Quando si parla di testamento si finisce, quasi sempre, per affrontare il tema dei legati testamentari. Nonostante il termine “legato” sia ormai di uso comune anche tra i non addetti ai lavori, molte persone hanno difficoltà a comprendere cosa sia un legato, alle implicazioni che ne derivano e alle distinzioni fondamentali rispetto all’idea di eredità
In questo articolo, quindi, mi impegno a chiarire, con un linguaggio accessibile, i concetti fondamentali relativi al legato testamentario, toccando anche alcune delle sue varianti più comuni nella pratica quotidiana.
Cosa è un legato testamentario
Prima di approfondire sulle tipologie di legato testamentario e le relative caratteristiche, credo sia più che opportuno spiegarti cosa si intende quando si parla di “legato”.
Ebbene, semplificando molto, possiamo affermare che un legato testamentario è l’espressione di volontà di un individuo che, mediante il proprio testamento, decide di assegnare beni particolari o quantità di denaro a specifici soggetti.
Questa clausola del testamento permette al testatore di destinare, con precisione e intenzionalità, oggetti di valore specifici, quali gioielli, proprietà immobiliari, opere d’arte o somme di denaro, a individui che intende favorire in maniera particolare.
Differenza tra legato ed eredità
La prima questione che naturalmente sorge è: qual è la distinzione tra una disposizione testamentaria e un legato testamentario? La differenza rispetto al concetto di “eredità” non è sempre chiara.
Cerchiamo di fare luce su questo punto:
Essenzialmente, la differenza tra un legato e l’eredità risiede nel fatto che l’eredità comporta il trasferimento dell’intero patrimonio o di una frazione specifica di questo agli eredi, i quali assumono sia i diritti che gli obblighi del defunto, inclusi i debiti.
D’altra parte, il legato concerne l’assegnazione di beni precisi, quali oggetti personali, denaro o altri diritti, senza che il beneficiario del legato sia tenuto a farsi carico dei debiti ereditari.
L’erede, pertanto, si occupa di una porzione dell’eredità, affrontando tutte le questioni legali e finanziarie che ciò comporta, mentre il legatario gode di un vantaggio più limitato e definito, esente dalle complessità associate alla successione nel suo complesso.
Tipologie di legati testamentari
Chiarita la differenza tra eredità e legato, passiamo ora ad affrontare alcune tra le più diffuse tipologie di legato.
È importante sapere che esistono varie forme di legato. Alcune sono specificamente delineate dalla normativa vigente, mentre altre derivano dall’uso comune nelle disposizioni testamentarie.
Conoscere le principali e più frequenti tipologie di legato può rivelarsi utile per chi si trova a dover interpretare o gestire un testamento che include disposizioni di questo tipo. Pertanto, qui di seguito procederò a delineare brevemente i tipi di legato più comunemente incontrati.
Legato di singoli beni
Nella pratica, il caso più comune è rappresentato dal legato che attribuisce il diritto di proprietà su specifici beni individuali, inclusi gli immobili, presenti nel patrimonio del testatore al momento del suo decesso.
Questa modalità di legato permette al testatore di designare beni specifici del suo patrimonio a destinatari selezionati, assicurando così che le sue ultime volontà siano rispettate con precisione e attenzione ai dettagli.
Il codice civile prevede che, quando un legato concerne la proprietà di un bene preciso o un diritto reale di proprietà del testatore, il trasferimento di tale diritto al beneficiario avviene automaticamente all’atto della morte del testatore.
In pratica, alla scomparsa del testatore, il legatario, ossia la persona destinataria del bene, non è tenuto a scegliere se accettare o meno il bene lasciatogli, diventa immediatamente proprietario dello stesso.
Questa costituisce un’altra significativa distinzione tra legato ed eredità: come è noto, infatti, chi riceve un’eredità, o una parte di essa, per entrarne in possesso deve deve manifestare la propria accettazione.
Nei paragrafi successivi, approfondirò le tematiche relative all’accettazione e alla rinuncia di un legato.
Legato di universalità
Altrettanto diffuso nella pratica quotidiana, è il legato di universalità di beni.
Il concetto di “legato di universalità” si riferisce a una disposizione testamentaria attraverso la quale un testatore decide di lasciare un insieme completo di beni. Questo può includere, ad esempio, un’intera collezione o categoria di beni, come una biblioteca personale, o persino un’intera azienda.
