto valga più della quota di legittima riservata a Massimo. Ad esempio, se l’immobile fosse interamente affittato, sarebbe Martina a percepire i canoni di locazione, limitando così i diritti di Massimo sulla sua parte di eredità.

La legge, però, offre al legittimario due possibilità per affrontare una situazione simile:

  • Decidere di accettare la nuda proprietà con l’usufrutto gravante sull’immobile (sperando magari che l’usufruttuario venga a mancare prima di lui), rispettando così le disposizioni testamentarie;
  • Rinunciare alla nuda proprietà e reclamare immediatamente la sua quota di legittima. Nel nostro caso, Massimo potrebbe rinunciare alla nuda proprietà dello stabile e richiedere di ottenere la sua quota legittima, che corrisponderebbe alla metà della piena proprietà dello stabile. Questa seconda scelta potrebbe essere vantaggiosa se l’usufruttuario è più giovane o in buona salute, evitando di dover gestire un immobile difficilmente vendibile o utilizzabile.

Il meccanismo descritto prende il nome di “cautela sociniana”.

Rinuncia al legato in sostituzione e tutela dei creditori

Se il legittimario decide di accettare un legato di valore molto inferiore rispetto alla quota che gli spetta per legge, i creditori del legittimario corrono grossi rischi.

Ragion per cui la legge prevede una tutela per i creditori dell’erede stesso: nel caso in cui il legittimario rinunci all’eredità o ometta di esercitare l’azione di riduzione, i creditori possono impugnare la rinuncia o sostituirsi al legittimario nell’esercizio dell’azione di riduzione.

Devi sapere che quando il legittimario accetta il legato, il diritto dei creditori diventa più difficile da far valere, poiché non vi è una vera rinuncia formale all’eredità, ma solo una scelta tra il legato e la legittima. Neppure i creditori possono sostituirsi al legittimario per rinunciare al legato una volta che questo è stato accettato.

Di conseguenza, in caso di legato sostitutivo, i creditori potrebbero trovarsi di fronte a un’eredità “svuotata” di valore, con possibilità molto limitate di soddisfare le loro pretese sul patrimonio ereditario del debitore.

Qual è il principale motivo di contenzioso sul legato in sostituzione di legittima?

Spesso le liti in materia di legato in sostituzione di legittima nascono da un dubbio: il legato deve essere considerato “in sostituzione” o “in conto” della quota di legittima spettante all’erede?

La differenza è sostanziale:

  • Se il legato è “in sostituzione”, accettandolo l’erede rinuncia a chiedere la sua quota di legittima. In pratica, si accontenta del lascito e non può pretendere altro.
  • Se invece il legato è “in conto”, l’erede lo riceve come acconto sulla quota di legittima. Se il valore del legato è inferiore a quanto gli spetta, può chiedere l’integrazione.

Su cosa si basa la contestazione in tribunale?

Dal punto di vista processuale, la disputa ruota attorno all’interpretazione della volontà del testatore. Bisogna capire se intendeva sostituire completamente la legittima con il legato o se, invece, voleva solo anticipare una parte di quanto dovuto all’erede.

Quali prove possono portare le parti?

L’erede che vuole ottenere l’intera legittima può tentare di dimostrare che il valore del legato è inferiore a quanto gli spetta. Per farlo, può presentare perizie sui beni ereditati o testimonianze che facciano luce sulle reali intenzioni del testatore.

Gli altri eredi, invece, potrebbero sostenere che il legato aveva proprio lo scopo di escludere il legittimario dalla successione. A supporto di questa tesi, possono portare argomenti basati sul contenuto del testamento e sul valore proporzionale dei beni assegnati in legato.

Come contestare un legato in sostituzione: profili processuali

Nel contenzioso riguardante il legato in sostituzione di legittima, il problema spesso concerne la qualificazione del legato: se debba essere considerato “in sostituzione” o “in conto” della quota di legittima spettante. 

Questa distinzione è cruciale, poiché nel primo caso il legittimario, accettando il legato, rinuncia alla possibilità di richiedere la quota di legittima attraverso l’azione di riduzione. Al contrario, nel caso di un legato in conto, il legittimario può ricevere il legato come parte della sua quota di legittima e chiedere l’integrazione qualora il valore del legato sia inferiore alla quota dovuta.

Dal punto di vista processuale, la contestazione si incentra sull’interpretazione della volontà del testatore: se egli abbia chiaramente voluto sostituire il legato alla legittima o se, invece, il legato rappresenti solo un anticipo parziale (e quindi sia in conto di legittima). 

La difesa del legittimario, che vuole ottenere l’intera legittima, può basarsi su prove che il legato non copra l’intero valore della sua quota, con perizie sui beni ereditati o testimonianze che facciano luce sulla reale volontà del testatore. 

Gli eredi contrari, invece, potrebbero sostenere che il legato era pensato per escludere il legittimario dalla successione, portando avanti argomentazioni basate sul contenuto del testamento e sul valore proporzionale dei beni lasciati in legato.

Onere della prova in caso di contestazioni sul valore

Il legittimario che rinuncia al legato sostitutivo ed agisce per ottenere la quota legittima ha l’onere di provare la lesione della legittima e calcolare la quota di legittima a lui spettante.

A tal fine, è necessario fornire prove concrete, come perizie estimative sui beni e una valutazione complessiva del patrimonio ereditario. Al fine di fornire la prova richiesta, può essere necessario sentire i testimoni e produrre atti di disposizione del patrimonio precedenti (ad esempio, atti donazione, vendita o altro). 

Conclusioni sul legato in sostituzione di legittima

Come avrai potuto constatare, il legato in sostituzione di legittima è uno strumento molto utile nella pianificazione successoria, ma che, se non utilizzato correttamente, può causare importanti problemi per i legittimari. 

Prima di decidere di impiegare questo strumento, consiglio sempre di rivolgersi a professionisti specializzati in materia, per valutare se sia effettivamente conveniente. Allo stesso modo, prima di trarre conclusioni affrettate circa la validità di una simile attribuzione o avanzare pretese giudiziali nei confronti di altri legittimari, è opportuno sottoporre il testamento a un legale esperto in successioni ereditarie. Se ti trovi in una situazione ereditaria che coinvolge un legato in sostituzione di legittima e hai bisogno di chiarimenti, puoi scrivermi cliccando sul bottone qui in basso.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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