Se possiedi un’azienda, prima o poi pensi a cosa accadrà quando non ci sarai più. Chi proseguirà l’attività, come si comporteranno i tuoi figli e se l’impresa rischierà di essere divisa tra eredi con interessi diversi.
Il patto di famiglia nasce per affrontare queste situazioni. È il contratto con cui puoi trasferire l’azienda, un suo ramo o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti mentre sei ancora in vita, scegliendo chi proseguirà l’attività.
Gli altri legittimari partecipano all’accordo e hanno diritto a ricevere una somma o altri beni corrispondenti alla quota loro spettante, salvo che vi rinuncino.
Il patto di famiglia può rendere più stabile il trasferimento dell’impresa, ma richiede condizioni precise e non si adatta a ogni famiglia o patrimonio.
Vediamo i vantaggi del patto di famiglia e i suoi limiti, così puoi valutare se fa al caso tuo.
Cos’è il patto di famiglia e come funziona
Nel nostro ordinamento non è possibile stabilire con un accordo vincolante come sarà regolata una futura successione. È il cosiddetto divieto dei patti successori, previsto per lasciare a ciascuno la libertà di modificare fino alla morte le proprie decisioni sul patrimonio.
Il patto di famiglia rappresenta una specifica deroga a questo divieto. È stato introdotto nel 2006 per consentire all’imprenditore di organizzare durante la propria vita il trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie a uno o più discendenti, evitando che l’attività venga divisa tra più eredi o rimanga bloccata da contrasti familiari.
Con il patto di famiglia, il trasferimento produce effetti immediati. Non è un testamento, che può essere modificato nel tempo, ma un contratto con cui l’azienda o le partecipazioni passano subito al beneficiario scelto.
Per questa ragione, il patto deve essere concluso per atto pubblico davanti a un notaio.
Facciamo un esempio.
Gennaro è proprietario di una società che produce infissi e ha tre figli. Carmela lavora nell’impresa da quindici anni e si occupa della sua gestione. Rocco e Assunta hanno invece intrapreso altre attività.
Con il patto di famiglia, Gennaro può trasferire le proprie partecipazioni a Carmela, individuandola come la figlia che proseguirà l’attività. Rocco e Assunta partecipano al contratto e ricevono la liquidazione della quota loro spettante, salvo che decidano di rinunciarvi.
Alla morte di Gennaro, il trasferimento delle partecipazioni non sarà soggetto a collazione o ad azione di riduzione secondo le regole previste per il patto di famiglia. Il contratto potrà comunque essere contestato nei casi di nullità, annullamento o scioglimento previsti dalla legge.
Chi deve partecipare al patto di famiglia
Al patto di famiglia non partecipano soltanto l’imprenditore e il discendente che riceve l’azienda. La legge richiede l’intervento di più soggetti:
- il disponente, cioè l’imprenditore che trasferisce l’azienda, un suo ramo o le proprie partecipazioni societarie;
- l’assegnatario, cioè il discendente che riceve quanto trasferito;
- il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione dell’imprenditore si aprisse al momento della firma.
Rientrano quindi tra i partecipanti il coniuge e tutti i figli dell’imprenditore, compresi quelli che non ricevono l’azienda. In mancanza di figli, possono assumere rilievo anche gli altri soggetti ai quali la legge riserva una quota di eredità.
La Corte di Cassazione ha richiamato questi requisiti nella sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026, indicando tra gli elementi necessari del patto la partecipazione del coniuge e di tutti i potenziali legittimari esistenti al momento della stipula.
Torniamo all’esempio di Gennaro. Se è sposato con Filomena, al contratto partecipano Gennaro, Carmela, Rocco, Assunta e Filomena. Carmela riceve le partecipazioni societarie, mentre gli altri legittimari hanno diritto alla liquidazione della quota loro spettante.
I legittimari non assegnatari possono ricevere denaro o beni di valore corrispondente alla propria quota. Possono anche rinunciare, in tutto o in parte, alla liquidazione. La rinuncia deve risultare dal patto e richiede una decisione consapevole, perché chi rinuncia non potrà chiedere in seguito quanto avrebbe potuto ricevere al momento della stipula.
