avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Testamento americano con beni immobili in Italia

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Articolo di Antonio Strangio

Testamento americano con beni immobili in Italia

“Italiani popolo di emigranti”: questa frase rappresenta perfettamente il grande esodo di milioni di italiani nel corso del ‘900, che hanno lasciato il loro paese alla volta degli Stati Uniti.

Molti di loro hanno mantenuto forti legami con l’Italia, possedendo ancora beni immobili nel loro paese d’origine.

Ma cosa succede quando un cittadino italiano residente negli Stati Uniti muore e lascia delle proprietà sia negli Stati Uniti che in Italia?

Il Tribunale di Catanzaro ha recentemente emesso una sentenza (n. 1356/2022) con la quale vengono risolte importanti questioni riguardo alla successione ereditaria di una persona con doppia cittadinanza e proprietaria di benI immobili nei due Paesi.

Il caso: testamento californiano a erede italiana

Una signora italiana, con doppia cittadinanza, residente in USA da oltre 50 anni, che chiamerò Melania, muore in California lasciando un testamento redatto in California con cui lascia tutti i propri beni immobili alla sorella che vive in Italia.

Come anticipato, i beni si trovano sia in Italia che in USA.

La signora deceduta aveva due figli i quali, sentendosi lesi dalla scelta fatta dalla madre di lasciare tutti gli immobili alla zia, decidono di intentare una causa in Italia per ottenere la quota legittima che, secondo la legge italiana, spetterebbe ai figli.

La zia si difende, affermando, in primo luogo, che la successione debba essere regolata secondo le leggi della California (che non prevede il diritto alla quota legittima) e che il caso debba essere deciso dalla Corte Californiana e non dal Tribunale Italiano.

Chi è il giudice competente a decidere?

Dunque, la prima fondamentale questione da risolvere per il Tribunale di Catanzaro è comprendere se a decidere la questione debba essere il giudice italiano o quello della California.

Ritiene il Tribunale di Catanzaro che per risolvere la questione deve applicarsi il Regolamento Europeo n. 650/2012 che disciplina in modo uniforme di tutti gli aspetti di diritto internazionale privato inerenti alla materia successoria e valevole come normativa di diritto internazionale privato per tutti i paesi dell’Unione Europea con il conseguente effetto di sovrapporsi e sostituirsi alle leggi nazionali. 

Disciplina, quella del Regolamento n. 650/2012, che ha carattere universale (art. 20) e, pertanto, non soggiace ad alcuna limitazione applicativa. Il Regolamento deve sempre essere applicato dai giudici dei paesi europei anche quando sono chiamati a regolare una situazione successoria non europea.

Per capirci: se al giudice Italiano viene sottoposta una questione successoria ove tocca capire se deve decidere il giudice di Cuba o quello Italiano (si pensi al caso di una successione residente estero), si dovrà applicare il Regolamento 650/2012 perché la causa è instaurata in Europa. Diversamente, se la causa viene incardinata a Cuba, non dovrà applicarsi il Regolamento 650/2012 perché Cuba, come noto, non è in Europa. 

Ma veniamo al sodo e torniamo al caso deciso dal Tribunale di Catanzaro.

Secondo il giudice la controversia relativa alla successione della Sig.ra Melania è competenza della giurisdizione americana. 

Le ragioni della decisione risiedono sempre nelle norme contenute nel Regolamento 650/2012.

L’art. 4 del Regolamento stabilisce che il criterio principale per indivduare chi sia il giudice competente a decidere è quello della residenza abituale della persona della cui eredità si tratta.

Nel caso della signora Melania è stato dimostrato che questa risiedeva in Usa da oltre 50 anni e non è stato invece dimostrato che questa avesse collegamenti più stretti con l’Italia.

Dunque, il Tribunale di Catanzaro “si spoglia” del potere di decidere circa la successione estero e rimanda le parti, eventualmente, davanti al giudice americano. 

Chi decide sulla divisione degli immobili situati in Italia?

La questione non finisce qui.

Gli eredi della Signora Melania hanno anche chiesto al Giudice Italiano di disporre la divisione dei beni immobili situati in Italia. 

Il Tribunale di Catanzaro, diversamente da quanto già ritenuto rispetto all’intera vicenda successoria, ritiene di essere competente a decidere relativamente alla domanda di divisione avanzata sui beni immobili che si trovano in Italia. 

Perché? 

Provo a fornire una spiegazione in modo semplice: il Regolamento Europeo n. 650/2012(quello di prima) stabilisce che la legge applicabile è quella del Paese in cui il soggetto aveva la residenza abituale e che ciò vale anche quando detta legge non sia quella di uno Stato membro.

Nel caso della Signora Melania, la legge applicabile è quella Americana poiché ella era stabilmente residente in America. 

La legge americana prevede che per le controversie aventi a oggetto beni immobili sia competente il giudice del luogo ove i beni si trovano e sia applicabile alla causa la legge del medesimo luogo (dove si trovano i beni immobili).

In sostanza, per la legge americana, se c’è una successione immobile estero si apre una sorta di “doppia successione”: alle causa relative alla successione di un immobile all’estero si applicherà la legge di quel Paese e giudicherà il giudice di quel luogo, mentre quella americana regolamenterà la successione relativa al patrimonio composto da beni mobili e beni immobili situati in America.

Tornando al nostro caso: sulla divisione del bene immobile situato in Italia e rientrante nell’eredità della Sig.ra Melania si dovrà applicare la legge italiana e dovrà essere il giudice italiano a decidere.

Dunque, il Tribunale di Catanzaro, relativamente a questa specifica questione, ha disposto la prosecuzione del processo in Italia.

Conclusioni sulla successione fondata su testamento americano con beni in Italia

Ci troviamo spesso ad assistere cittadini italiani residenti all’estero o cittadini stranieri con interessi in Italia. Quando si verificano casi di successione con immobile estero è sempre molto importante, in caso di contenzioso, comprendere chi sia il giudice competente a decidere la causa. Il rischio è quello di iniziare una causa, sostenendo tutti i costi necessari, e ottenere dopo molto tempo un provvedimento in cui il giudice dichiara di non essere competente a decidere, a volte anche condannando la parte che ha iniziato la causa a pagare le spese del processo sostenute dall’altra parte. 

Il mio consiglio è quello di chiedere sempre un parere preliminare a un professionista esperto in materia di successioni internazionali prima di iniziare un contenzioso.

Se ti trovi alle prese con problemi relativi a successioni nazionali o internazionali, contattami cliccando sul bottone qui in basso.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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