Si parla di lesione di legittima quando l’erede non riceve ciò che gli spetta per legge.
La legge prevede che quando muore una persona una parte del suo patrimonio deve andare ai parenti più stretti (figli, coniuge o ascendenti). Si tratta della cosiddetta quota legittima o quota riservata, per il cui calcolo occorre fare riferimento al codice civile.
Tuttavia, nonostante la legge imponga la destinazione di questa quota in favore dei parenti più stretti, accade di frequente che, alla morte di un parente stretto (genitore, coniuge), ci si accorga di aver ricevuto meno di quanto effettivamente spettante per legge.
Questo può accadere per diverse ragioni.
Giusto per fare qualche esempio, può succedere che durante la sua vita, il de cuius (che è la persona della cui eredità si tratta) abbia disposto dei suoi averi con donazioni a favore di amici e/o parenti; oppure, può verificarsi che egli abbia espressamente previsto nel testamento che tutti i propri beni, o comunque la maggior parte di essi, dovessero andare ad un’altra persona (magari un altro figlio).
Ebbene, in questi casi si verifica quella che viene comunemente definita “lesione della legittima”: la parte che per legge spetta ai parenti più stretti non è più disponibile, in tutto o in parte, per essere da loro ereditata.
Come comportarsi in caso di lesione di legittima?
3 aspetti a cui prestare attenzione in caso di lesione di legittima, guarda il video
L’azione di riduzione
Il legittimario (figlio, coniuge, convivente) leso nei suoi diritti (che vengono detti “diritti di riserva”), che subisce la lesione di legittima, e vuole far dichiarare inefficaci le disposizioni testamentarie e le donazioni che ledono i suoi diritti, deve agire in giudizio con l’azione di riduzione per lesione di legittima. L’azione di riduzione ha la funzione di rendere inefficaci gli atti (disposizioni testamentarie o donazioni) che sono lesivi dei diritti dei legittimari: con questa azione i beni di cui il defunto ha disposto per testamento o mediante un contratto di donazione tornano nel patrimonio ereditario, come se l’atto lesivo non fosse mai stato posto in essere, per poi essere trasmessi a favore dei legittimari stessi.
Chi ha diritto a rivendicare la lesione di legittima e quindi può chiedere al giudice il reintegro della sua quota?
L’azione di riduzione può essere esercitata dai legittimari, ossia i più stretti congiunti del defunto, cioè il coniuge, la persona unita civilmente, i figli e, in mancanza dei figli, gli ascendenti.
Se vi sono più legittimari, ciascuno di essi può scegliere autonomamente se agire in riduzione o meno.
Per poter validamente agire in riduzione, il legittimario leso nei diritti di legittima deve rispettare due condizioni:
- Deve aver accettato l’eredità con il beneficio d’inventario. Questo requisito è necessario quando l’erede chiede la riduzione di disposizioni effettuate a favore di persone che non sono chiamate come coeredi (ad esempio amici del genitore o enti a cui sono state fatte donazioni);
- Deve imputare alla propria porzione di legittima quanto ricevuto dal de cuius, a titolo di donazione o per testamento, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.
Si deve poi tenere in considerazione che l’azione per lesione di legittima si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione. Decorso detto termine, il legittimario non potrà più agire per tutelare i propri diritti.
Modalità di riduzione
La legge impone un preciso ordine da seguire per la riduzione delle attribuzioni in caso di lesione quota legittima. Per prima cosa si dovrà agire contro le attribuzioni a favore di coloro che sono eredi per legge nel caso in cui si apra la successione legittima; successivamente si agisce contro le disposizioni testamentarie e, da ultimo, si agisce contro le donazioni effettuate dal de cuius quando era in vita.
La riduzione delle attribuzione a favore degli eredi ex lege
E’ espressamente previsto dalla legge che, nel caso in cui il defunto non abbia fatto testamento, e quindi si apre la successione legittima, si riducano prima le attribuzioni a favore degli eredi ex lege (gli eredi ex lege sono quei soggetti a cui va l’eredità in mancanza di testamento e sono diversi dai legittimari).
Prendiamo ad esempio il caso di Alfredo:
è sposato con Adele, non ha figli e ha perso i genitori, ma ha un fratello, Matteo. Se Alfredo redige un testamento olografo o di altro tipo, con cui stabilisce che al nipote Arturo andrà un piccolo terreno, del valore di 200.000 euro, e non dice nulla in merito alla parte restante del patrimonio, cosa succede?
Mettiamo che alla data di apertura della successione, si scopre che Alfredo era titolare di un patrimonio del valore complessivo di 500.000 euro (il terreno del valore di 200.000 euro attribuito ad Arturo più due case del valore complessivo di 300.000 euro); e ci si accerta che Alfredo non ha mai disposto di alcuno dei suoi beni mediante donazione e non ha debiti.
