Quando si apre un conflitto tra eredi, il pensiero di molti è andare dritti in tribunale. Ma la legge prevede un passaggio obbligato prima di qualsiasi causa ereditaria: la mediazione.
Mi capita spesso di ricevere la telefonata del cliente deciso a far causa al fratello che non vuole dividere l’eredità. Avvocato, voglio andare in tribunale. E io devo spiegare che no, non si può, non subito almeno: Prima dobbiamo passare dalla mediazione. È obbligatorio. Lì di solito cade il silenzio, seguito dalla domanda: ma cos’è esattamente? E a cosa serve?
È una reazione comprensibile. La mediazione nelle successioni ereditarie è un istituto che spesso viene vissuto come un ostacolo burocratico, perché, quando c’è un litigio, si è scettici sul fatto che un esterno possa aiutare a trovare un accordo. In realtà nella maggior parte dei casi, l’esito è positivo, soddisfa tutte le parti, e permette di evitare i costi e i tempi del tribunale.
Ascolta il video, o leggi l’articolo per sapere tutto sulla mediazione.
Cos’è la mediazione obbligatoria nelle successioni ereditarie
La mediazione è un procedimento in cui le parti, assistite dai rispettivi avvocati, cercano di raggiungere un accordo con l’aiuto di un mediatore, un professionista imparziale che facilita il dialogo ma non decide nulla. Non è un giudice, non emette sentenze, non impone soluzioni.
L’articolo 5 del D.lgs. 28/2010 prevede la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In altre parole, senza aver fatto un tentativo per trovare un accordo, il giudice non prende nemmeno in esame la causa.
La procedura di mediazione si svolge presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia e la presenza dell’avvocato è obbligatoria per ciascuna delle parti. Questo è un punto importante: la mediazione non è una chiacchierata informale tra parenti, ma un procedimento strutturato in cui servono competenze specifiche in materia successoria.
È una distinzione che faccio sempre presente ai miei clienti: il mediatore facilita, l’avvocato tutela. Il mediatore gestisce il dialogo e cerca punti di incontro; l’avvocato verifica che qualsiasi proposta sia giuridicamente corretta e non pregiudichi i diritti del proprio assistito. Sono ruoli complementari, ed è fondamentale che entrambi abbiano esperienza reale nella materia delle successioni.
Per quali controversie ereditarie è obbligatoria la mediazione
La mediazione è obbligatoria per tutte le controversie che rientrano nella materia delle successioni ereditarie. Il legislatore non ha operato distinzioni: qualunque lite tra eredi, o tra eredi e terzi, che abbia origine in una successione deve passare dalla mediazione prima di approdare in tribunale.
Nella pratica, però, alcune tipologie di controversie ricorrono con maggiore frequenza. Vediamole nel dettaglio.
Divisione ereditaria e scioglimento della comunione
È il caso più comune. Alla morte di una persona, se ci sono più eredi, i beni cadono in comunione ereditaria: tutti sono proprietari di tutto, nessuno è proprietario di un bene specifico. Questa situazione diventa spesso insostenibile, soprattutto quando nel patrimonio rientrano immobili o attività produttive.
Quando gli eredi non riescono a trovare un accordo su come dividere l’eredità e sciogliere la comunione, la mediazione è il passaggio obbligato. Prima di chiedere al tribunale una divisione giudiziale, occorre dimostrare di aver almeno tentato una soluzione consensuale.
Non è raro che la mediazione, in questi casi, si riveli risolutiva. La presenza di un terzo imparziale e di un contesto meno rigido di quello processuale può aiutare gli eredi a sbloccare situazioni che, lasciate a sé stesse, si trascinerebbero per anni.
Impugnazione del testamento
Quando un erede o un altro soggetto interessato ritiene che il testamento sia invalido – per vizi di forma, per incapacità del testatore, o perché frutto di dolo o raggiri – può impugnarlo. Anche in questo caso, la mediazione è condizione di procedibilità.
