avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Testamento nuncupativo: cos’è e perché non è valido in Italia

testamento nuncupativo
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Testamento nuncupativo: cos’è e perché non è valido in Italia

Le disposizioni testamentarie rappresentano uno degli strumenti più importanti per garantire che i nostri beni vengano distribuiti secondo le nostre volontà dopo la morte. Ma cosa succede quando queste volontà vengono espresse solo verbalmente, senza essere messe per iscritto? Entriamo nel mondo del testamento nuncupativo, una forma testamentaria che solleva importanti questioni giuridiche.

Che cos’è il testamento nuncupativo

Il testamento nuncupativo è semplicemente un testamento espresso a voce. Invece di scrivere le proprie volontà su carta, come nel testamento olografo, o davanti a un notaio, come nel testamento pubblico, la persona dichiara oralmente come vuole che vengano distribuiti i suoi beni dopo la morte.

Si tratta, in sostanza, di una dichiarazione verbale con cui una persona esprime le proprie volontà circa la destinazione dei propri beni dopo la morte, generalmente alla presenza di testimoni.

In pratica, è come se una persona dicesse: Lascio la mia casa a mio figlio e i miei risparmi a mia figlia senza mai mettere queste volontà per iscritto, magari confidandole a parenti o amici.

Il problema principale di questa forma testamentaria e che non lascia traccia materiale della volontà del defunto, se non nella memoria di chi ha assistito alla dichiarazione. 

 Ed è proprio questa caratteristica a rappresentare il suo principale problema giuridico.

Origini storiche e significato del termine

Il termine “nuncupativo” ha origini antiche e deriva dal latino “nuncupare”, che significa dichiarare pubblicamente. Nell’antica Roma, questa forma di testamento era riconosciuta e prevedeva una cerimonia formale davanti a testimoni.

Oggi, sebbene il testamento orale sia ancora ammesso in alcuni Paesi in circostanze eccezionali, come emergenze o pericolo di vita imminente, la maggior parte degli ordinamenti giuridici moderni privilegia le forme scritte, proprio per garantire maggiore certezza e sicurezza.

Capire che il testamento orale non è valido in Italia è fondamentale per chiunque voglia assicurarsi che le proprie volontà vengano rispettate dopo la morte. Nei prossimi paragrafi, analizzeremo più approfonditamente questo tema e vedremo quali alternative valide esistono per garantire che i nostri desideri vengano rispettati.

Validità del testamento nuncupativo nell’ordinamento italiano

In Italia, il testamento nuncupativo non è valido e non produce effetti legali. Il nostro Codice Civile è molto chiaro su questo punto: riconosce solo tre forme ordinarie di testamento (olografo, pubblico e segreto) eni testamenti speciali in circostanze particolari.

La legge italiana richiede che il testamento sia sempre in forma scritta, senza eccezioni. Questo significa che le volontà espresse solo verbalmente, anche se davanti a testimoni, non hanno alcun valore legale quando si tratta di decidere come distribuire l’eredità.

Questa rigidità ha l’obiettivo per proteggere la vera volontà del defunto. Senza un documento scritto, sarebbe troppo facile per chiunque affermare che il defunto aveva espresso volontà diverse, aprendo la porta a possibili frodi e interminabili controversie tra gli eredi.

Il dibattito tra nullità e inesistenza giuridica

Le norme del nostro Codice Civile sono rigide in materia di forma testamentaria, ma attorno al tema del testamento verbale, si sono sviluppati dibattiti dottrinali e pronunce giurisprudenziali che meritano un’attenta analisi. La questione centrale ruota attorno alla qualificazione giuridica esatta di questa forma testamentaria e alle conseguenze pratiche che ne derivano: il testamento nuncupativo è semplicemente nullo, cioè esiste come atto ma non produce effetti, o è addirittura giuridicamente inesistente, come se non fosse mai stato formulato?

La differenza può sembrare sottile, ma ha conseguenze pratiche rilevanti. Se consideriamo il testamento orale semplicemente nullo, potrebbe in teoria essere “sanato” in alcuni casi. Se invece lo consideriamo inesistente, nessuna forma di recupero sarebbe possibile.

La mancanza assoluta della forma scritta porta la dottrina e la giurisprudenza prevalenti a qualificare il testamento meramente orale come inesistente, proprio perché privo della forma minima richiesta per la sua stessa venuta a esistenza giuridica.

L’art. 606 c.c., che elenca le cause di nullità del testamento per difetti di forma, non menziona la mancanza assoluta di scrittura, il che rafforza la tesi dell’inesistenza giuridica. Questo significa che un testamento puramente verbale non è considerato un testamento “difettoso”, ma piuttosto un non-testamento agli occhi della legge italiana.