Ecco cosa accade:
- Visto che egli ha disposto con testamento per soli 200.000 euro, per la restante parte dell’eredità (le case del valore di 300.000 euro) devono applicarsi le regole sulla successione legittima. Queste prevedono che l’eredità è attribuita al coniuge superstite e al fratello e, più precisamente, a favore del coniuge sono attribuiti due terzi dell’eredità mentre a favore del fratello la rimanente quota di un terzo; nel caso in esame, pertanto, a favore del coniuge superstite Adele rimarrebbero beni per un valore di 200.000 euro (pari a due terzi del patrimonio da attribuire) e, a favore del fratello Matteo, beni per il valore di 100.000 euro (ossia il rimanente terzo);
- La legge però prevede che a favore del coniuge superstite deve essere riservata la metà del patrimonio del defunto, da calcolarsi sommando tutto quanto presente nel patrimonio alla morte del de cuius alle donazioni fatte in vita. Dunque, nel caso in esame, la quota di eredità che la legge riserva a favore del coniuge superstite Adele ammonta a 250.000 euro, cioè un mezzo del patrimonio ereditario complessivo, di 500.000 euro (terreno più le due case).
Il coniuge superstite può quindi procedere agendo davanti al Tribunale per la riduzione delle attribuzioni lesive, per il valore di 50.000 euro, al fine di reintegrare la quota di legittima ad esso spettante.
La riduzione delle disposizioni testamentarie
E’ possibile impugnare testamento per lesione di legittima. Le disposizioni testamentarie si riducono però solo nel caso in cui le quote legali ab intestato non siano sufficienti a soddisfare le ragioni del legittimario leso, oppure nel caso in cui il testatore abbia disposto di tutti i suoi beni mediante testamento.
Qualora il testatore abbia fatto un testamento lesivo dei diritti di legittima, tutte le disposizioni testamentarie devono essere ridotte in modo proporzionale, nella misura necessaria a soddisfare i diritti del legittimario leso, pertanto, la riduzione ha ad oggetto, al contempo e in misura proporzionale:
- le disposizioni a titolo universale;
- le disposizioni a titolo particolare (legati).
Per capire cosa significa “in misura proporzionale” facciamo un altro esempio.
Giovanni è vedovo e ha un unico figlio, Ettore. Alla data della sua morte è titolare di un patrimonio del valore di 500.000 euro. Giovanni ha attribuito con testamento la somma di 100.000 euro alla fondazione Alfa e ha istituito quale suo unico erede il nipote Claudio, figlio del fratello (il quale dovrebbe, dunque, beneficiare di un patrimonio netto del valore di 400.000 euro); nel corso della sua vita Giovanni non ha mai effettuato donazioni e non ha lasciato debiti. Ettore, subisce una lesione quota di legittima in quanto figlio e legittimario di Giovanni, ed ha quindi diritto ad ottenere metà del patrimonio (per un valore di 250.000 euro) . A questo fine, esercita azione di riduzione contro entrambe le disposizioni testamentarie, che devono essere ridotte proporzionalmente (sia l’attribuzione alla fondazione che l’attribuzione a Claudio). Dopo l’azione di riduzione esercitata da Ettore, all’erede testamentario Claudio rimane, dunque (al netto del valore del legato), la somma di 200.000 euro, mentre alla fondazione Alfa restano 50.000 euro (rimanendo, pertanto, fermo il rapporto di valore 4:1).
La riduzione delle donazioni
A volte può non bastare impugnare un testamento per lesione di legittima per cui occorre procedere con la riduzione delle donazioni.
La riduzione delle donazioni è effettuata in modo regressivo: si parte dall’ultima donazione effettuata dal de cuius e, se necessario, si prosegue a ritroso.
Per capire, utilizziamo anche qui un esempio:
Giulia, nel corso della sua vita ha fatto più donazioni il cui valore di ciascun bene donato – stimato alla data di apertura della successione – è di 200.000 euro: precisamente una nel 2008, a favore di Andrea, una nel 2010, a favore di Erica, e una nel 2012, a favore di Alessandra. Il totale Giulia ha effettuato donazioni per un totale di 600.000 euro.
Si tenga conto che alla sua morte rimanga un patrimonio del valore di 300.000 euro (senza alcun debito); si immagini, inoltre, che Giulia nomini eredi le sue due figlie, Chiara e Paola, e attribuisca con testamento alla fondazione Alfa la sua intera collezione di libri antichi del valore di 200.000 euro: i due figli Paola e Chiara avrebbero, congiuntamente, diritto a una quota di riserva pari a due terzi del patrimonio, pari a 300.000 euro ciascuno, cioè un terzo ciascuno dell’intero patrimonio, del valore di 900.000 euro.
Come dovrebbero procedere le figlie in questo caso?
- Innanzitutto, esse devono agire in riduzione verso la fondazione Alfa, a cui sono stati attribuiti i libri del valore di 200.000 euro;
- Poi, è possibile ridurre la donazione a favore di Alessandra, stipulata nel 2012, per l’integrale valore di 200.000 euro;
- Infine, è possibile ridurre la donazione a favore di Erica, risalente al 2010, fino all’importo di 100.000 euro, ossia nella misura occorrente per integrare la quota di riserva. In esito dell’azione di riduzione, pertanto, Erica conserva la metà di quanto ricevuto in donazione, fino al 100.000 euro, mentre i diritti di Andrea non vengono toccati.
Conclusione: come tutelarsi in caso di lesione di legittima
Come avrai notato, ottenere tutela nel caso di lesione della legittima può essere complicato e le modalità di azione dipendono da caso a caso.
Per questo tipo di problematiche è sempre consigliabile affidarsi ad avvocati specializzati in diritto delle successioni che possano consigliare se e come agire per tutelare i propri diritti.
Il nostro Studio opera regolarmente in questa materia, offrendo consulenza preliminare ed assistenza giudiziale in tutta Italia.