avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Eredità in Svizzera: cosa devono sapere i cittadini italiani

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avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Eredità in Svizzera: cosa devono sapere i cittadini italiani

Sei un cittadino italiano con beni in Svizzera? O magari vivi in Svizzera da anni e vuoi capire come pianificare la tua successione?

Devi sapere che nel 1868 Italia e Svizzera hanno firmato un Trattato Bilaterale che disciplina ancora oggi le successioni dei cittadini italiani. Questo accordo ottocentesco prevale sul Regolamento Europeo sulle successioni e persino sulle moderne leggi svizzere di diritto internazionale privato.

In pratica questo implica che la successione di un italiano residente in Svizzera potrebbe essere regolata interamente dal Codice Civile italiano, con le sue quote di legittima più rigide e il divieto assoluto di patti successori. Anche se hai vissuto a Zurigo, Lugano o Ginevra per trent’anni.

Ma questa non è l’unica peculiarità della successione ereditaria in Svizzera: la riforma svizzera del 2023 ha ampliato la libertà del testatore riducendo le porzioni legittime dei figli dal 75% al 50%, e ha abolito la quota  obbligatoria in favore dei genitori. 

Ma questi cambiamenti valgono per te?

In questo articolo analizziamo il sistema successorio svizzero, le differenze con quello italiano, la procedura per ottenere il certificato ereditario e le strategie per ottimizzare il trasferimento del patrimonio tra i due Paesi.

Come funziona la successione in Svizzera: le regole base

Il diritto successorio svizzero si basa su due principi: la successione legale, che si applica quando manca un testamento, e la libertà di disporre del proprio patrimonio attraverso testamento o contratto successorio.

Nel 2023 c’è stata, in merito, una riforma che rappresenta un cambio epocale, ampliando tantissimo la libertà del testatore di disporre del proprio patrimonio.

Vediamo come funzionano i due tipi di successione.

La successione senza testamento: chi eredita per legge

In assenza di un testamento o di un contratto successorio, il Codice Civile Svizzero (CCS) stabilisce un ordine gerarchico preciso per la devoluzione del patrimonio, conosciuto come “sistema delle parentele”. Si tratta di un meccanismo gerarchico per cui ogni grado esclude il successivo:

  1. Prima parentela, i discendenti: i figli del defunto ereditano in parti uguali. Se un figlio è premorto, subentrano i suoi discendenti (i nipoti del defunto) per rappresentazione. Questo principio garantisce che il ramo familiare del figlio premorto non venga escluso dall’eredità
  2. Seconda parentela, la stirpe dei genitori: solo in assenza di discendenti, l’eredità passa ai genitori del defunto. Se entrambi sono vivi, ereditano in parti uguali. Se uno è premorto, la sua quota non si accresce all’altro genitore ma passa ai suoi discendenti, cioè ai fratelli e sorelle del defunto
  3. Terza parentela, la stirpe dei nonni: in mancanza di eredi delle prime due parentele, il patrimonio va ai nonni e, se premorti, ai loro discendenti (zii e cugini del defunto).

Il coniuge o partner registrato superstite occupa una posizione privilegiata. Pur non rientrando nelle parentele di sangue, eredita sempre, ma la sua quota varia a seconda degli altri eredi:

  • Con i discendenti: riceve metà dell’eredità
  • Con la stirpe dei genitori: riceve tre quarti
  • Senza eredi delle prime due parentele: eredita l’intero patrimonio

Un punto fondamentale per gli italiani in Svizzera: conviventi e figliastri non hanno diritti ereditari automatici. Anche dopo decenni di convivenza, senza un testamento non ricevono nulla.

La successione testamentaria: l’autonomia del testatore

Il legislatore svizzero concede ampia libertà di disporre dei propri beni per il tempo dopo la morte. Questa autonomia si esercita principalmente attraverso due strumenti: il testamento e il contratto successorio.

