avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Successione impresa agraria e affitto coattivo del fondo in comunione ereditaria

La successione di un'impresa agricola ha una disciplina speciale volta a tutelare la continuità dell'impresa. Approfondisco il tema qui.
successione impresa agraria
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Successione impresa agraria e affitto coattivo del fondo in comunione ereditaria

La successione di un'impresa agricola ha una disciplina speciale volta a tutelare la continuità dell'impresa. Approfondisco il tema qui.

Affrontiamo oggi una problematica molto comune ma ancora poco compresa: la successione del fondo utilizzato dall’impresa agricola (così detta “successione agraria”).

Come sempre, per agevolare la comprensione, partiamo da un caso pratico.

Il caso

Tizio, vedovo, ha due figli: Caio e Sempronio. Tizio, imprenditore agricolo, ha coltivato per tutta la vita un fondo di sua proprietà, producendo ortaggi vari. Negli ultimi anni Tizio era affiancato nell’attività dal figlio più piccolo, Sempronio. Tizio improvvisamente muore. Il terreno utilizzato dall’azienda agricola va ad entrambi i figli, metà ciascuno. Caio, affermato professionista da anni ormai lontano dall’azienda di famiglia, decide di vendere la sua quota di terreno. Sempronio però si oppone, dicendo che egli ha il diritto di continuare a coltivare il terreno nella sua interezza. Chi ha ragione?

La successione agraria

Preciso subito che, nel diritto agrario, la disciplina del fenomeno successorio a causa di morte presenta, rispetto al regime ordinario, importanti differenze imposte per tutelare la continuità dell’impresa agricola.

La successione agraria, infatti, non ha la funzione di garantire la continuità nella titolarità di un patrimonio bensì quella di assicurare la continuità nella titolarità dell’impresa agricola.

In tale ambito la norma di riferimento è costituita, in primo luogo, dall’art. 49 della Legge n. 203 del 3 maggio 1982, il quale al I comma prevede che

In caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento dell’apertura della successione, risultino avere esercitato e continuino ad esercitare su tali fondi l’attività agricola in qualità di imprenditori a titolo principale ai sensi dell’art. 12 legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse. Il rapporto di affitto che così si instaura tra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge, con inizio dalla data di apertura della successione”.

In altre parole, questa disposizione prevede la costituzione coattiva di un rapporto di affitto agrario, posto che l’erede coltivatore diretto o imprenditore agricolo diviene per legge affittuario dei fondi di proprietà della comunione ereditaria per un periodo di 15 anni, corrispondenti alla durata legale minima dei contratti di affitto di fondi rustici prevista dall’art. 1 della Legge n. 203/1982.

E’ evidente come, con tale previsione normativa, il legislatore del 1982 abbia inteso assicurare, anche dopo la morte dell’imprenditore agricolo e per un periodo di almeno 15 anni, l’integrità e la continuità dell’azienda agricola. In questo modo prevale l’interesse alla continuità di gestione ed alla conservazione dell’azienda su quello dei singoli coeredi a che non vi sia una disparità di trattamento tra di loro.

Quando si verifica l’affitto coattivo

Affinché possa instaurarsi automaticamente un rapporto di affitto agrario è necessario che, a favore dell’avente diritto, ricorrano tutti i presupposti soggettivi previsti dall’art. 49 della Legge n. 203/1982. Questi sono: la qualità di erede e il fatto di avere esercitato e di continuare ad esercitare attività agricola in qualità di imprenditore agricolo professionale (IAP) o di coltivatore diretto sui fondi di proprietà di colui della cui successione si tratta (Tizio nel nostro caso) al momento dell’apertura della successione

Con riferimento a tale ultimo requisito la Corte di Cassazione ha precisato che l’art. 49 della Legge n. 203/1982 può trovare applicazione solo nei confronti dei familiari eredi che prima della morte di colui della cui successione si tratta esercitavano la loro attività agricola in forza di un rapporto di fatto o di un rapporto del quale la morte abbia determinato lo scioglimento (a titolo di esempio società, associazione in partecipazione con apporto di lavoro).

