Articolo di Antonio Strangio

Rinuncia all’eredità: le risposte alle domande più frequenti

Si può rinunciare all'eredità? Sì, ma non sempre. Attenzione a non fare questi errori!
rinuncia all'eredità
Articolo di Antonio Strangio

Rinuncia all’eredità: le risposte alle domande più frequenti

Si può rinunciare all'eredità? Sì, ma non sempre. Attenzione a non fare questi errori!

Si può rinunciare all’eredità?

Sì, a seguito dell’apertura della successione il chiamato all’eredità può scegliere se accettare o rinunciare all’eredità.

La legge infatti intende tutelare al massimo la libertà del chiamato che potrebbe voler rifiutare l’eredità.

Le ragioni per la rinuncia all’eredità possono essere molte:

  • Morali (un figlio che aveva pessimi rapporti con il genitore potrebbe non volere esserne giuridicamente l’erede)
  • Perché l’eredità è gravata da pesanti debiti, che è l’ipotesi più frequente
  • Perché è l’erede ad avere debiti e vuole evitare che i propri creditori possano attaccare il patrimonio pervenuto in successione.

Quali che siano le ragioni per cui ciascuno intenda rinunciare all eredità, con questo articolo intendiamo offrire una panoramica generale sulla rinuncia all’eredità oltre a qualche consiglio pratico su come rinunciare all eredità senza commettere errori.

Cos’è la rinuncia all’eredità?

La rinuncia all’eredità è una dichiarazione con la quale il chiamato manifesta la propria volontà di non voler conseguire la qualità di erede.

La dichiarazione di rinuncia all eredità deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione.

La rinuncia all’eredità è in sostanza una rinuncia alla successione ed ha l’effetto di eliminare retroattivamente la chiamata all’eredità nei confronti del rinunciante: chi rinuncia all’eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato.

La conseguenza pratica di ciò è che, per effetto della rinuncia all’eredità da parte del primo chiamato, diventano automaticamente chiamati (e si trasmette loro il diritto di accettare o rinunciare) coloro i quali si trovano in subordine rispetto al rinunciante nella linea di successione (testamentaria o legittima). Si pensi, per esempio, al padre che rinuncia all’eredità del proprio genitore: in questo caso il diritto di accettare si trasmetterà ai figli del rinunciante.

Chi può rinunciare all’eredità?

Possono rinunciare all’eredità solo i chiamati che siano titolari del diritto attuale di accettare l’eredità: per mezzo della chiamata all’eredità, il patrimonio ereditario è infatti offerto al chiamato al momento dell’apertura della successione e solo da quel momento egli acquista il diritto di accettare (o meno) l’eredità. Dunque, la rinuncia all eredità prima della morte non è ammessa.

E’ chiaro comunque che se il chiamato accetta l’eredità (tacitamente o espressamente), egli non sarà più “chiamato” ma diventa erede a tutti gli effetti e non ha più il diritto di rinunciare all’eredità: una volta accettata l’eredità non vi si può più rinunciare.

La rinuncia all’eredità minorenni e interdetti

Anche i soggetti legalmente incapaci (minori e interdetti) possono rinunciare. Tuttavia, proprio a causa del loro stato di incapacità, la legge prevede che per rinunciare validamente essi debbano essere rappresentati dal loro rappresentante legale, previa autorizzazione del giudice tutelare.

Nella pratica, fare rinuncia eredità minorenni è abbastanza delicato: occorre farsi assistere da un avvocato e presentare un ricorso al giudice tutelare competente. Il giudice tutelare valuterà i presupposti legali per concedere l’autorizzazione ed emanerà un provvedimento. Ottenuto il provvedimento favorevole si potrà procedere con la dichiarazione di rinuncia che potrà essere ricevuta sia dal notaio sia dal cancelliere del Tribunale territorialmente competente.

Rinuncia eredità termine

Prima di parlare del termine per rinunciare all’eredità, va ribadito che la rinuncia all’eredità presuppone che si sia aperta la successione. Di conseguenza, la rinuncia posta in essere in un momento precedente la morte del de cuius è affetta da nullità perché viola il divieto di patti successori rinunziativi. La rinuncia da parte di Guglielmo all’eredità di Marco, posta in essere prima che Marco sia morto, integrerebbe un patto successorio vietato.

Quanto al termine per rinunciare all’eredità, non è prevista una norma specifica attinente alla prescrizione del diritto di rinunciare all’eredità, essendo unicamente stabilito, in materia di prescrizione del diritto di accettare l’eredità, che il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci.