Può accadere che, dopo la firma, compaiano nuovi legittimari. È il caso, ad esempio, di un figlio nato o riconosciuto successivamente oppure di un nuovo coniuge. Queste persone non partecipano al patto già stipulato, ma conservano una tutela: alla morte dell’imprenditore possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento della somma prevista dalla legge, aumentata degli interessi.
Cosa si può trasferire con il patto di famiglia
Il patto di famiglia può avere per oggetto soltanto:
- l’azienda;
- un ramo d’azienda;
- le partecipazioni societarie.
Non può essere utilizzato per trasferire beni personali estranei all’attività d’impresa, come una casa al mare, un appartamento acquistato come investimento o altri immobili appartenenti al patrimonio privato dell’imprenditore.
Gli immobili possono rientrare nel trasferimento solo quando fanno parte dell’azienda ceduta. È il caso, ad esempio, del capannone utilizzato per la produzione o del locale nel quale viene esercitata l’attività.
Un immobile personale può comunque essere attribuito a uno dei legittimari per un’altra funzione. Chi riceve l’azienda deve infatti liquidare gli altri partecipanti al patto e può farlo non soltanto con denaro, ma anche trasferendo uno o più beni.
In questa ipotesi, l’immobile non costituisce l’oggetto principale del patto, ma viene utilizzato per soddisfare il diritto alla liquidazione del legittimario non assegnatario.
Patto di famiglia, donazione o testamento: quale scegliere?
Il patto di famiglia, la donazione e il testamento permettono di organizzare la trasmissione del patrimonio, ma producono effetti diversi. La scelta dipende dai beni da trasferire, dal momento in cui vuoi trasferirli e dalla situazione familiare.
Il testamento
Con il testamento stabilisci a chi saranno destinati i tuoi beni dopo la morte. Fino a quel momento rimani proprietario del patrimonio e puoi modificare o revocare le tue disposizioni.
Questa libertà consente di adeguare le decisioni ai cambiamenti familiari o patrimoniali. Il trasferimento, però, avviene soltanto con l’apertura della successione.
Se le disposizioni testamentarie ledono la quota riservata al coniuge, ai figli o, in alcuni casi, agli ascendenti, i legittimari possono esercitare l’azione di riduzione per ottenere quanto spetta loro per legge.
La donazione
Con la donazione trasferisci subito un bene al beneficiario. A differenza del testamento, non puoi modificarla o revocarla liberamente, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Alla morte del donante, il valore dei beni donati deve essere considerato per verificare se siano stati rispettati i diritti dei legittimari. Se una donazione ha leso la loro quota di riserva, può essere sottoposta ad azione di riduzione.
Può inoltre operare la collazione, cioè il conferimento nell’asse ereditario di quanto ricevuto in vita dal coniuge o dai discendenti, secondo le condizioni stabilite dalla legge e salvo dispensa nei limiti della quota disponibile.
Per questo motivo, una donazione può continuare ad avere effetti sulla futura successione anche molti anni dopo la sua stipula.
Il patto di famiglia
Il patto di famiglia permette di trasferire subito l’azienda, un suo ramo o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti.
Il trasferimento offre una maggiore stabilità rispetto alla donazione perché i legittimari partecipano al contratto e ricevono la liquidazione della quota loro spettante, salvo rinuncia.
Quanto ricevuto dai partecipanti al patto, sia dall’assegnatario sia dai legittimari liquidati, non è soggetto a collazione o ad azione di riduzione.
Questo non significa che il contratto non possa mai essere contestato. Restano applicabili i rimedi previsti per i casi di nullità, annullamento, scioglimento o recesso.
Il patto non può essere modificato con la stessa libertà di un testamento. Per scioglierlo o cambiarne il contenuto occorre rispettare le condizioni previste dalla legge e, di regola, coinvolgere nuovamente le persone che vi hanno partecipato.