Pertanto, sono esclusi quegli eredi che esercitavano l’attività di conduzione o coltivazione del fondo in virtù di un regolare contratto di affitto agrario, posto che, in tale caso, l’erede stesso, in qualità di concessionario per contratto continua ad usufruire del godimento del fondo rustico ai sensi della disposizione contenuta nel III comma del medesimo articolo, secondo cui i contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente.

Cosa succede una volta decorsi i 15 anni di affitto coattivo

Altra norma di riferimento in materia di successione agraria è costituita dall’art. 4 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994.

Tale disposizione prevede che gli eredi considerati affittuari, ai sensi dell’art. 49 della Legge n. 203/1982, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all’acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli altri annessi rustici.

La norma in esame, pertanto, consente agli eredi considerati affittuari per legge di acquistare coattivamente, alla scadenza dei 15 anni, la proprietà dei fondi rustici, ivi comprese le quote di spettanza degli altri coeredi, i quali nulla possono fare per evitarlo.

Perché possa darsi corso all’acquisto coattivo dei fondi rustici è necessario che ricorrano i requisiti previsti dall’art. 4, II comma, della Legge n. 97/1994, ossia che l’affittuario non abbia venduto o donato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a Lire 500.000 (cifra da calcolare in euro) e che il fondo per il quale si intende esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente già posseduti, non superi il triplo della capacità lavorativa sua e della sua famiglia e di essersi obbligati a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni.

Solo in assenza di uno di tali presupposti gli altri coeredi possono opporsi all’acquisto coattivo anche delle loro porzioni dei fondi rustici facenti parte della comunione ereditaria da parte del coerede affittuario ex art. 49 legge n. 203/1982.

Il coerede affittuario che intenda avvalersi del diritto all’acquisto coattivo della proprietà dei fondi rustici previsto dall’art. 4 della Legge n. 97/1994 è tenuto, a notificare agli altri coeredi, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto ed a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto ed a versare il prezzo di acquisto entro tre mesi dall’avvenuta notificazione della dichiarazione. Tale prezzo sarà determinato, con riferimento ai terreni, dal Valore Agricolo Medio (facilmente individuabile cliccando qui). Con riferimento alle scorte, pertinenze ed altri annessi rustici, sarà invece determinato dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura o dall’organo regionale corrispondente.

Conclusioni

In conclusione, per tornare al nostro caso, Sempronio potrà legittimamente opporre a Caio il suo diritto alla costituzione dell’affitto sul fondo ove egli esercitava attività di imprenditore agricolo /coltivatore diretto alla morte del padre. Da parte sua, Caio, per evitare che ciò avvenga, dovrà cercare di dimostrare che Sempronio, alla morte del padre, non esercitava attività di imprenditore agricolo né di coltivatore diretto.

Come avrai certamente compreso la gestione della successione ereditaria nei rapporti agrari può essere molto complessa. Le situazioni che si possono creare e gli interessi i gioco possono essere i più disparati e, per questo, vanno gestiti con particolare tutela. 

Da un lato c’è chi ha necessità di continuare la coltivazione del fondo, dall’altro chi invece ha tutto l’interesse a vendere o comunque ad avere il terreno libero. Vi potrebbe poi essere chi ha interesse a recuperare un credito nei confronti del del de cuius o dell’ erede e vuole che la situazione venga accertata il prima possibile così da poter agire per recuperare il credito senza troppi problemi.

Il nostro studio legale è specializzato in diritto delle successioni e opera da anni i questa difficile e complessa materia, assistendo eredi, legatari, donatari e creditori in tutta Italia. Grazie agli strumenti tecnologici di cui disponiamo, offriamo anche un servizio consulenziale, online o in presenza, superiore  a quello che ci si può aspettare da un avvocato inteso nel senso tradizionale del termine.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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