E’ quindi sufficiente tenere in considerazione il termine di prescrizione del diritto di accettare l’eredità per identificare anche il termine di prescrizione del diritto di rinunciare alla stessa: possiamo affermare che il termine per rinunciare all eredità è dieci anni. Decorso tale termine non avrà più senso rinunciare perché l’eredità comunque non potrà essere accettata.

Errori da non commettere se pensi di rinunciare all’eredità

Discorso diverso dal termine rinuncia eredità è quello relativo alle ipotesi di decadenza dal diritto di rinunciare all’eredità: in tali casi infatti si perde il diritto di rinunciare all’eredità proprio perché la legge prevede che, al verificarsi di determinati comportamenti, il chiamato abbiamo irrevocabilmente accettato l’eredità e quindi è diventato erede a tutti gli effetti.

Si tratta dei casi, molto frequenti nella pratica, di accettazione dell’eredità presunta e sono i seguenti:

  1. Il primo caso in cui il chiamato è considerato «erede puro e semplice» e perde il diritto di rinunciare all’eredità si verifica quando questi si trova nel possesso dei beni ereditari e non redige l’inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell’apertura della successione (tale obbligo è imposto dalla legge).
  2. Altro caso è quello del chiamato all’eredità che abbia «compiuto l’inventario» ma «non abbia ancora» dichiarato se intende accettare o meno l’eredità ad esso devoluta. In questo caso il chiamato ha quaranta giorni per rendere tale dichiarazione; in mancanza, anche qui sarà considerato «erede puro e semplice» e non potrà più rinunciare all’eredità.
  3. Da ultimo, è erede «puro e semplice» e perde il diritto di rinunciare all’eredità il chiamato all’eredità che ha sottratto o nascosto beni ereditari.

La revoca della rinuncia all’eredità

La legge consente al chiamato che abbia rinunciato all’eredità di tornare sui suoi passi e di accettare l’eredità anche dopo avervi rinunciato. Perché si verifichi ciò, è necessario che il rinunciante revochi la rinuncia.

La “revoca” della rinuncia all’eredità può operare solo in presenza dei seguenti presupposti:

– se il diritto di accettare l’eredità non si è prescritto;

– se l’eredità rinunciata non è stata acquisita da un chiamato in subordine.

Per procedere alla revoca della rinuncia all’eredità è sufficiente porre in essere un atto di accettazione espressa oppure un comportamento che implichi accettazione tacita dell’eredità (ad esempio la voltura catastale in proprio favore dei beni facenti parte dell’asse ereditario).

L’impugnazione della rinuncia all’eredità

Il legislatore disciplina espressamente in due fattispecie l’impugnazione dell’atto rinuncia eredità:

– la rinuncia può essere impugnata dal rinunciante stesso, nel caso sia viziata da violenza o dolo, con conseguente annullabilità del negozio di rinuncia;

– la rinuncia può essere inoltre impugnata dai creditori del rinunciante, i quali possono trarre così vantaggio dall’incremento del patrimonio del debitore che consegue dall’accettazione dell’eredità.

L’impugnazione della rinuncia da parte del rinunciante

Può succedere che la dichiarazione con cui il chiamato ha rinunciato al diritto di accettare l’eredità non sia espressione di una sua reale volontà. Questo perché egli può essere stato vittima di violenza o dolo da parte di terze persone oppure, semplicemente, sia incorso in errore nel manifestare la propria volontà.

Orbene, in questi casi la legge consente al chiamato di impugnare l’atto di rinuncia viziato da violenza, dolo o errore, per ottenerne l’annullamento. Perché ciò si possa verificare è necessario che la violenza che subisce il chiamato sia tale da fare impressione sopra una persona sensata e di farle temere di esporre sé o i suoi beni a un male ingiusto e notevole. Quanto al dolo, esso deve consistere in raggiri tali che, senza di essi, il chiamato non avrebbe rinunciato all’eredità. In entrambi i casi è irrilevante la persona da cui provengano la violenza ovvero il dolo, dovendosi – nel caso concreto – fare riferimento solamente allo stato soggettivo del rinunciante.

Si immagini Umberto, chiamato a succedere a Gloria insieme a Chiara, figlia di Gloria: nel caso in cui Umberto riceva minacce da Ernesta (sorella di Gloria non chiamata all’eredità) a seguito delle quali egli ha rinunciato all’eredità, egli può impugnare la rinuncia effettuata.

Per finire, la rinuncia all’eredità è impugnabile per errore ma solo nel caso si tratti di errore che costituisce un vizio nella dichiarazione espressa dal rinunciante, e non nella sua volontà di rinunciare.