Nella mia esperienza, le impugnazioni testamentarie sono tra le controversie più delicate dal punto di vista umano. Spesso dietro la contestazione formale del testamento si nascondono dinamiche familiari profonde che un processo non è in grado di risolvere. La mediazione può offrire uno spazio di confronto che il tribunale, per sua natura, non prevede.
Azione di riduzione per lesione della legittima
Quando un erede legittimario – coniuge, figlio o ascendente – ritiene che le disposizioni testamentarie o le donazioni fatte in vita dal defunto abbiano leso la quota che la legge gli riserva, può agire con l’azione di riduzione. Anche per questa azione, il tentativo di mediazione è obbligatorio.
Sono cause tecnicamente complesse, che richiedono la ricostruzione dell’intero patrimonio del defunto, la stima dei beni e il calcolo delle quote. Affrontare questi aspetti in mediazione, con l’assistenza dei rispettivi avvocati, consente a volte di raggiungere soluzioni che un giudice non potrebbe imporre: ad esempio, accordi che prevedano compensazioni in beni o pagamenti dilazionati anziché la restituzione forzata di immobili o quote societarie.
Petizione di eredità e collazione
Completano il quadro altre controversie meno frequenti ma comunque soggette a mediazione obbligatoria:
- La petizione di eredità, con cui un soggetto chiede il riconoscimento della propria qualità di erede nei confronti di chi possiede i beni ereditari senza averne titolo.
- La collazione ereditaria, cioè la controversia sulle donazioni ricevute in vita dal defunto e sul loro impatto nella ripartizione tra coeredi.
| Materia successoria | Descrizione giuridica dell’azione | Riferimento normativo prevalente |
| Divisione ereditaria | Scioglimento della comunione tra coeredi e assegnazione dei beni. | Art. 713 c.c. / Art. 5 D.Lgs. 28/2010 |
| Azione di riduzione | Reintegro della quota di legittima lesa da donazioni o legati. | Art. 553 c.c. e ss. |
| Collazione | Conferimento nell’asse ereditario di quanto ricevuto per donazione in vita. | Art. 737 c.c. |
| Impugnazione testamento | Azione volta alla declaratoria di nullità o annullabilità dell’atto. | Art. 606 c.c. / Art. 591 c.c. |
| Petizione di eredità | Riconoscimento della qualità di erede contro chi possiede beni ereditari. | Art. 533 c.c. |
Quando la mediazione non è obbligatoria
Sapere quando la mediazione è obbligatoria è importante. Ma lo è altrettanto sapere quando non lo è. Su questo punto vedo spesso confusione, anche tra colleghi: non tutte le questioni che ruotano attorno a un’eredità richiedono il preventivo tentativo di mediazione.
Procedimenti che non richiedono la mediazione
Esistono una serie di procedimenti connessi alle successioni che, per la loro natura, sono esclusi dall’obbligo di mediazione:
- I procedimenti di volontaria giurisdizione, come la richiesta al tribunale di autorizzazione per accettare l’eredità con beneficio di inventario per conto di un minore, o per rinunciarvi
- I procedimenti cautelari e urgenti, come il sequestro conservativo di beni ereditari che si teme vengano dispersi. In queste situazioni l’urgenza è incompatibile con i tempi della mediazione. Attenzione però: una volta conclusa la fase cautelare, se si vuole proseguire con la causa di merito, la mediazione torna ad essere obbligatoria
- I procedimenti esecutivi, come il pignoramento di beni ereditari da parte di un creditore del defunto o di un erede
- I procedimenti in camera di consiglio, cioè quei procedimenti che si svolgono in forma semplificata davanti al giudice senza un vero e proprio contraddittorio tra le parti.
La dichiarazione di successione: un adempimento fiscale, non una controversia
Un equivoco frequente riguarda la dichiarazione di successione. Alcuni eredi pensano che il disaccordo sulla presentazione della dichiarazione richieda una mediazione. Non è così.