Quando il patto di famiglia non può essere utilizzato
Il patto di famiglia non è adatto a ogni trasferimento. Non può essere utilizzato quando:
- vuoi attribuire immobili, denaro o altri beni personali estranei all’attività d’impresa;
- vuoi trasferire l’azienda al coniuge. Il coniuge, infatti partecipa al patto come legittimario, ma non può ricevere l’impresa in qualità di assegnatario;
- vuoi trasferire l’azienda a una persona che non sia un discendente: l’azienda o le partecipazioni possono essere assegnate soltanto a uno o più discendenti, quindi a un figlio, a una figlia o a un nipote (figlio dei figli);
- manca la disponibilità dei legittimari a partecipare all’accordo;
- non è ancora possibile individuare il discendente che proseguirà l’attività;
- l’assegnatario non dispone delle risorse necessarie per liquidare gli altri legittimari.
In queste situazioni può essere preferibile ricorrere alla donazione, al testamento o a più strumenti coordinati tra loro.
Spesso la soluzione più adatta combina atti diversi: il patto di famiglia per l’azienda e il testamento per gli altri beni. La scelta richiede una valutazione del patrimonio, dei rapporti tra i familiari e degli effetti che ciascun atto produrrà nel tempo.
I vantaggi del patto di famiglia
Per chi possiede un’impresa, il patto di famiglia consente di organizzare il passaggio generazionale quando l’imprenditore è ancora in vita. I principali vantaggi riguardano la continuità dell’attività, la scelta del successore, la stabilità del trasferimento e la possibilità di affiancare chi riceve l’azienda.
L’azienda può restare unita
In assenza di una pianificazione, l’azienda o le partecipazioni societarie possono entrare nella successione ed essere attribuite a più eredi.
Immagina un’impresa divisa tra tre fratelli. Uno vuole venderla, uno desidera proseguire l’attività e il terzo non condivide nessuna delle due soluzioni. Una situazione simile può rallentare le decisioni e alimentare contrasti sulla gestione.
Con il patto di famiglia, invece, l’azienda può essere trasferita al discendente che intende portare avanti l’attività, mentre gli altri legittimari ricevono la liquidazione della quota loro spettante, salvo rinuncia.
In questo modo si riduce il rischio che l’impresa venga frammentata tra persone con interessi e progetti diversi.
Puoi scegliere il successore
Il patto permette all’imprenditore di individuare il figlio o il nipote che ritiene più adatto a proseguire l’attività.
La scelta può basarsi sull’esperienza maturata in azienda, sulle competenze acquisite e sulla disponibilità ad assumersi le responsabilità connesse alla gestione.
L’assegnazione non dipende dalle quote che spetterebbero agli eredi nella futura successione. L’impresa può essere attribuita a uno o più discendenti, mentre gli altri partecipanti ricevono quanto previsto dalla legge.
Il trasferimento è più stabile rispetto a una donazione
La partecipazione dei legittimari e la loro liquidazione rendono il trasferimento più stabile rispetto a una donazione ordinaria.
Come abbiamo visto, quanto ricevuto dai partecipanti al patto non è soggetto a collazione o ad azione di riduzione. Alla morte dell’imprenditore, quindi, l’assegnazione dell’azienda non viene riesaminata attraverso questi due strumenti.
Rimangono possibili le contestazioni fondate sui vizi del contratto o sugli altri rimedi previsti dalla legge, che vedremo più avanti.
Per chi riceve l’impresa, questa stabilità consente di assumere decisioni di lungo periodo con una maggiore certezza sulla titolarità dell’azienda o delle partecipazioni.
Puoi accompagnare il passaggio generazionale
Poiché il trasferimento avviene durante la vita dell’imprenditore, chi riceve l’azienda può essere affiancato per un periodo.
L’imprenditore può trasmettere le proprie conoscenze, presentare clienti e fornitori, condividere i rapporti costruiti negli anni e aiutare il successore ad assumere gradualmente le proprie responsabilità.