L’impugnazione della rinuncia all’eredità da parte dei creditori del rinunciante

I creditori del chiamato (quali ad esempio banche, fornitori o società finanziarie in generale) che rinuncia all’eredità possono essere danneggiati dalla rinuncia effettuata, nel caso in cui l’eredità possa incrementare il patrimonio personale del rinunciante a seguito della accettazione stessa.

Proprio per questo motivo, a tutela delle ragioni dei creditori del chiamato rinunciante, la legge prevede che se qualcuno rinuncia a un’eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare la eredità in nome del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti.

In questo modo la legge fornisce ai creditori del rinunciante un’azione, per effetto della quale questi si possono soddisfare sui beni ereditari, nei limiti dei propri crediti, e ciò anche nel caso in cui tali beni siano stati validamente acquistati dal chiamato in subordine.

Questa azione può essere proposta da tutti coloro che vantano un diritto di credito verso il chiamato al tempo della rinuncia all’eredità.  Ovviamente è necessario che la rinuncia sia dannosa per i creditori ed essi dovranno dimostrare questo requisito al giudice competente. In sostanza i creditori devono fornire la prova in giudizio dell’incapienza del patrimonio personale del chiamato, ai fini dell’adempimento delle obbligazioni assunte, che potrebbero, invece, essere soddisfatte con i beni dell’eredità.

Nella vita di tutti i giorni accade molto di frequente che una persona decida di rinunciare all’eredità nella speranza di riuscire a sfuggire ai creditori. Purtroppo, tale scelta si rivela spesso sbagliata perché i creditori, in virtù del meccanismo spiegato sopra, possono aggredire comunque con successo i beni dell’eredità.

La rinuncia all’eredita parziale è possibile?

Una domanda ricorrente attiene alla possibilità di una rinuncia parziale eredità. La risposta in questo caso  è negativa. La legge vieta espressamente la rinuncia parziale all’eredità. La rinuncia parziale all’eredità è insanabilmente nulla e ciò vale anche per l’accettazione dell’eredità.

Questo divieto infatti è espressione del principio generale per cui l’accettazione dell’eredità costituisce un atto di adesione alla chiamata ereditaria (cioè all’offerta del patrimonio ereditario): al chiamato non è consentito di limitare gli effetti di tale adesione scegliendo quanto acquistare e quanto rifiutare, in quanto la chiamata implica l’offerta dell’eredità considerata nella sua interezza. L’unica deroga a tale principio è data dalla possibilità di limitare la propria responsabilità mediante l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

Rinuncia all’eredità: casi particolari

Rinuncia eredità automobili

Accade spesso che il de cuius lasci anche un veicolo tra i beni dell’eredità e molto spesso la persona che intende rinunciare all’eredità pensa che sia sufficiente rottamare il veicolo per essere considerata rinunciate senza alcun problema. Il punto è che secondo una parte della giurisprudenza anche la semplice rottamazione può integrare un’ipotesi di accettazione tacita. Esiste quindi il rischio che un creditore si faccia avanti per soddisfare le proprie pretese sul patrimonio del chiamato.

Per evitare ciò occorre procedere con istanza al Tribunale affinché nomini un curatore di eredità giacente che si occuperà di gestire il veicolo (magari rottamandolo o trasferendolo presso un deposito). Successivamente, per evitare che venga ancora richiesto il bollo auto, il rinunciatario potrà presentare al Pra, ai soli fini fiscali, una pratica di perdita di possesso per rinuncia all’eredità indicando gli estremi dell’atto depositato in Tribunale.

Rinuncia eredità polizza vita

Può accadere che un chiamato rinuncia all’eredità ma nel contempo sia beneficiario di una polizza vita stipulata dal defunto. Può l’assicurazione rifiutare il pagamento? No, essere contemporaneamente chiamato all’eredità (a cui si rinuncia) ma anche beneficiario di una polizza sulla vita non legittima il rifiuto della prestazione da parte della compagnia di assicurazioni.

Il diritto del beneficiario al pagamento dell’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione è un diritto autonomo ed è estraneo alle regole della successione.

Il beneficiario acquista il diritto al pagamento dell’indennizzo in base al contratto di assicurazione che è estraneo alla successione (salvo lesione della quota di legittima relativa ai premi pagati o versati).

Conclusioni

Decidere se accettare o meno un’eredità può essere cosa non facile specie se si tiene conto che all’eredità possono avere interesse altri soggetti, tra cui i creditori del chiamato o quelli del de cuius.

Proprio per questa ragione è sempre consigliabile confrontarsi con professionisti qualificati per fornire assistenza in merito a problematiche successorie.

Su queste tematiche il nostro Studio Legale opera ormai da anni e proprio in virtù dell’esperienza maturata, siamo in grado di offrire assistenza e consulenza, online o in presenzain tutta Italia.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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