I testamenti speciali sono una categoria particolare di atti di ultima volontà, previsti dal codice civile per situazioni eccezionali in cui il testatore si trova nell’impossibilità di seguire le forme ordinarie. Queste forme alternative di testamento rispondono all’esigenza di garantire a tutti la possibilità di disporre dei propri beni anche in circostanze straordinarie.
Per la legge italiana, affinché un testamento sia valido, occorre che rispetti particolari forme scritte. Queste regole hanno la funzione di garantire che il testatore presti massima attenzione all’atto compiuto e non detti le sue volontà in modo avventato. Inoltre, queste regole servono a favorire la dimostrazione dell’autenticità del testamento stesso in caso di contestazione.
Tuttavia, queste esigenze devono essere conciliate con quella – per certi versi opposta – di permettere a chi si trovi in condizioni particolari, che mettano a rischio la sua vita e non gli permettano di rivolgersi a un notaio, di disporre dei suoi beni in modo rapido e senza l’impiego di gravose formalità.
Ecco perché esistono i “testamenti speciali”, veri e propri testamenti pubblici, che però possono essere redatti senza rispettare tutte le particolari formalità richieste dalla legge proprio quando il testatore si trovi in circostanze davvero particolari.
In questo articolo ti spiego quali sono i testamenti speciali e quando e come si possono utilizzare.
Caratteristiche uniche dei testamenti speciali
Prima di iniziare, devi sapere che i testamenti speciali hanno caratteristiche uniche che li differenziano dalle altre tipologie di testamento previste dalla legge (testamento pubblico, testamento olografo e testamento segreto).
I testamenti speciali possono essere impiegati solo in particolari circostanze previste dalla legge. Sebbene ai fini della dimostrazione della loro autenticità siano assimilabili al testamento pubblico redatto da un notaio, i testamenti speciali possono essere ricevuti da Pubblici Ufficiali diversi dal notaio. Infine, come vedremo più avanti, i testamenti speciali hanno durata limitata in quanto, decorsi tre mesi dal ritorno a situazione di normalità, non potranno produrre effetti se il testatore non li ripete in forma ordinaria.
Circostanze per la redazione di un testamento speciale
Come ti dicevo, il testamento speciale, con valore di atto pubblico, può essere redatto in circostanze davvero particolari tali per cui sia impossibile per il testatore potersi recare da un notaio. Si può redigere testamento speciale allorquando vi sia una emergenza pandemica oppure calamità pubbliche (terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche). Ancora, si può fare ricorso al testamento speciale allorquando si stia viaggiando a bordo di una nave o di un aereo. Infine, è possibile fare testamento speciale tutte le volte che ci si trovi impegnati in zone di operazioni belliche.
Il nostro codice civile prevede tre tipi di testamento speciale:
1) il testamento redatto in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni (disciplinato dall’art. 609 c.c.);
2) il testamento a bordo di nave (disciplinato dall’art. 611 c.c.) o aeromobile (disciplinato dall’art. 616 c.c.);
3) il testamento di militari e assimilati che si trovino in zone di operazioni belliche o siano prigionieri del nemico (ai sensi dell’art. 617 c.c.).
Chi può ricevere un testamento speciale
Il testamento speciale, di solito, può essere ricevuto da pubblici ufficiali o da ministri del culto (sacerdoti o figure equiparate). Per esempio, a bordo della nave o dell’aereo il testamento speciale può essere ricevuto dai rispettivi capitani. In caso di calamità pubblica, il testamento può essere ricevuto dal Sindaco, dal Giudice di Pace o anche dal Ministro del Culto (il sacerdote per intenderci).
Tipologie di testamenti speciali
Come anticipavo, il nostro codice civile prevede tre tipi di testamento speciale: il testamento redatto in occasione di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, il testamento a bordo di nave (disciplinato dall’art. 611 c.c.) o aeromobile (disciplinato dall’art. 616 c.c.), il testamento di militari e assimilati che si trovino in zone di operazioni belliche o siano prigionieri del nemico (ai sensi dell’art. 617 c.c.).
Come detto, si tratta di testamenti assimilabili, quanto all’efficacia probatoria, al testamento pubblico. Questo perché redatti comunque da Pubblici Ufficiali in presenza di testimoni.
Testamento redatto in occasione di malattie contagiose o calamità pubbliche
La prima ipotesi che vado ad affrontare è quella in cui il testamento è redatto durante il diffondersi di un’epidemia o di una calamità (come, ad esempio, un’ inondazione o un terremoto) o in seguito a un infortunio caratterizzato dalla particolare gravità, nonché imprevisto.
Questa particolare tipologia di testamento è disciplinata dall’art. 609 c.c., il quale prevede che il testamento possa essere ricevuto, oltre che da un notaio, anche dal Giudice di pace del luogo, dal Sindaco o da chi ne fa le veci, oppure da un Ministro di culto e che per ricevere tale testamento è necessaria la presenza di due testimoni.
A differenza di quanto avviene per il testamento pubblico, in questo caso sono testimoni idonei coloro che abbiano compiuto i sedici anni di età.