Il passaggio generazionale non avviene quindi all’improvviso, come accadrebbe con un trasferimento disposto soltanto per testamento. Può essere preparato e seguito mentre chi ha fondato o sviluppato l’impresa è ancora presente.
Questa fase può essere organizzata anche attraverso gli assetti societari e le regole di amministrazione, così da stabilire tempi e modalità del subentro.
Svantaggi e rischi del patto di famiglia
Il patto di famiglia consente di organizzare il passaggio dell’impresa, ma richiede un accordo familiare ampio e una valutazione attenta degli effetti economici. Prima di stipularlo occorre considerare la partecipazione dei legittimari, la difficoltà di modificare il trasferimento, il valore attribuito all’azienda e le risorse necessarie per le liquidazioni.
Serve l’accordo dei legittimari
Il patto richiede la partecipazione del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione si aprisse al momento della firma.
Il dissenso di uno dei partecipanti può impedire la stipula. Può accadere, ad esempio, che un figlio non condivida la scelta dell’assegnatario oppure ritenga insufficiente la liquidazione proposta.
Per questa ragione, il patto è più difficile da utilizzare nelle famiglie in cui esistono già forti contrasti. Proprio le situazioni che avrebbero maggiore bisogno di essere regolate in anticipo sono spesso quelle in cui raggiungere un accordo richiede più tempo.
Il trasferimento è difficilmente reversibile
Con il patto, l’azienda o le partecipazioni vengono trasferite subito. La scelta non può essere modificata con la stessa libertà prevista per un testamento.
Lo scioglimento o la modifica del contratto richiedono il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge. Può essere necessario un nuovo accordo tra le persone che hanno partecipato al patto oppure l’esercizio del recesso, quando questa possibilità è stata prevista nel contratto.
Nel frattempo, l’assegnatario può aver assunto la gestione dell’impresa e liquidato gli altri legittimari. Ricostruire la situazione precedente può quindi essere difficile.
Immagina che l’azienda venga trasferita al figlio ritenuto più adatto e che, negli anni successivi, questi decida di non proseguire l’attività. Un altro figlio, inizialmente disinteressato, potrebbe invece aver maturato esperienza e disponibilità. Con un testamento sarebbe possibile modificare la scelta. Con un patto già eseguito occorre valutare strumenti diversi e coinvolgere nuovamente le persone interessate.
La valutazione dell’azienda può creare conflitti
La liquidazione dei legittimari non assegnatari viene determinata in base al valore dell’azienda o delle partecipazioni al momento della stipula.
La valutazione può essere complessa. Occorre considerare non soltanto i beni posseduti dall’impresa, ma anche debiti, redditività, avviamento, contratti in corso e prospettive economiche.
Una stima troppo elevata può imporre all’assegnatario liquidazioni difficili da sostenere se l’attività perde valore negli anni successivi. Una stima troppo bassa può invece penalizzare i legittimari non assegnatari, soprattutto se l’impresa cresce poco dopo la firma.
Per ridurre il rischio di contestazioni, è opportuno affidare la valutazione a un professionista indipendente e conservare i documenti utilizzati per determinare il valore.
Chi riceve l’azienda deve poter liquidare gli altri
Il discendente che riceve l’impresa deve corrispondere agli altri legittimari quanto spetta loro, salvo rinuncia totale o parziale.
Questo obbligo può creare una difficoltà economica rilevante. Un’azienda può avere un valore elevato senza disporre della liquidità necessaria per pagare subito il coniuge, i fratelli o gli altri aventi diritto.
Supponiamo che le partecipazioni trasferite valgano due milioni di euro e che l’assegnatario debba liquidare due fratelli. Il patrimonio ricevuto può essere consistente, ma essere formato quasi interamente da quote societarie. Per versare le somme dovute, l’assegnatario potrebbe dover utilizzare risorse personali, chiedere un finanziamento o concordare modalità di pagamento compatibili con le esigenze di tutti.
