avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Come funziona la revoca del testamento?

Il testatore può decidere di revocare il testamento? Sì, è previsto dalla legge. La revoca può anche essere tacita oltre che espressa. C'è poi la revoca legale.
revoca testamento
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Come funziona la revoca del testamento?

Il testatore può decidere di revocare il testamento? Sì, è previsto dalla legge. La revoca può anche essere tacita oltre che espressa. C'è poi la revoca legale.

E’ possibile revocare il testamento?

Il testamento è quel documento grazie al quale chiunque può decidere cosa succederà ai suoi averi dopo la morte.

La legge prevede espressamente il diritto del testatore di cambiare le proprie volontà senza limiti di tempo. Quindi non esiste il testamento irrevocabile. È corretto dire che invece ci sono delle disposizioni specifiche che non possono essere revocate.

Se un soggetto revoca il testamento, di qualsiasi tipo esso sia, sarà come se non avesse mai espresso le volontà contenute nell’atto.

Se ci sono due testamenti quale vale?

Le difficoltà emergono quando ci sono due testamenti della stessa persona che contengono disposizioni contrastanti. Se ti trovi in questa situazione è importante che tu capisca come funziona l’istituto della revoca del testamento, che disciplina anche questa eventualità.

La revoca testamento: aspetti principali

Prima di tutto il diritto di revoca è irrinunciabile. Il testatore non potrebbe, ad esempio, accettare dei soldi per rinunciare al suo diritto di revoca. Finché il testatore è in vita, la revoca del testamento sarà sempre possibile e non si prescrive.

Esistono 3 tipi di revoca

  1. Revoca testamento espressa: nel caso in cui il testatore dichiari espressamente di voler revocare il testamento precedentemente redatto, o una o più disposizioni già effettuate;
  2. Revoca testamento tacita: ossia derivante da un comportamento concludente al verificarsi di un evento specifico;
  3. Revoca legale: per sopravvenienza di figli, se il testamento era stato fatto prima della loro nascita.

L’oggetto della revoca del testamento: su cosa si può cambiare idea

Va detto che, in linea di massima, possono essere revocate tutte le disposizioni testamentarie.

Si possono revocare sia il testamento pubblico sia il testamento olografo.

La revoca può essere totale. Con la revoca totale si priva di efficacia l’intero testamento. Con la revoca  parziale, invece si eliminano una o più disposizioni testamentarie, mantenendo ferme le altre.

Le disposizioni non revocabili

Un testamento può contenere sia disposizioni patrimoniali (con le quale ciò attribuisce un diritto suscettibile di avere valore economico) sia disposizioni non patrimoniali.

Le disposizioni aventi contenuto non patrimoniale possono essere revocabili o irrevocabili; dipende dalla funzione che svolgono.

Sono irrevocabili, ad esempio:

  • Il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio;
  • La riabilitazione dell’indegno, ovvero la dichiarazione con la quale il testatore sostanzialmente “perdona” la persona che è stata dichiarata indegna alla sua successione;
  • La confessione stragiudiziale, che è una dichiarazione con cui il testatore dichiara un fatto di cui è a conoscenza e che il giudice può valutare in un processo.

Ipotizziamo che Mario dichiari nel proprio testamento di riconoscere Lorenzo quale suo figlio e di attribuire a Laura l’immobile di cui è proprietario. Mario potrà sempre revocare questo testamento, ma la disposizione con cui riconosce Lorenzo quale suo figlio rimarrà sempre pienamente efficace.

Queste disposizioni, che corrispondono a delle dichiarazioni particolarmente importanti, una volta fatte non possono essere revocate.

Come si revoca un testamento?

La revoca volontaria può essere espressa o tacita. Obiettivo del legislatore è agevolare al massimo la possibilità di “annullare” il testamento, che è espressione della volontà del testatore. Quindi il procedimento di revoca deve essere il più agevole possibile, e privo di cavilli burocratici.

La revoca testamento espressa

La revocazione espressa del testamento è un atto con cui il testatore dichiara di annullare testamento già redatto, in modo che la sua successione sia regolata nel modo previgente, ossia come se il testamento non fosse mai stato redatto.

Affinché la revocazione espressa sia valida deve essere fatta:

  • O con un testamento, che sia indifferentemente pubblico, olografo, segreto o internazionale.
  • Oppure mediante un atto ricevuto da notaio, quindi un atto pubblico, in presenza di due testimoni.

La revoca può essere contenuta in un testamento anche nel caso in cui, contemporaneamente, il testatore non disponga nuove attribuzioni: la revoca, pertanto, può essere l’unica disposizione contenuta nel nuovo testamento. In questo caso, a seguito della revoca del testamento, l’eredità si devolve agli eredi legittimi, come se il testatore non avesse mai redatto la scheda testamentaria.

Per poter revocare espressamente un testamento non sono necessarie particolari formule solenni, purché sia chiara la volontà del testatore revocante. Se il testamento ha, ad esempio, la forma dell’atto pubblico per la revoca dell’atto notarile non sarà necessario un atto nella medesima forma, essendo sufficiente anche un testamento olografo successivo.