La dichiarazione di successione è un adempimento fiscale — un obbligo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate — e non una controversia tra privati. Come spiego nel mio articolo su cosa fare se un erede si rifiuta di fare la successione, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo erede, senza il consenso degli altri.
Diverso è il caso in cui, a monte della dichiarazione, esista un vero conflitto sull’esistenza o sulla portata dei diritti ereditari: in quel caso si rientra nell’ambito della controversia successoria e la mediazione torna obbligatoria.
La mediazione delegata dal giudice
Esiste poi una situazione particolare: la mediazione disposta dal giudice nel corso di un processo già avviato. L’articolo 5, comma 2, del D.lgs. 28/2010 consente al giudice di invitare le parti a tentare la mediazione anche quando questa non era originariamente obbligatoria, se ritiene che la causa possa trovare una soluzione consensuale.
In questi casi si parla di mediazione demandata. Non è un obbligo iniziale, ma diventa tale nel momento in cui il giudice la dispone: le parti sono tenute a parteciparvi, con le stesse conseguenze previste per la mediazione obbligatoria in caso di mancata partecipazione.
Come funziona la procedura di mediazione nelle successioni: i passaggi
Capire come si svolge concretamente la mediazione è fondamentale per affrontarla con la giusta preparazione. Molti clienti arrivano al primo incontro senza sapere cosa aspettarsi, e questo può incidere negativamente sull’esito. Vediamo, passo dopo passo, come funziona.
La scelta dell’organismo di mediazione e il deposito della domanda
La procedura inizia con il deposito della domanda di mediazione presso un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia. La scelta dell’organismo spetta alla parte che avvia la mediazione — di solito, quella che intende poi agire in giudizio.
Il criterio territoriale da rispettare è preciso: la domanda va presentata presso un organismo che abbia sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Nelle successioni, questo coincide di norma con il luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
Nella domanda si indicano l’oggetto della controversia, le parti coinvolte e, in sintesi, le ragioni della pretesa. Non è necessario allegare tutta la documentazione fin da subito, ma è consigliabile farlo: un mediatore che conosce i fatti nel dettaglio può lavorare in modo più efficace.
Il primo incontro: cosa succede davvero
Entro trenta giorni dal deposito della domanda, l’organismo fissa il primo incontro e convoca tutte le parti. Questo primo appuntamento ha una funzione specifica e va compreso bene, perché è qui che si gioca una partita importante.
Nel primo incontro il mediatore spiega alle parti la funzione e le modalità della mediazione e verifica se esistono i presupposti per proseguire. Le parti, assistite dai rispettivi avvocati, valutano se sia possibile avviare una trattativa.
Ed è proprio qui che si pone una scelta decisiva. Le parti possono:
- Dichiarare di non voler proseguire oltre il primo incontro, e in quel caso la mediazione si chiude con un verbale negativo. La condizione di procedibilità risulta comunque soddisfatta
- Decidere di proseguire con gli incontri successivi, entrando nel vivo della trattativa.
Un aspetto che sottolineo sempre ai miei clienti: il primo incontro non è una formalità da sbrigare in fretta. Il modo in cui ci si presenta, le informazioni che si condividono e l’atteggiamento che si tiene possono influenzare l’intero percorso. E, come vedremo più avanti, la mancata partecipazione senza giustificato motivo ha conseguenze concrete.
Gli incontri successivi e le sessioni riservate
Se le parti decidono di proseguire, si entra nella fase effettiva della mediazione. Il mediatore, che è un professionista terzo e imparziale, conduce gli incontri con l’obiettivo di facilitare il dialogo e avvicinare le posizioni.
Uno strumento particolarmente utile nelle controversie ereditarie è la sessione riservata (o caucus): il mediatore incontra separatamente ciascuna parte per comprenderne le reali esigenze, le preoccupazioni e i margini di trattativa. Ciò che emerge in queste sessioni è coperto da riservatezza e non viene comunicato all’altra parte senza esplicito consenso.