Prima della firma è quindi necessario verificare:
- l’importo delle liquidazioni dovute ai legittimari non assegnatari;
- le risorse disponibili dell’assegnatario;
- la possibilità di attribuire beni al posto del denaro;
- gli eventuali tempi di pagamento ammessi dall’accordo;
- gli effetti delle liquidazioni sull’equilibrio finanziario dell’impresa.
Un patto costruito senza considerare questi elementi può trasferire l’azienda al discendente scelto e, nello stesso tempo, imporgli un impegno economico difficile da sostenere.
Tassazione e costi del patto di famiglia
Il patto di famiglia può beneficiare dell’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista per il trasferimento di aziende, rami d’azienda e partecipazioni societarie.
L’esenzione riguarda il trasferimento dell’impresa al discendente assegnatario. Le attribuzioni effettuate per liquidare gli altri legittimari seguono invece una disciplina fiscale distinta.
Esenzione sul trasferimento dell’impresa
L’articolo 3, comma 4-ter, del Testo unico sull’imposta di successione e donazione prevede, a determinate condizioni, l’esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni effettuati a favore del coniuge o dei discendenti, anche mediante patto di famiglia.
Nel patto di famiglia, però, l’azienda o le partecipazioni possono essere assegnate soltanto a uno o più discendenti. Il coniuge partecipa come legittimario, ma non può essere l’assegnatario dell’impresa.
L’esenzione non comprende automaticamente tutto ciò che viene attribuito con il contratto. Occorre distinguere il trasferimento dell’azienda dalle somme o dai beni destinati ai legittimari non assegnatari.
I requisiti da rispettare per cinque anni
La disciplina riformata dal decreto legislativo n. 139 del 2024 prevede condizioni diverse in base a ciò che viene trasferito:
- se viene trasferita un’azienda o un ramo d’azienda, l’assegnatario deve proseguire l’attività per almeno cinque anni;
- se vengono trasferite partecipazioni in una società di capitali, il beneficiario deve acquisire il controllo della società oppure conservarlo per almeno cinque anni;
- se vengono trasferite partecipazioni in una società di persone, il beneficiario deve conservarne la titolarità per almeno cinque anni.
Quando il trasferimento riguarda partecipazioni in una società residente, l’esenzione è riconosciuta nei limiti previsti dalla legge anche in relazione alle società partecipate.
Il beneficiario deve dichiarare nell’atto di volersi impegnare a rispettare il requisito richiesto. Se l’impegno non viene mantenuto, l’agevolazione decade e diventano dovute l’imposta ordinaria, la sanzione amministrativa e gli interessi.
Tassazione delle attribuzioni compensative
Chi riceve l’azienda deve liquidare gli altri legittimari, salvo che questi rinuncino. La liquidazione può avvenire mediante denaro o mediante l’attribuzione di altri beni.
Queste attribuzioni compensative non rientrano nell’esenzione riconosciuta al trasferimento dell’impresa. Sono soggette all’imposta sulle donazioni, applicando l’aliquota e la franchigia riferite al rapporto tra l’imprenditore disponente e il legittimario non assegnatario.
Questo criterio è stato accolto dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19627 del 16 luglio 2024 e recepito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 12 del 14 febbraio 2025. La liquidazione corrisposta dall’assegnatario al fratello viene quindi tassata considerando il rapporto tra il genitore disponente e il figlio liquidato, non quello tra i due fratelli.
Tra genitore e figlio si applica l’aliquota del 4% sulla parte che supera la franchigia di un milione di euro per ciascun beneficiario.
Riprendiamo l’esempio di una società trasferita al figlio Michele. Le sue sorelle, Rosa e Antonietta, ricevono 400.000 euro ciascuna come liquidazione.
Poiché ogni attribuzione rimane al di sotto della franchigia di un milione di euro prevista tra genitore e figlio, non è dovuta l’imposta sulle donazioni. La liquidazione resta soggetta alla disciplina dell’imposta, ma la franchigia assorbe interamente la base imponibile.
Se al posto del denaro vengono trasferiti immobili, devono essere considerate anche le imposte e gli adempimenti collegati alla natura dei beni attribuiti.