Un bell’esempio può essere quello di un appassionato lettore che decide di lasciare la sua preziosa biblioteca a un nipote. In questo caso, il legato non si limita a uno o due libri specifici, ma include l’intera collezione di libri che il testatore possedeva al momento della sua morte.
E’ importante chiarire che, in casi del genere, il beneficiario, o legatario, riceve tutto come un unico “pacchetto”. Non può scegliere di accettare solo alcune parti dell’universalità, come alcuni libri preferiti dalla biblioteca: o prende tutto oppure deve rinunciare completamente al legato.
Il legato di universalità si distingue dagli altri perché considera un insieme di beni come un’unica entità, piuttosto che come singoli elementi. In questo modo, rimanendo sull’esempio della collezione di libri, si garantisce che l’intera “collezione” sia preservata e passata a qualcuno che, si spera, la apprezzerà tanto quanto il testatore.
Fanno parte della categoria di legato di universalità anche il legato di eredità ed il legato di azienda. Di questi, però, stante la particolare complessità, parlerò in altri articoli.
Legato di somme di denaro
Ugualmente, molto diffuso è il cosiddetto legato di somme di denaro.
Quando si parla di “legato di somma di denaro” ci si riferisce a una disposizione specifica all’interno di un testamento, attraverso la quale il testatore decide di lasciare una precisa quantità di denaro a una persona.
Ad esempio, potresti leggere nel testamento frasi come “Lascio a Mario 10.000 euro per il bene che mi ha voluto”. Questo è un classico esempio di legato di somma di denaro.
Alla morte del testatore, dunque, il legatario avrà diritto ad ottenere quella somma (dagli eredi o, comunque, dalla persona o ente indicati dal testatore).
Il legato di somma di denaro, che può declinarsi in svariate tipologie nella prassi, può rivelarsi particolarmente complesso a seconda di come la disposizione è formulata.
Un problema rilevante, nella prassi, è quello di individuare la fonte da cui devono essere prelevate le liquidità per pagare il legatario.
In genere, nei casi più semplici e lineari (come nell’esempio sopra riportato) non si impone al beneficiario, o legatario, di preoccuparsi da dove verrà il denaro. Il compito di scegliere da quale fonte attingere la somma specificata spetta all’erede che gestisce l’eredità. Questo significa che l’erede può decidere di usare i soldi da un conto corrente specifico, da altri beni dell’eredità, o anche da fondi personali, per soddisfare il legato.
Ma può accadere che il testatore abbia indicato quale fonte da cui prelevare i fondi, un conto corrente che, però, al momento della morte del testatore, non esiste più o non contiene abbastanza fondi.
In casi simili, la situazione diventa molto complessa per eredi e legatari coinvolti e non sempre è facile venirne a capo. Ho trattato un caso del genere in questo nell’articolo relativo al legato di cosa non presente nell’asse.
Insomma, il legato di somma di denaro può essere uno strumento molto utile per il testatore ma, se non utilizzato bene, può creare non pochi problemi.
Legato di alimenti
Da ultimo, ti parlo brevemente anche del “legato di alimenti”, altra disposizione testamentaria particolarmente diffusa.
Attraverso questo legato, il testatore impone a qualcuno, spesso un erede, l’obbligo di fornire un sostegno finanziario regolare a un beneficiario designato, per un periodo di tempo definito o anche per tutta la vita di quest’ultimo.
Questa forma di sostentamento può essere prevista nel testamento con criteri ben precisi: si può decidere la durata del mantenimento (ad esempio, per un certo numero di anni o per l’intera vita del beneficiario) e stabilire da quando iniziare i pagamenti, che possono scattare in seguito a un evento particolare o da una data prefissata.
Per poter ricevere gli “alimenti” però, i beneficiari devono dimostrare di essere realmente in stato di bisogno, considerando sia il loro stile di vita abituale sia le loro condizioni economiche attuali. La somma di denaro che viene loro fornita periodicamente deve essere adeguata sia alle loro necessità che alle possibilità economiche di chi è tenuto a versarla, senza eccedere quanto strettamente necessario per mantenere un tenore di vita dignitoso, in linea con la loro posizione sociale.
L’importo destinato agli alimenti varia in base alle circostanze e deve assicurare al beneficiario ciò che è indispensabile per la sua sussistenza, adeguandosi nel tempo alle sue eventuali mutate condizioni di bisogno.