Il testamento

Il testamento è un atto unilaterale, personale e sempre revocabile. La legge svizzera prevede tre forme:

  • Testamento olografo: la forma più diffusa. Per essere valido deve rispettare tre requisiti inderogabili: scrittura interamente a mano del testatore, data completa (giorno, mese, anno) e firma. L’assenza di anche uno solo di questi elementi comporta l’invalidità dell’atto. Le regole sono le stesse che si applicano in Italia.
  • Testamento pubblico: offre maggiore sicurezza giuridica. Viene redatto da un notaio o funzionario pubblico (a seconda del cantone) secondo le volontà del testatore, poi letto e firmato alla presenza di due testimoni che non possono essere né parenti né beneficiari. Il notaio ( o funzionario) verifica la capacità di discernimento del testatore e la correttezza formale dell’atto.
  • Testamento orale: forma eccezionale ammessa solo in circostanze straordinarie (pericolo di morte imminente, epidemia, guerra), come per l’Italia. Le volontà devono essere dichiarate a due testimoni che le mettono per iscritto e le consegnano all’autorità giudiziaria. La validità cessa 14 giorni dopo che il testatore riacquista la possibilità di utilizzare le altre forme.

Il contratto successorio

A differenza del testamento, il contratto successorio è un atto bilaterale o multilaterale, stipulato obbligatoriamente davanti a un notaio. Crea un vincolo giuridico tra il disponente e i contraenti, non può essere modificato o revocato unilateralmente ma solo con il consenso di tutti.

È lo strumento ideale per situazioni complesse come la successione aziendale o per formalizzare la rinuncia di un erede alla propria quota di legittima, spesso in cambio di una liquidazione anticipata.

Le porzioni legittime: il limite alla libertà testamentaria

Nonostante l’ampia autonomia concessa, il testatore non può disporre liberamente dell’intero patrimonio. La legge svizzera tutela i familiari più stretti attraverso le porzioni legittime (Pflichtteil in tedesco, réserve héréditaire in francese): quote minime del patrimonio riservate per legge a determinati eredi.

La parte che eccede le porzioni legittime è chiamata quota disponibile, di cui il testatore può disporre liberamente.

La riforma del 2023: più libertà per il testatore

La revisione del diritto successorio entrata in vigore il 1° gennaio 2023 ha modificato profondamente il sistema:

  • Riduzione della legittima dei discendenti: da 3/4 a 1/2 della quota legale. Se prima un padre con due figli poteva disporre liberamente solo di 1/4 del patrimonio, oggi può destinare fino alla metà a chiunque desideri.
  • Abolizione della legittima dei genitori: i genitori non sono più eredi legittimari. In assenza di discendenti, il testatore può escludersi completamente a favore, per esempio, del coniuge o del convivente.
  • Nuove tutele per i contratti successori: è stato introdotto il divieto generale di effettuare donazioni dopo la conclusione di un contratto successorio (eccetto i regali d’uso), per proteggere le aspettative degli eredi contrattuali.

Chiarimenti per coppie in fase di divorzio: il coniuge,  perde la qualità di erede legittimario già all’avvio della procedura di divorzio, non più solo con la sentenza definitiva, in due ipotesi:

  1. Se la procedura è stata introdotta su richiesta comune o continuata conformemente alle disposizioni sul divorzio su richiesta comune;
  2. Se i coniugi hanno vissuto separati per almeno due anni.

Questi cambiamenti rispondono all’evoluzione della società svizzera, dove convivenze e famiglie ricomposte sono sempre più frequenti. La maggiore quota disponibile permette finalmente di tutelare adeguatamente partner non sposati e figliastri, che altrimenti resterebbero esclusi dall’eredità.

La procedura di successione in Svizzera: cosa fare in pratica

La successione si apre automaticamente al momento del decesso, presso l’ultimo domicilio del defunto – proprio come avviene in Italia. La differenza sta nelle autorità competenti, che in Svizzera variano per Cantone: può essere il Giudice di Pace, l’Ufficio Successioni o la Pretura (mentre in Italia è sempre il Tribunale del luogo).

Se esiste un testamento o contratto successorio, questo viene aperto ufficialmente e comunicato a tutti gli interessati. A differenza dell’Italia, dove il notaio pubblica il testamento solo su richiesta degli eredi, in Svizzera l’autorità procede d’ufficio non appena viene a conoscenza del decesso.