Costi del notaio e della valutazione dell’azienda
Il patto di famiglia deve essere stipulato mediante atto pubblico. È quindi necessario sostenere il compenso del notaio, al quale possono aggiungersi imposte fisse, spese di registrazione e costi legati agli eventuali beni utilizzati per liquidare i legittimari.
Il costo non è uguale per tutti. Il compenso dipende, tra l’altro, dal valore dell’impresa, dal numero dei partecipanti, dalla struttura societaria, dai beni attribuiti e dalla complessità delle clausole inserite nel contratto.
A questi importi può aggiungersi il costo della perizia di valutazione dell’azienda o delle partecipazioni. La perizia non è sempre imposta dalla legge, ma permette di documentare il valore utilizzato per calcolare le liquidazioni e può ridurre il rischio di successive contestazioni.
Prima di stipulare il patto è opportuno predisporre un calcolo che comprenda:
- il compenso del notaio;
- il costo della perizia;
- l’eventuale imposta sulle attribuzioni compensative;
- le imposte dovute se la liquidazione avviene mediante immobili;
- gli eventuali costi del commercialista e degli altri professionisti coinvolti.
Il trattamento fiscale deve essere verificato sulla struttura dell’operazione e sulle caratteristiche dell’impresa. La disciplina dell’esenzione è stata modificata dal decreto legislativo n. 139 del 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2024.
Il patto di famiglia può essere contestato?
Il patto di famiglia assicura al trasferimento dell’impresa una stabilità maggiore rispetto alla donazione e al testamento. I beni e le somme attribuiti ai partecipanti non sono soggetti a collazione o ad azione di riduzione.
Questo non rende il contratto immune da contestazioni. Il patto può essere dichiarato nullo, annullato per vizi del consenso oppure sciolto o modificato secondo le modalità previste dalla legge.
Quando il patto di famiglia è nullo
La nullità riguarda i difetti che impediscono al contratto di produrre validamente i propri effetti.
Il patto deve essere stipulato per atto pubblico davanti a un notaio. Se questa forma manca, il contratto è nullo.
Devono inoltre partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari dell’imprenditore se la successione si aprisse al momento della stipula. La sentenza della Corte di Cassazione n. 4376 del 26 febbraio 2026 ha richiamato la partecipazione dei potenziali legittimari, le attribuzioni compensative e l’atto pubblico tra gli elementi necessari per qualificare l’accordo come patto di famiglia.
La validità può essere compromessa anche quando il contratto viene utilizzato per trasferire beni che non possono formarne l’oggetto oppure quando l’assegnatario non è un discendente.
Quando il patto può essere annullato
Chi ha partecipato al patto può chiederne l’annullamento quando il proprio consenso è stato alterato da:
- errore, se la decisione di firmare è dipesa da una rappresentazione sbagliata di elementi essenziali;
- violenza, se il consenso è stato ottenuto mediante una minaccia;
- dolo, se una parte è stata indotta a firmare attraverso inganni determinanti.
Un legittimario potrebbe, ad esempio, aver accettato una liquidazione calcolata su informazioni false o incomplete sul valore dell’azienda. Per ottenere l’annullamento, però, non basta che la valutazione successivamente risulti poco conveniente. È necessario dimostrare la presenza di uno dei vizi del consenso previsti dalla legge.
L’articolo 768-quinquies del Codice civile stabilisce per questa azione un termine di prescrizione di un anno. Il calcolo della decorrenza dipende dal vizio denunciato e dalle circostanze del caso.
Scioglimento, modifica e recesso
Le esigenze familiari e aziendali possono cambiare dopo la firma. Il Codice civile consente di sciogliere o modificare il patto, ma l’imprenditore non può procedere da solo come farebbe modificando un testamento.
Lo scioglimento o la modifica richiedono un nuovo contratto concluso dalle stesse persone che hanno sottoscritto il patto, con le forme previste per la sua stipulazione.
Il patto può anche riconoscere a uno o più partecipanti il diritto di recesso. Questa possibilità deve essere prevista espressamente nel contratto e il recesso deve essere esercitato nel rispetto delle modalità stabilite dalla legge.