Se, ad esempio, in un certo periodo della vita il beneficiario non si trova più in stato di necessità, il diritto agli alimenti può essere sospeso, per poi eventualmente riattivarsi se le condizioni di bisogno dovessero ripresentarsi.
Caratteristiche principali dei legati testamentari
I legati testamentari condividono diverse caratteristiche con il testamento nel suo complesso, ma presentano anche aspetti unici che li distinguono come disposizioni specifiche all’interno di un testamento.
Revocabilità e solennità del legato
Come è revocabile il testamento, così pure il legato può essere revocato o modificato fino all’ultimo istante della vita del testatore.
Questa flessibilità consente al testatore di adeguare le sue ultime volontà alle circostanze della vita che possono sempre mutare.
Inoltre, anche se non sono richieste formalità eccessivamente rigide, i legati devono comunque essere espressi all’interno di un testamento valido e redatto secondo le norme di legge. Questo assicura che le disposizioni siano chiare, comprensibili e rispettose del quadro legale.
Patrimonialità del legato
Normalmente, i beni legati hanno un contenuto patrimoniale, ossia sono destinati a trasferire un vantaggio economico al legatario.
Ciò riflette lo scopo più comune dei legati: arricchire il beneficiario per generosità o riconoscenza.
Nonostante questa caratteristica, è importante ricordare che la natura liberale di un legato, cioè il fatto di essere effettuato per spirito di generosità, non è un requisito essenziale per la validità del legato.
Un legato può infatti essere usato anche per adempiere a un obbligo preesistente o per imporre un onere al legatario, dimostrando così la versatilità e la complessità di queste disposizioni testamentarie.
In alcuni casi, peraltro, il legato potrebbe non comportare un vantaggio economico diretto per il beneficiario, ad esempio perché associato a un onere o a un compito specifico che il legatario deve eseguire.
Accettazione e rinuncia del legato
Come ti accennavo sopra, il processo di accettazione di un legato è notevolmente diverso da quello dell’eredità. A differenza di quest’ultima, per diventare effettivo, un legato non richiede un atto formale di accettazione da parte del beneficiario.
Questo significa che un legatario diventa titolare del legato automaticamente, con l’apertura della successione, e ciò avviene anche se non è a conoscenza dell’esistenza del legato stesso.
Per la legge italiana, l’articolo 649 del codice civile, il legato si acquisisce senza necessità di una dichiarazione esplicita di accettazione da parte del beneficiario.
Tuttavia, è importante sottolineare che c’è sempre la possibilità per il legatario di rinunciare al legato. Questa facoltà di rinuncia permette al beneficiario di declinare il legato per qualsiasi motivo, anche in caso di eventuali svantaggi o oneri ad esso associati.
La legge non fa distinzione tra i legati che trasferiscono immediatamente la proprietà o i diritti al legatario, e quelli che richiedono l’adempimento di determinate condizioni o obblighi. In entrambi i casi, il patrimonio del legatario si considera arricchito fin dall’inizio della successione, anche se in alcuni casi l’arricchimento potrebbe essere solo un diritto di credito piuttosto che un bene fisico o un diritto reale.
È fondamentale, tuttavia, considerare la possibilità di rinuncia, che consente al legatario di mantenere inalterata la propria situazione giuridica se il legato dovesse comportare conseguenze indesiderate. Questo diritto alla rinuncia è soggetto a una prescrizione decennale, dopo la quale non è più esercitabile.
La rinuncia può rivelarsi una scelta prudente in situazioni dove il legato, piuttosto che rappresentare un vantaggio, comporta oneri o potenziali responsabilità, come nel caso di un immobile in cattive condizioni che potrebbe causare danni o addirittura rappresentare un rischio legale per il legatario.
Il legato testamentario e la legittima
E veniamo ai rapporti tra legato e quota di legittima.
Anche il legato testamentario, al pari delle altre disposizioni testamentarie e delle donazioni, può rivelarsi lesivo della quota di legittima riservata dalla legge ai legittimari. In questi casi, il legittimario che si ritenga leso dal legato nella propria quota riservata può impugnare il legato con l’azione di riduzione.
Tuttavia, la legislazione ha introdotto due specifiche varianti di legato con l’obiettivo di permettere al testatore di onorare i diritti spettanti ai legittimari, prevenendo così che possano impugnare altre disposizioni testamentarie o donazioni. Mi riferisco al legato in sostituzione di legittima e al legato in conto di legittima.