Il certificato ereditario: documento essenziale per gli eredi

Il certificato ereditario svizzero è l’equivalente della dichiarazione di successione italiana, ma con una differenza sostanziale: mentre in Italia la dichiarazione ha principalmente valore fiscale, in Svizzera il certificato è il documento che attesta ufficialmente chi sono gli eredi. Senza questo documento, non potrai sbloccare i conti bancari del defunto, vendere immobili o trasferire investimenti.

Per ottenerlo, almeno un erede deve presentare richiesta all’autorità competente, che varia per Cantone:

  • Canton Ticino: la Pretura
  • Canton Zurigo: il tribunale distrettuale
  • Canton Ginevra: un notaio

La documentazione necessaria comprende:

  • Certificato di morte
  • Documenti di stato civile che provano il rapporto di parentela
  • Eventuale testamento o contratto successorio
  • Dichiarazione di non aver rinunciato all’eredità

Tempi e costi: il rilascio richiede da alcune settimane a diversi mesi, a seconda della complessità. I costi variano da poche centinaia a diverse migliaia di franchi, in base al valore dell’eredità e al Cantone. Molto più oneroso rispetto alla dichiarazione di successione italiana, che costa poche centinaia di euro.

La comunione ereditaria: quando gli eredi devono decidere insieme

Come in Italia, dalla morte del testatore fino alla divisione definitiva, tutti gli eredi formano una comunione ereditaria: sono comproprietari dell’intero patrimonio.

In Svizzera però la regola dell’unanimità è ancora più rigida: ogni decisione richiede il consenso di tutti, dal pagamento di una fattura alla vendita di un bene. In Italia, per l’amministrazione ordinaria basta la maggioranza.

Per evitare blocchi, il testatore può nominare un esecutore testamentario nel proprio testamento. Questa figura – che può essere un professionista (avvocato, notaio) o una persona di fiducia – ha poteri più ampi rispetto all’esecutore italiano: amministra l’eredità, paga i debiti, esegue i legati e prepara la divisione secondo le volontà del defunto.

Accettare o rinunciare: le opzioni dell’erede

Ogni erede ha tre mesi dal momento in cui viene a conoscenza della morte (e della sua qualità di erede) per decidere cosa fare. 

In Italia il termine per la rinuncia è di 10 anni, in Svizzera sono solo tre mesi.

  1. Accettazione pura e semplice: come in Italia, l’accettazione può essere espressa o tacita (comportamenti che dimostrano la volontà di accettare). Con l’accettazione, l’erede risponde dei debiti del defunto anche con il proprio patrimonio personale.
  2. Accettazione con beneficio d’inventario: simile al beneficio d’inventario italiano, ma con una differenza procedurale importante: in Svizzera devi richiederlo entro un mese (in Italia hai tre mesi, se in possesso dei beni, altrimenti dieci anni). La tua responsabilità per i debiti sarà limitata a quanto risulta dall’inventario.
  3. Rinuncia all’eredità: se i debiti superano l’attivo, puoi rinunciare formalmente entro tre mesi. In caso di rinuncia da parte dell’erede, la medesima facoltà di rinuncia passa ai suoi eredi.
  4. Liquidazione ufficiale: questo strumento non esiste in Italia. Ogni erede o creditore può chiedere che l’autorità nomini un liquidatore per gestire l’intera successione: inventariare i beni, pagare i debiti e distribuire il residuo, sollevando gli eredi da ogni responsabilità.

Differenza fondamentale con l’Italia: in Svizzera il silenzio equivale ad accettazione. Se non rinunci entro tre mesi, l’eredità si considera automaticamente accettata. In Italia invece il chiamato all’eredità può restare inerte per anni (fino a 10) senza che questo comporti accettazione automatica.

La successione transfrontaliera Italia-Svizzera: il trattato del 1868

C’è un Trattato di Domicilio e Consolare del 1868 tra Italia e Svizzera che ancora oggi disciplina le successioni dei cittadini italiani. Firmato quando l’Italia era appena unita e la Svizzera aveva una struttura completamente diversa, questo accordo prevale su tutte le normative più recenti: la legge svizzera di diritto internazionale privato (LDIP), la legge italiana 218/1995 e persino il Regolamento Europeo sulle successioni del 2012.