Nelle liti ereditarie, le sessioni riservate sono spesso il momento in cui emergono le vere ragioni del conflitto, che raramente sono solo economiche. Il mediatore esperto sa cogliere questi aspetti e utilizzarli per costruire proposte di accordo che tengano conto non solo dei numeri, ma anche delle dinamiche familiari.
La durata della mediazione
La legge fissa un termine massimo di sei mesi dalla data di deposito della domanda, prorogabile di ulteriori tre mesi (anche più volte) con il consenso delle parti. In pratica, una mediazione in materia successoria si articola in due-cinque incontri, a seconda della complessità della vicenda.
Per controversie che coinvolgono patrimoni articolati — immobili in più città, aziende, investimenti finanziari — i tempi possono allungarsi, soprattutto se servono valutazioni tecniche sui beni. Ma anche nei casi più complessi, i tempi restano incomparabilmente più brevi rispetto a quelli di una causa in tribunale, che per una divisione giudiziale può durare diversi anni.
L’esito: accordo o mancato accordo
La mediazione può concludersi con due risultati:
- Accordo: le parti raggiungono un’intesa, che viene formalizzata in un verbale di conciliazione. Questo verbale, sottoscritto dalle parti e dai rispettivi avvocati, ha efficacia di titolo esecutivo: significa che se una parte non adempie a quanto pattuito, l’altra può agire direttamente in sede esecutiva, senza dover prima ottenere una sentenza. Se l’accordo riguarda il trasferimento di beni immobili, è necessaria l’autenticazione delle firme da parte di un notaio e la successiva trascrizione nei registri immobiliari.
- Mancato accordo: se la trattativa non va a buon fine, il mediatore redige un verbale negativo. A quel punto la parte interessata è libera di procedere in giudizio. Il tentativo di mediazione risulta esperito e la condizione di procedibilità è soddisfatta.
Cosa succede se un erede non si presenta in mediazione
Chi avvia la mediazione può temere che l’altra parte possa semplicemente ignorare la convocazione, rendendo l’intero procedimento inutile. La legge, però, ha previsto regolarizzato questa ipotesi, non lasciando nulla al caso.
Le conseguenze processuali della mancata partecipazione
Se una parte non si presenta al primo incontro di mediazione senza un giustificato motivo, il giudice nella successiva causa può trarre da questa assenza argomenti di prova. Questo significa che il giudice può interpretare la mancata partecipazione come un segnale sfavorevole per la parte assente; un elemento che, insieme ad altri, può influire sulla decisione finale.
Non si tratta di una valutazione automatica, ma viene fatta caso per caso. In una controversia ereditaria, dove spesso le posizioni sono sfumate e le prove non sempre univoche, un elemento del genere può avere un peso tutt’altro che trascurabile.
La sanzione economica
Oltre alla conseguenza processuale, la legge prevede anche una sanzione pecuniaria. La parte che non partecipa alla mediazione senza giustificato motivo è tenuta al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il successivo giudizio. Si tratta di un importo che varia in base al valore della causa e che, nelle controversie ereditarie di una certa entità, può essere significativo.
La sanzione viene applicata dal giudice nella causa di merito, nel momento in cui accerta che la parte non ha partecipato alla mediazione senza addurre una valida giustificazione.
E se nessuna delle parti vuole davvero la mediazione?
Capita che entrambe le parti considerino la mediazione un passaggio puramente formale, da superare il più rapidamente possibile per arrivare in tribunale. In questi casi, il primo incontro si risolve in pochi minuti: le parti, o una di esse, dichiarano di non voler proseguire, il mediatore redige il verbale negativo e la condizione di procedibilità è soddisfatta.