Questa distinzione diventa fondamentale quando consideriamo la possibilità di “salvare” testamenti formalmente invalidi attraverso strumenti previsti dal nostro ordinamento, in particolare l’articolo 590 del Codice Civile.

L’articolo 590 c.c. e la conferma del testamento nullo

L’articolo 590 del Codice Civile offre un meccanismo per “convalidare” testamenti tecnicamente nulli, portando molti a chiedersi: “Se tutti gli eredi sono d’accordo, non possono semplicemente decidere di rispettare le volontà orali del defunto?” Per rispondere a questa domanda, dobbiamo prima comprendere il funzionamento e i limiti di questa norma.

La ratio della norma sulla conferma delle disposizioni testamentarie

L’articolo 590 del Codice Civile stabilisce un principio semplice ma importante: chi conosce il motivo di nullità di un testamento ma decide comunque di rispettarlo, non può poi tornare indietro e contestarlo.

In parole più semplici, se un erede sa che il testamento ha un difetto formale ma sceglie di eseguirlo lo stesso, non potrà successivamente cambiare idea e impugnarlo.

Questa regola esiste per un motivo pratico: permettere agli eredi di rispettare la vera volontà del defunto anche quando espressa in modo non perfettamente conforme alla legge, evitando così controversie inutili.

Applicabilità dell’art. 590 al testamento nuncupativo

Il vero nodo della questione è: può questa norma “salvare” anche un testamento completamente orale? La risposta dipende direttamente dalla qualificazione giuridica che diamo al testamento nuncupativo.

Se lo consideriamo semplicemente nullo, l’art. 590 potrebbe teoricamente applicarsi. Se invece lo consideriamo giuridicamente inesistente, come sostiene la dottrina prevalente, allora l’art. 590 non può applicarsi, poiché presuppone l’esistenza di una disposizione testamentaria, seppur viziata.

In altri termini, se il testamento orale è inesistente, esso non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 590 c.c., che presuppone una disposizione “nulla” ma comunque riconducibile alla volontà del testatore.

Nella pratica forense, noi avvocati sconsigliamo generalmente di tentare la strada della conferma di un testamento puramente orale per diversi motivi:

  • Non c’è alcuna certezza giuridica che la conferma funzioni per il testamento orale
  • Il rischio di controversie future rimane alto, poiché altri eredi potrebbero sostenere versioni diverse delle volontà orali
  • Anche se tutti gli eredi sono inizialmente d’accordo, uno di loro potrebbe cambiare idea in seguito
  • Si aggiungono le evidenti difficoltà probatorie nel ricostruire con certezza la volontà orale del defunto

Se, nonostante i rischi, si volesse tentare la strada della conferma, occorre sapere che:

  1. Tutti gli eredi legittimi dovrebbero partecipare alla conferma
  2. Sarebbe necessario documentare con precisione quali siano state le esatte volontà orali del defunto
  3. La conferma dovrebbe essere fatta davanti a un notaio per darle maggiore stabilità

I problemi principali rimangono comunque:

  • Come dimostrare con certezza cosa abbia realmente detto il defunto?
  • Come gestire versioni contrastanti tra diversi testimoni?
  • Come proteggere eredi vulnerabili da possibili manipolazioni?

Un caso interessante: nella recente ordinanza n. 10065 del 28 maggio 2020, la Cassazione ha affrontato un caso di testamento con firma falsa, e ha stabilito che l’articolo 590 può applicarsi solo quando esiste una disposizione “riconducibile alla volontà del defunto”. I giudici non hanno preso una posizione definitiva sul testamento orale, ma hanno sottolineato che la questione è ancora molto dibattuta tra gli esperti.

Quindi, sebbene esista uno spiraglio teorico, nella pratica è estremamente rischioso fare affidamento sulla possibilità di validare un testamento puramente orale. La soluzione più sicura resta sempre quella di redigere un testamento scritto, anche nella forma più semplice dell’olografo.

Testamento orale con testimoni: ha validità?

La presenza di testimoni durante l’espressione orale delle ultime volontà è spesso considerata un elemento che potrebbe rafforzare il valore di un testamento nuncupativo. Ci si chiede frequentemente se la testimonianza di persone presenti alla dichiarazione verbale del testatore possa in qualche modo conferire validità giuridica a queste disposizioni.