Prima di modificare o sciogliere l’accordo occorre considerare le attribuzioni già eseguite, le somme versate ai legittimari e gli atti compiuti dall’assegnatario dopo aver ricevuto l’impresa.
La mediazione è obbligatoria
Le controversie relative ai patti di famiglia rientrano tra le materie per le quali la legge richiede il preventivo esperimento della mediazione civile.
Chi intende avviare una causa deve quindi presentare una domanda a un organismo di mediazione e partecipare al procedimento con l’assistenza di un avvocato. Il tentativo di mediazione costituisce una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Senza questo adempimento, la causa non può proseguire regolarmente.
La mediazione permette alle parti di esaminare anche soluzioni che il giudice non potrebbe imporre, come una diversa distribuzione dei beni, nuove modalità di pagamento o la revisione concordata di alcune clausole.
Nella mia attività vengo contattato soprattutto da familiari che ritengono di avere ricevuto una liquidazione insufficiente oppure che non erano a conoscenza dell’accordo. Prima di contestare il patto è necessario ricostruire chi ha partecipato, come è stata valutata l’impresa, quali attribuzioni sono state eseguite e quando è stato scoperto il possibile vizio.
Quando conviene fare un patto di famiglia
Il patto di famiglia può essere una buona soluzione quando hai già individuato il figlio o il nipote che porterà avanti l’impresa e gli altri familiari sono disponibili a partecipare all’accordo.
Prima della firma occorre capire se l’operazione è sostenibile. L’azienda deve essere valutata con attenzione, le liquidazioni devono essere proporzionate e chi riceve l’impresa deve avere le risorse necessarie per corrisponderle.
Il patto è meno adatto quando i rapporti familiari sono molto tesi, quando non è ancora chiaro chi proseguirà l’attività oppure quando il patrimonio è formato soprattutto da beni personali estranei all’impresa.
Spesso, inoltre, il patto di famiglia non risolve da solo tutte le esigenze successorie. Può essere affiancato da un testamento o da altri atti destinati a regolare gli immobili, il denaro e gli altri beni del patrimonio.
Come avvocato esperto in successioni assisto sia gli imprenditori che vogliono organizzare il passaggio dell’azienda, sia i familiari chiamati a firmare un patto o coinvolti in un accordo già concluso.
Se vuoi capire quale soluzione si adatta alla tua situazione, puoi richiedere una consulenza in videochiamata o un parere scritto cliccando sul pulsante qui sotto.
Hai bisogno di una consulenza in materia di successioni?
Domande frequenti sul patto di famiglia
Il patto di famiglia è valido se uno dei figli vive all’estero?
La residenza all’estero di un figlio non impedisce la stipula del patto di famiglia. Se quel figlio rientra tra i legittimari esistenti al momento della firma, deve comunque partecipare al contratto, anche quando non riceve l’azienda.
Occorre concordare con il notaio le modalità della sua partecipazione. In alcuni casi il familiare può recarsi in Italia per firmare; in altri può essere rappresentato mediante una procura speciale predisposta per quella specifica operazione.
La procura formata all’estero deve rispettare i requisiti necessari per essere utilizzata in Italia. A seconda del Paese, possono essere richieste l’apostille o la legalizzazione e la traduzione in italiano. I cittadini italiani residenti all’estero possono rivolgersi anche agli uffici consolari che svolgono funzioni notarili.
La procedura va definita prima della stipula, perché una procura generica potrebbe non essere sufficiente per accettare le attribuzioni, la liquidazione o un’eventuale rinuncia.
Si può fare un patto di famiglia se l’azienda ha debiti?
La presenza di debiti non esclude di per sé il patto di famiglia, ma deve essere considerata nella valutazione dell’impresa e nella redazione dell’accordo.
Se vengono trasferite partecipazioni societarie, i debiti rimangono in capo alla società. Chi riceve le quote acquista però una partecipazione in un’impresa la cui situazione economica può ridurne il valore e condizionare la futura gestione.