Ti spiego, brevemente, di cosa si tratta.
Il legato in sostituzione di legittima
Il concetto di “legato in sostituzione di legittima” riguarda una particolare disposizione testamentaria che permette al testatore di assegnare uno o più beni specifici a un erede legittimario, sostituendo così la sua “quota di riserva” prevista dalla legge.
Questa quota è quella parte dell’eredità che, per legge, è destinata ai parenti più prossimi, come coniuge, figli e genitori, indipendentemente dalle disposizioni del testamento.
Attraverso questo tipo di legato, il testatore ha la possibilità di indirizzare beni precisi a determinati eredi, potenzialmente evitando divisioni eccessive del patrimonio e controversie tra i beneficiari.
Ad esempio, un padre potrebbe voler lasciare un’opera d’arte di grande valore a uno dei suoi figli, sostituendola alla parte di eredità che gli spetterebbe per legge a titolo di legittima.
Secondo l’articolo 551 del codice civile, l’erede legittimario che riceve un legato in sostituzione della legittima può scegliere se accettare il legato, rinunciando così alla quota di eredità che gli spetterebbe per legge, o rifiutarlo per richiedere la sua parte legittima. Se il valore del legato è inferiore a quello della legittima, l’erede non può chiedere la differenza, a meno che non rinunci al legato e avanzi pretese per la sua quota integrale di legittima.
È fondamentale che la volontà del testatore di sostituire la legittima con un legato sia chiara e inequivocabile. In assenza di questa chiarezza, la disposizione può essere interpretata come un “legato in conto di legittima”, che si configura come un acconto sui diritti ereditari del legittimario, il quale può comunque avanzare pretese per la parte di eredità che gli spetta per legge.
Il legato in conto di legittima
Come ti anticipavo, contrariamente al legato in sostituzione di legittima, Il “legato in conto di legittima” si verifica quando un erede legittimario riceve un legato che deve essere considerato come acconto sulla “quota di riserva”.
In questo caso, se il legittimario riceve un bene tramite legato, e il valore di questo bene sia inferiore alla sua quota di riserva, egli ha la possibilità di chiedere un’integrazione attraverso l’azione di riduzione, per ricevere ciò che gli spetterebbe per legge. Se, invece, decide che non è interessato al bene legato, può rinunciare a questo e chiedere direttamente la sua intera quota di legittima.
Se il valore del bene legato supera quello della quota di riserva, il legittimario può comunque tenere il bene, e l’eccedenza graverà sulla parte disponibile dell’eredità, ossia quella parte di cui testatore può liberamente disporre.
La principale differenza tra “legato in conto di legittima” e “legato in sostituzione di legittima” consiste nella circostanza che, nel primo caso, il legatario può integrare il valore del legato con un’azione di riduzione per ottenere la quota di riserva completa.
Nel secondo caso, invece, il legittimario deve scegliere tra accettare il legato e rinunciare alla quota di riserva o rifiutare il legato per richiedere l’intera quota di riserva come erede.
Conclusioni sul legato testamentario e consigli pratici
Sono giunto alla conclusione di questa breve guida sul legato testamentario. Ovviamente, i problemi che possono sorgere in materia di legato testamentario sono i più svariati e non è possibile trattare tutto in un unico articolo. Approfondirò in ulteriori e separati articoli ma, comunque, voglio fornirti qualche consiglio pratico qualora tu ti dovessi trovare ad affrontare una questione ereditaria con oggetto legati controversi.
Il primo consiglio è di prestare sempre la massima attenzione all’interpretazione della disposizione contenente il legato tenendo conto della volontà del testatore che può emergere dal testamento ma anche da altre fonti.
I legati, ed i testamenti in generale, spesso sono scritti male a tal punto che non è possibile individuare l’oggetto del legato o, addirittura, capire se si è di fronte ad un legato o ad una nomina di erede. Massima attenzione, dunque.
Il secondo consiglio, è quello di non fare scelte circa la eventuale rinuncia al legato con leggerezza. Occorre valutare sempre, con attenzione, quali conseguenze può determinare un’azione.
Infine, ma questo lo ripeto sempre,la cosa migliore è sempre affidarsi a professionisti veramente esperti in materia prima di effettuare qualsiasi scelta in merito all’eredità o al legato.
Ciò detto, se dovessi avere bisogno di me, puoi contattarmi cliccando sul bottone qui in basso.