È un approccio legittimo, ma nella mia esperienza non sempre è il più conveniente. Ho visto cause ereditarie trascinarsi per anni in tribunale quando una mediazione ben condotta avrebbe potuto chiuderle in poche settimane. Il problema, spesso, non è la mediazione in sé, ma il momento in cui ci si arriva: se le parti sono ancora troppo arrabbiate o troppo rigide sulle proprie posizioni, anche il miglior mediatore può fare poco.
Ecco perché il ruolo dell’avvocato è decisivo già prima della mediazione: preparare il proprio cliente, aiutarlo a distinguere tra ciò che vuole e ciò che è realisticamente ottenibile, e valutare se la mediazione possa effettivamente produrre un risultato utile.
Perché la mediazione può essere un’opportunità
Fin qui ho descritto la mediazione come un obbligo di legge. Ed è così: senza il tentativo di mediazione, non si può andare in tribunale. Ma ridurla a un semplice adempimento burocratico sarebbe un errore.
Cosa può fare la mediazione che il tribunale non può
In un processo, il giudice applica la legge. Decide chi ha ragione e chi ha torto, assegna quote, dispone vendite. Ma non può entrare nel merito delle relazioni familiari, né costruire soluzioni che vadano oltre la stretta ripartizione dei beni.
La mediazione, invece, offre uno spazio diverso. Il mediatore non impone una decisione: facilita un dialogo che, nelle controversie ereditarie, si è quasi sempre interrotto da tempo. E questo dialogo può portare a risultati che nessuna sentenza è in grado di garantire.
Faccio un esempio. Due fratelli litigano per la divisione di un immobile ereditato. In tribunale, se non trovano un accordo, il giudice ne dispone la vendita all’asta, spesso a un prezzo inferiore al valore di mercato, con un danno economico per entrambi. In mediazione, quegli stessi fratelli possono concordare che uno acquisti la quota dell’altro a un prezzo equo, magari con un pagamento dilazionato. Un risultato che soddisfa entrambi e che il giudice, vincolato dalle regole processuali, difficilmente potrebbe raggiungere.
Tempi e costi
Non è un aspetto secondario. Una divisione giudiziale può durare da due a cinque anni, talvolta di più se il patrimonio è complesso o se ci sono accertamenti tecnici da svolgere. La mediazione, come detto, ha un termine massimo di 6 mesi, prorogabile più volte.
Anche sotto il profilo economico c’è una notevole differenza: I costi della mediazione sono di gran lunga inferiori a quelli di un processo che si protrae per anni tra consulenze tecniche, perizie e udienze. Ma non solo: nel 2026 puoi recuperare fino a € 600 per l’indennità pagata all’organismo e fino a € 600 per l’onorario del tuo avvocato in caso di accordo (importi ridotti a metà se l’accordo non si raggiunge) . La domanda va presentata sul portale del Ministero entro il 31 marzo di ogni anno
Il ruolo dell’avvocato in mediazione
Nella mediazione obbligatoria, la presenza dell’avvocato è necessaria per legge. Ma il suo ruolo non si esaurisce nell’assistenza tecnica durante gli incontri.
Un avvocato esperto in successioni conosce le dinamiche tipiche delle liti ereditarie e sa come preparare il proprio cliente alla mediazione: quali documenti raccogliere, quali proposte formulare, quali margini di trattativa esistono. Soprattutto, sa valutare in anticipo le probabilità di successo della causa in tribunale, un’informazione essenziale per decidere se accettare o meno una proposta in mediazione.
Nella mia attività, dedico sempre una fase di preparazione accurata prima di ogni mediazione. Analizzo il patrimonio, ricostruisco le posizioni di tutti gli eredi e definisco con il cliente una strategia chiara: qual è il risultato ideale, qual è il risultato accettabile, qual è il punto oltre il quale conviene andare in giudizio. Questo lavoro preparatorio fa spesso la differenza tra una mediazione che produce risultati e una che si risolve in un verbale negativo.
Se stai affrontando una controversia ereditaria e vuoi valutare come muoverti, puoi contattarmi per una consulenza. Assisto in tutta Italia, in presenza e in videoconferenza.