Se viene trasferita direttamente l’azienda, occorre verificare quali debiti passano all’assegnatario e quali responsabilità restano in capo all’imprenditore. Devono essere esaminati anche i rapporti con banche, fornitori, dipendenti e creditori.
I debiti possono inoltre ridurre il valore utilizzato per calcolare le liquidazioni spettanti ai legittimari non assegnatari. Per questa ragione, prima della firma è opportuno ricostruire con precisione la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa.
Il patto di famiglia può riguardare soltanto una parte delle quote societarie?
Sì. Il patto di famiglia può trasferire in tutto o in parte l’azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti.
L’imprenditore può quindi conservare una parte delle quote e trasferire la restante parte al figlio o al nipote scelto. Questa soluzione può permettere un subentro graduale, lasciando al disponente una partecipazione nella società durante una prima fase.
Prima di procedere bisogna verificare quali diritti attribuiscono le quote trasferite, come cambiano le maggioranze societarie e chi manterrà il controllo dell’impresa.
La quantità di partecipazioni trasferita ha rilievo anche per l’esenzione fiscale. Nelle società di capitali, l’agevolazione richiede che il beneficiario acquisisca il controllo oppure conservi un controllo già posseduto per almeno cinque anni, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
La liquidazione dei legittimari può essere pagata a rate?
Il Codice civile prevede che l’assegnatario liquidi gli altri partecipanti mediante una somma corrispondente alla loro quota oppure mediante beni di valore equivalente. Non disciplina espressamente un unico calendario di pagamento.
Le parti possono valutare una liquidazione rateale, purché tutti siano d’accordo e le modalità siano riportate con precisione nel contratto.
L’atto dovrebbe indicare almeno:
– l’importo complessivo dovuto;
– il numero e la scadenza delle rate;
– l’eventuale applicazione di interessi;
-le garanzie offerte dall’assegnatario;
– le conseguenze del mancato o ritardato pagamento.
La rateizzazione può rendere l’operazione sostenibile quando il valore dell’impresa è elevato ma l’assegnatario non dispone subito del denaro necessario. Per il legittimario liquidato comporta però il rischio di ricevere quanto dovuto nel corso di più anni. È quindi opportuno prevedere garanzie adeguate.
Cosa succede se il valore dell’azienda cambia dopo la firma?
Le liquidazioni vengono calcolate sul valore dell’azienda o delle partecipazioni al momento della stipula del patto. Un successivo aumento o una successiva diminuzione del valore non comportano automaticamente un nuovo calcolo.
Se l’impresa cresce, i legittimari già liquidati non possono chiedere una somma ulteriore soltanto perché l’azienda vale più di quanto valesse alla firma. Allo stesso modo, l’assegnatario non può normalmente ridurre la liquidazione perché l’attività ha perso valore dopo il trasferimento.
Una contestazione può avere fondamento quando la valutazione iniziale è stata condizionata da informazioni false, dall’occultamento di dati rilevanti o da altri vizi del consenso previsti dalla legge.
Per limitare i contrasti è utile allegare al patto una perizia che indichi il metodo utilizzato, i documenti esaminati e la data alla quale si riferisce la stima.
Un figlio che ha rinunciato alla liquidazione può cambiare idea?
La legge consente ai legittimari non assegnatari di rinunciare in tutto o in parte alla liquidazione che spetterebbe loro. La rinuncia deve risultare dal contratto.
Dopo una rinuncia validamente espressa, il figlio non può chiedere quella stessa liquidazione soltanto perché, a distanza di tempo, ritiene la scelta poco conveniente o scopre che l’impresa è aumentata di valore.
Può invece valutare una contestazione quando il consenso è stato ottenuto mediante errore, violenza o dolo, oppure quando il patto presenta una causa di nullità. Per l’annullamento dovuto a vizi del consenso, il Codice civile prevede un termine di un anno.
La rinuncia merita quindi una verifica autonoma prima della firma, soprattutto quando il valore dell’azienda è elevato o non è sostenuto da una documentazione completa.