La revoca testamento tacita

Con questa espressione si intende il caso in cui il testatore tiene un comportamento che fa presumere la volontà di revocare le sue precedenti disposizioni. In sostanza, pur non dichiarando di voler revocare il testamento, il testatore si comporta in modo da far presumere che le disposizioni contenute nel testamento non corrispondono più alla sua volontà e che quindi si considerano revocate.

I casi di revoca tacita sono quelli che nella pratica generano spesso liti tra eredi (o meglio, chiamati all’eredità) perché, in presenza di più testamenti (ad esempio nel caso di testamenti olografi successivi) oppure in presenza di testamenti olografi strappati o comunque lacerati, vi sarà chi ha interesse a mantenere gli effetti di un testamento (a lui favorevole) e chi avrà il contrapposto interesse a ritenerlo revocato.

Le ipotesi di revoca tacita sono previste dalla legge e sono delle “presunzioni relative di revoca”. Significa che è sempre ammessa la prova contraria: i soggetti chiamati alla successione a mezzo del testamento così revocato possono, dunque, fornire la prova che – tenendo quel comportamento – il testatore non intendeva revocare le sue volontà, per poter beneficiare degli effetti dello stesso.

Sono quattro le ipotesi di revoca tacita previste per legge:

  1. La redazione di un testamento posteriore, contenente disposizioni incompatibili con quelle della prima scheda testamentaria;
  2. La distruzione, lacerazione o cancellazione della scheda testamentaria olografa;
  3. Il ritiro del testamento segreto dalle mani del notaio (o dall’archivista) depositario, salvo che la scheda testamentaria abbia i requisiti del testamento olografo, ossia sia stata scritta a mano e di proprio pugno dal testatore, sia datata e sottoscritta;
  4. Limitatamente alla disposizione a titolo particolare (il legato), l’alienazione o la trasformazione della cosa legata;

La revoca testamento legale

Oltre alle ipotesi di revoca testamento volontaria, che si basano su un comportamento del testatore, esiste un’ipotesi di revoca legale, che opera nel caso in cui il testatore rediga il proprio testamento in un momento in cui non aveva (o non sapeva di avere) dei figli, ma li abbia al tempo della sua morte.

Se si scopre che il testatore aveva figli che non sapeva di avere nel momento in cui ha fatto testamento, il testamento si intende revocato automaticamente e completamente. Nessuna delle disposizioni contenute nel testamento può trovare applicazione e l’eredità si devolve per legge. Restano ferme solo le disposizioni di carattere non patrimoniale.

I presupposti affinché si abbia revoca testamento sopravvenienza figli sono, pertanto:

  1. La mancanza di figli o di discendenti al tempo della redazione del testamento;
  2. La venuta ad esistenza di figli o di discendenti (biologici o adottivi) in epoca successiva.

Va precisato che la revoca automatica opera solo nel caso in cui il testatore non abbia alcun figlio o discendente e non, pertanto, nel caso in cui egli abbia (e sia consapevole di avere) già dei figli al tempo della redazione del testamento e ne sopravvengano altri. Dunque, se vi siano già dei figli e ne sopravvengano altri, questi possono solamente agire in riduzione, al fine di ottenere la quota di legittima di propria spettanza, non potendo beneficiare degli effetti automatici della revoca.

La revoca della revoca

Da ultimo, si segnala che, proprio perché il testatore è sempre libero di cambiare idea, può essere revocata anche la revoca già effettuata così da far rivivere le volontà espresse nel testamento precedentemente revocato. L’effetto di questo atto, pertanto, è quello di far rivivere il testamento con effetto retroattivo, ovvero fin dalla data della sua redazione, come se non fosse mai stato revocato.

E’ revocabile ogni forma di revoca, tranne la revoca legale.

Tuttavia la revoca della revoca deve essere necessariamente espressa, e dunque non è ammissibile la revoca tacita della revoca. Non sono comunque richieste formule particolari, purché il testatore manifesti chiaramente la sua volontà di revocare la revoca.

Inoltre, la semplice revoca del testamento successivo non determina revoca della revoca se non è specificato che in questo modo si intende anche revocare la revoca ivi contenuta.

Per capire meglio facciamo un esempio:

il testatore Mattia ha disposto un testamento il 15 luglio 2011, per poi revocarlo espressamente e attribuire i suoi beni in un differente modo il 15 giugno 2013: la semplice revoca di questo secondo testamento (del seguente tenore letterale: «revoco il testamento redatto il 15 giugno 2013») non è di per sé idonea a far rivivere il testamento da esso revocato (ossia il testamento del 2011), essendo necessario che la volontà di revocare la revoca sia espressa in modo chiaro e inequivocabile. Quindi, la revoca del testamento del 2013 non farà rivivere le disposizioni contenute nel testamento del 2011 e quindi l’eredità sarà attribuita secondo le regole sulla successione legittima.

Conclusioni revoca del testamento

Comprendere se un testamento è stato revocato o meno, oppure quale testamento prevalga in presenza di più e diverse schede testamentarie, è di fondamentale importanza ai fini dell’attribuzione dell’eredità. Per risolvere queste questioni è spesso necessaria l’assistenza di professionisti esperti che possano consigliare soluzioni adeguate al fine di evitare conseguenze dannose per gli eredi.

Il nostro Studio Legale offre consulenza ed assistenza giudiziale nella materia del diritto delle successioni, operando regolarmente su tutto il territorio nazionale.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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