La risposta, nell’ordinamento italiano, è negativa. La presenza di testimoni non conferisce validità al testamento orale. Il nostro sistema giuridico non riconosce eccezioni alla regola che richiede la forma scritta per il testamento, nemmeno quando numerosi testimoni affidabili possano confermare le dichiarazioni del defunto.

Anche se i testimoni fossero concordi nel riferire esattamente le stesse volontà espresse dal defunto, questo non trasformerebbe il testamento orale in un atto giuridicamente valido. La testimonianza può avere valore probatorio in molti ambiti del diritto, ma non può sostituire i requisiti formali tassativamente previsti per gli atti testamentari.

Il testamento nuncupativo negli ordinamenti stranieri

A differenza dell’Italia, alcuni ordinamenti stranieri riconoscono validità a forme testamentarie orali o d’emergenza, seppur con limitazioni e solo in circostanze particolari. Questa diversità riflette differenti tradizioni giuridiche e il tentativo di bilanciare l’esigenza di certezza formale con la volontà di rispettare le ultime volontà espresse in situazioni eccezionali

Paesi che riconoscono validità al testamento orale

Diversi ordinamenti, influenzati sia dalla common law che da tradizioni civilistiche, ammettono forme testamentarie non ordinarie che possono includere dichiarazioni orali:

  • Germania: Il BGB (Codice Civile tedesco) disciplina il “Nottestament” (§§ 2249-2252), ammissibile in specifiche situazioni di emergenza come il pericolo imminente di morte o l’isolamento che impediscono il ricorso a un notaio o sindaco, oppure durante un viaggio in mare su nave tedesca (quest’ultimo caso non richiede pericolo imminente).  
  • Austria: L’ABGB (Codice Civile austriaco) prevede all’art. 584 un testamento orale d’emergenza, valido solo se sussiste un pericolo imminente e soggettivamente percepito (ma oggettivamente fondato) di morte o perdita della capacità di testare prima di poter usare forme ordinarie.  
  • Svizzera: Lo ZGB (Codice Civile svizzero) agli artt. 506-508 contempla il testamento orale (“mündliche Verfügung”) come forma straordinaria, utilizzabile solo in circostanze eccezionali (pericolo di morte imminente, interruzione comunicazioni, epidemie, eventi bellici) che impediscono oggettivamente il ricorso alle forme ordinarie.  
  • Regno Unito (Inghilterra e Galles): Il Wills Act 1837 riconosce i “privileged wills” (testamenti privilegiati) per i membri delle forze armate in “servizio militare effettivo” (“actual military service”) e per marinai “in mare” (“at sea”). Questi testamenti sono esenti dalle formalità ordinarie e possono essere validamente espressi oralmente (nuncupativi) o tramite scritti informali

Condizioni e requisiti per la validità all’estero

Nei paesi che ammettono queste forme eccezionali, si riscontrano generalmente le seguenti condizioni, sebbene con differenze significative:

  • Situazioni di emergenza o status specifico: richieste in Germania (eccetto testamento in mare), Austria e Svizzera, basate su pericolo o impossibilità oggettiva. Nel Regno Unito, il privilegio è legato allo status di servizio attivo/in mare.  
  • Presenza di testimoni: Obbligatoria in Germania, Austria e Svizzera, con requisiti specifici di capacità e imparzialità. Nel Regno Unito, la prova della dichiarazione orale è necessaria, ma non ci sono requisiti formali sui testimoni per la validità stessa.  
  • Documentazione/prova successiva: necessaria, ma con modalità diverse: verbale scritto formale (“Niederschrift”) in Germania; testimonianza concorde dei testimoni in Austria; documentazione immediata da parte dei testimoni e deposito/verbalizzazione presso l’autorità giudiziaria in Svizzera; prova della dichiarazione orale nel Regno Unito.  
  • Temporaneità dell’efficacia:  in molti Paesi il testamento orale perde validità dopo un certo periodo di tempo se il testatore sopravvive e ha quindi la possibilità di redigere un testamento in forma ordinaria.  

Queste restrizioni evidenziano come, anche negli ordinamenti che riconoscono forme testamentarie orali o d’emergenza, esse rappresentino istituti eccezionali, circondati da cautele procedurali e limiti temporali, volti a garantire l’autenticità della volontà del defunto e a prevenire abusi, pur cercando di offrire una soluzione in circostanze straordinarie.

Conclusioni sul testamento orale e consigli pratici

L’importanza della forma per la certezza delle volontà

La forma scritta nel testamento non è un mero formalismo, ma una garanzia essenziale che le volontà del defunto vengano rispettate. Affidarsi a dichiarazioni verbali, per quanto sincere, espone al rischio concreto che le proprie disposizioni rimangano lettera morta.