Testamento fatto a bordo di una nave o di un aereo
Si può ricorrere al testamento speciale allorquando il testatore stia effettuando un viaggio a bordo di una nave oppure di un aereo. Questa tipologia di testamento è disciplinata dall’art. 611 c.c. il quale prevede che durante il viaggio per mare il testamento può essere ricevuto a bordo della nave dal comandante di essa. Invece, per quanto concerne il testamento a bordo di aeromobile la legge ci dice che al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le stesse regole previste per il testamento che si fa a bordo di una nave. Anche qui, il testamento deve essere ricevuto dal comandante dell’aeromobile.
Non c’è distinzione circa la durata del viaggio: potrebbe disporre dei suoi beni mediante un testamento speciale anche colui che si trovi su di un traghetto per raggiungere un’isola, magari in meno di un’ora, purché la nave o l’aereo si trovino in movimento.
Anche nel caso di testamento sulla nave o sull’aereo è necessaria l’assistenza di due testimoni (scelti indifferentemente tra passeggeri ed equipaggio) i quali devono aver raggiunto la maggiore età.
Questa tipologia di testamento prevede il rispetto di alcune formalità:
- deve innanzitutto redatto in duplice originale, affinché uno degli esemplari possa essere conservato tra i documenti di bordo;
- deve essere annotato sul giornale di bordo, ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d’equipaggio;
- a seguito dell’approdo della nave (o dell’atterraggio dell’aereo) deve essere consegnato all’Autorità Marittima (o Aeronautica) locale, che deve redigere un apposito verbale di consegna; nel caso in cui, la nave o l’aeromobile arrivi all’estero, poi, il testamento deve essere consegnato all’Autorità Consolare del luogo;
- Al ritorno della nave o dell’aereo nello Stato, i due originali del testamento, devono essere consegnati all’Autorità Marittima ( o Aeronautica) locale insieme con la copia della predetta annotazione.
Insomma, il testamento ricevuto a bordo di una nave o di un aereo presenta non pochi formalismi che devono essere puntualmente rispettati per la validità del testamento.
Testamento militare
L’ultima ipotesi di testamento speciale si riferisce, infine, al testamento di militari o assimilati, che si trovino in zone belliche o siano prigionieri di guerra; in queste ipotesi, in considerazione della peculiare situazione di difficoltà in cui si trova il testatore, esso può essere ricevuto da un ufficiale militare, da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa in presenza di due testimoni; al riguardo, dispone, infatti, l’art. 617 c.c. che: «Il testamento dei militari e delle persone al seguito delle forze armate dello Stato può essere ricevuto da un ufficiale o da un cappellano militare o da un ufficiale della Croce Rossa, in presenza di due testimoni; esso deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni. Se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione». A seguito della redazione di un siffatto testamento, esso deve essere trasmesso all’archivio notarile di competenza, in base al luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore, mediante l’intermediazione del quartiere generale a cui fa capo il militare (o assimilato) e del Ministero competente: dispone, infatti, l’art 617, comma 2, c.c. che: «il testamento deve essere al più presto trasmesso al quartiere generale e da questo a Ministero competente, che ne ordina il deposito nell’archivio notarile del luogo del domicilio o dell’ultima residenza del testatore»
Validità e limiti dei testamenti speciali
Tutti questi testamenti hanno un’efficacia temporanea, strettamente connessa con la peculiare situazione in cui si trova il testatore al momento della predisposizione dell’atto di ultima volontà: la legge prevede un termine di efficacia di tre mesi dal ritorno alla situazione normale, dopodiché il testamento deve essere ripetuto in forme ordinarie, o non potrà produrre effetti.
Questo aspetto è molto importante perché non si tratta di un testamento nullo per cui chi è interessato alla successione potrebbe comunque dare esecuzione spontaneamente alle volontà in esso contenute, oppure confermarle, sanando, in qualche modo, la nullità.
Se decorsi tre mesi non viene fatto un testamento “normale”, sarà come se il testamento speciale non fosse mai esistito e potrebbero verificarsi situazioni che vanno a complicare particolarmente l’eredità.
Per esempio, se con questo testamento era stato revocato un precedente testamento olografo, questo testamento revocato rivivrà e sarà come se la revoca non ci fosse mai stata.
Come redigere un testamento speciale: guida e consigli
Il testamento speciale può essere un’alternativa necessaria nelle particolari situazioni che ho indicato sopra. Tuttavia, anche in caso di emergenza, è sempre opportuno farsi trovare preparati ed aver ben chiaro quali siano le volontà da manifestare e, soprattutto, come manifestarle. Come avrai capito, il testamento speciale, sebbene assimilabile al testamento pubblico, non viene redatto alla presenza di un professionista come il Notaio, in grado di fornire consigli e redigere il testamento in modo corretto evitando possibili impugnazioni. Per questo motivo, è bene sempre pianificare la propria successione per tempo ed in modo chiaro di modo che, ove dovesse sorgere la necessità, si possa fare uso efficace del testamento speciale.
Se ti interessa approfondire l’argomento clicca sul bottone qui in basso per contattarmi.