L’articolo 17 del Trattato stabilisce che le controversie relative alla successione di un cittadino italiano deceduto in Svizzera sono di competenza del giudice italiano, specificamente, quello dell’ultimo domicilio che il defunto aveva in Italia prima di trasferirsi.

Ma la giurisprudenza, sia svizzera che italiana, ha interpretato questa norma in modo estensivo: non si limita a indicare quale tribunale è competente, ma impone l’applicazione della legge successoria italiana all’intera successione.

Cosa significa concretamente per te

Se sei un italiano residente in Svizzera, anche da decenni, la tua successione sarà regolata dal Codice Civile italiano. Questo comporta conseguenze pratiche enormi:

  • Quote di legittima più rigide: mentre in Svizzera dopo la riforma del 2023 i figli hanno diritto solo al 50% della loro quota legale, in Italia la legittima dei figli può arrivare fino ai 2/3 del patrimonio. I genitori in Svizzera non sono più legittimari, in Italia hanno ancora diritto a 1/3 se non ci sono figli.
  • Divieto assoluto di patti successori: i contratti successori, strumento fondamentale del diritto svizzero per regolare la trasmissione d’impresa o accordi familiari, sono nulli per il diritto italiano. Se hai stipulato un patto successorio davanti a un notaio svizzero, potrebbe non avere alcun valore.
  • Impossibilità di scegliere liberamente la legge applicabile: mentre un cittadino svizzero può scegliere se applicare la legge del proprio paese o quella di residenza, per gli italiani il Trattato del 1868 non lascia margini di manovra.

Le strategie possibili per gli italiani in Svizzera

Nonostante questi vincoli, esistono alcune possibilità per ottimizzare la pianificazione successoria:

  • La professio iuris (scelta della legge): la legge svizzera (art. 90 cpv. 2 LDIP) permette a uno straniero domiciliato in Svizzera di sottoporre la propria successione alla legge nazionale tramite testamento. Per un italiano, questa scelta conferma semplicemente quanto già previsto dal Trattato. La possibilità inversa, scegliere la legge svizzera, è giuridicamente controversa e rischia di essere inefficace se lede i diritti dei legittimari italiani.
  • Testamenti separati: per i beni in Italia (soprattutto immobili) e per quelli in Svizzera, è consigliabile redigere due testamenti distinti, ciascuno conforme alla legge del paese dove si trovano i beni. Questa “scissione testamentaria” facilita le procedure in entrambi gli Stati.
  • Pianificazione fiscale accurata: l’Italia applica il principio della tassazione mondiale sui cittadini italiani, quindi tasserà l’intero patrimonio ovunque si trovi. La Svizzera tasserà a livello cantonale gli immobili sul suo territorio. La convenzione contro la doppia imposizione prevede meccanismi di credito, ma serve una pianificazione attenta per non pagare più del dovuto.
  • Donazioni in vita: le donazioni fatte in Svizzera seguono la legge svizzera al momento dell’atto. Possono essere uno strumento per trasferire patrimonio secondo regole più flessibili, ma attenzione: per il diritto italiano potrebbero essere soggette a collazione o riduzione se ledono la legittima.

Un paradosso giuridico che richiede consulenza specializzata

Molti italiani residenti in Svizzera redigono testamenti o stipulano accordi successori credendo di essere soggetti al diritto svizzero. Scoprono solo al momento dell’apertura della successione che quegli atti potrebbero essere inefficaci o addirittura nulli secondo il diritto italiano.

La riforma svizzera del 2023 ha ampliato la libertà di disporre del proprio patrimonio, ma per gli italiani questi benefici potrebbero non applicarsi. Mentre un cittadino svizzero può lasciare metà del patrimonio a chi vuole, un italiano resta vincolato alle quote di legittima più rigide previste dal nostro ordinamento.

Il Trattato del 1868 crea situazioni paradossali: contratti successori stipulati davanti a notai svizzeri che rischiano di essere nulli, quote di legittima che cambiano a seconda della nazionalità, imposte che variano enormemente tra Cantoni .

Per questo, se sei un cittadino italiano con interessi patrimoniali in Svizzera, è fondamentale affidarti a un consulente specializzato in successioni internazionali che conosca sia il diritto italiano che quello svizzero e, soprattutto, le peculiarità del Trattato del 1868.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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