Chi desidera realmente determinare la destinazione dei propri beni dopo la morte dovrebbe evitare assolutamente di limitarsi a comunicazioni orali, anche se fatte in presenza di familiari o amici fidati.

Rischi da evitare nella pianificazione successoria

Nella pianificazione della propria successione, è fondamentale evitare questi errori comuni:

  • Procrastinare la redazione del testamento, pensando di avere sempre tempo in futuro
  • Comunicare solo verbalmente le proprie volontà, confidando nel buon senso degli eredi
  • Redigere testamenti ambigui o imprecisi che possano dare adito a interpretazioni contrastanti
  • Ignorare le norme a tutela dei legittimari, rischiando che le disposizioni vengano poi ridotte

Quando rivolgersi a un avvocato specializzato

Il testamento olografo è una soluzione valida per molte situazioni, ma esistono casi in cui è meglio affidarsi a un professionista del diritto successorio.

Nella mia esperienza quotidiana, mi trovo spesso di fronte a situazioni che avrebbero potuto essere evitate con una consulenza preventiva. In particolare, è consigliabile rivolgersi a un avvocato specializzato quando:

  • Hai un patrimonio che include beni di diversa natura (immobili, quote societarie, investimenti)
  • Desideri inserire clausole particolari che potrebbero essere contestate
  • Esistono dinamiche familiari complesse che potrebbero generare conflitti
  • Vuoi ottimizzare gli aspetti fiscali della tua successione
  • Hai familiari con esigenze particolari da tutelare

La pianificazione successoria non è solo una questione tecnico-giuridica: è un processo che richiede comprensione delle esigenze personali, delle dinamiche familiari e della situazione patrimoniale specifica.

In conclusione, il testamento scritto, nelle sue varie forme, resta l’unico strumento sicuro per garantire che i tuoi beni vengano distribuiti secondo le tue volontà. Evita di affidarti a comunicazioni verbali, che non hanno valore legale e che, per esperienza, sono spesso fonte di conflitti e contenziosi. Pianificare correttamente la propria successione è un atto di responsabilità verso se stessi e verso i propri cari.

Hai bisogno di assistenza per la pianificazione della tua successione o hai dubbi sulla validità di un testamento? Contattami cliccando sul bottone qua sotto e parliamo del tuo caso.

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Domande frequenti sul testamento nuncupativo

Può un audio o video-testamento essere valido?

No, un testamento registrato in audio o video non ha valore legale in Italia. Nonostante le tecnologie moderne offrano mezzi per documentare le dichiarazioni orali in modo più affidabile rispetto al passato, la legge italiana continua a richiedere la forma scritta per il testamento.
La registrazione audio o video potrebbe, in alcuni casi, avere un valore indiziario o probatorio in un eventuale giudizio, ma non può sostituire il testamento scritto nelle forme previste dalla legge. Anche se la registrazione permettesse di identificare con certezza il testatore e di comprendere chiaramente le sue volontà, essa resterebbe comunque priva di efficacia giuridica come atto testamentario.

Cosa succede se gli eredi rispettano le volontà orali del defunto?

Se tutti gli eredi sono d’accordo nel rispettare le volontà oralmente espresse dal defunto, possono farlo attraverso accordi separati dopo l’apertura della successione. In pratica, l’eredità si trasferisce secondo le regole della successione legittima (o secondo un eventuale testamento scritto valido), e successivamente gli eredi possono redistribuire tra loro i beni per rispettare le volontà orali del defunto.

Esistono eccezioni alla nullità del testamento orale?

Nell’ordinamento italiano non esistono eccezioni che consentano la validità del testamento nuncupativo, nemmeno in situazioni di emergenza o pericolo imminente di vita. A differenza di altri paesi, l’Italia non prevede forme straordinarie di testamento orale, neppure in circostanze eccezionali come calamità naturali, epidemie o conflitti.
L’unica parziale eccezione è rappresentata dai cosiddetti “testamenti speciali”, previsti dagli articoli 609-619 del Codice Civile, che possono essere redatti in situazioni particolari (malattie contagiose, calamità pubbliche, viaggi per mare o in aereo). Tuttavia, anche in questi casi è comunque richiesta una forma scritta, seppur semplificata, e la presenza di specifiche figure (come il notaio, l’ufficiale di bordo o il sindaco) che raccolgano per iscritto le volontà del testatore.
Il rigore del nostro ordinamento in materia di forma testamentaria non ammette quindi deroghe per il testamento puramente orale, nemmeno nelle situazioni più estreme.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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