avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Testamento olografo valido, guida in 7 punti

Il testamento olografo è la forma di testamento più diffusa. Infatti fa risparmiare ed è veloce. Ma attenzione che sia valido! Ecco i requisiti.
testamento olografo
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Testamento olografo valido, guida in 7 punti

Il testamento olografo è la forma di testamento più diffusa. Infatti fa risparmiare ed è veloce. Ma attenzione che sia valido! Ecco i requisiti.

Il testamento olografo è sicuramente il tipo di testamento più diffuso tra gli Italiani.

Le ragioni di tale “successo” sono sicuramente da rinvenirsi nella facilità con cui è possibile redigere questo tipo di testamento. Teoricamente, infatti, basterebbero un foglio ed una penna per scrivere validamente un testamento olografo. Non si è poi costretti a rivolgersi ad avvocati o notai, tantomeno a rispettare forme troppo stringenti.

Scegliere di redigere il testamento in forma olografa fa risparmiare tempo e (soprattutto) denaro.

Ma, come spesso accade, le cose ottenute in modo facile e veloce alla lunga possono arrecare più svantaggi che vantaggi. Ed infatti il testamento olografo è quello più impugnato e annullato dai Tribunali, e questo perché nella maggior parte dei casi i testamenti sono stati scritti senza l’ausilio di professionisti specializzati.

Con questo articolo cercheremo quindi di offrire 7 informazioni fondamentali pera chi volesse redigere un testamento ma anche a chi si ritrova a dover affrontare una successione con testamento olografo.

Primo: I requisiti del testamento olografo

Come si diceva, il testamento olografo costituisce la forma più semplice con cui il testatore può esprimere la sua volontà. L’art. 602 del codice civile dispone che esso deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di pugno dal testatore. I requisiti di forma per la validità del testamento olografo sono pertanto tre:

  1. autografia,
  2. data
  3. sottoscrizione.

L’autografia consiste nel fatto che il testamento sia scritto integralmente dalla mano del testatore. A mano significa con la penna (o matita) e non al computer. A mano del testatore significa poi che deve essere scritto solo dal testatore, senza l’aiuto di nessuno (si definisce testamento apocrifo quello non scritto a mano dal testatore). La mancanza di autografia determina la nullità del testamento.

Si badi comunque che non produce nullità la collaborazione intellettuale di un professionista specializzato in successioni (avvocato o notaio a cui il testatore si sia rivolto per una consulenza). L’importante è che al momento della scrittura del testamento, se magari ci si basa su una minuta redatta dal professionista, sia il testatore a scrivere (o meglio, ricopiare) materialmente l’atto.

Quanto alla data, essa consiste nell‘indicazione del giorno, del mese e dell’anno in cui il testamento fu scritto. Non deve essere necessariamente indicata l’ora. Indicare la data serve sostanzialmente ad accertare, qualora ve ne fosse bisogno, se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento fu formato oppure, nel caso di due testamenti successivi della stessa persona, quale sia il testamento posteriore che revochi le disposizioni contenute nei testamenti anteriori.

La data è comunque richiesta anche se nel caso concreto non si pongano i problemi di cui sopra: la sua mancanza (o la sua incompletezza) determina l’annullabilità dell’atto.

La sottoscrizione (firma) serve, come ovvio, ad individuare il testatore: di solito essa comprende il nome ed il cognome ma può, come previsto dall’art. 602 c.c., essere costituita da qualsiasi indicazione (vezzeggiativo, pseudonimo), che indichi con certezza la persona del testatore.

Per capirci: se la testatrice si chiamava Maria, ma tutti la chiamavano Mariuccia, dovrà ritenersi valida la sottoscrizione con il diminutivo “Mariuccia”.

La sottoscrizione deve essere apposta sempre alla fine del testamento. In caso contrario il testamento potrebbe essere dichiarato invalido.

Secondo: Come fare testamento olografo

Ma come si scrive un testamento olografo? Da dove iniziare?

La prima cosa da fare, prima di iniziare a scrivere, è riflettere e decidere cosa lasciare ed a chi. Capita spesso di leggere testamenti poco chiari o addirittura assolutamente incerti relativamente all’oggetto o ai beneficiari delle disposizioni. Ciò contribuisce, per forza di cose, a far nascere contenziosi tra eredi in seguito alla morte del testatore dovuti per lo più alla difficoltà nell’interpretare e comprendere la sua vera volontà.

Altro aspetto da non trascurare è la chiarezza nello scrivere. Chiarezza intesa sia come ortografia (ma su questo molto spesso si può fare ben poco) sia come terminologia impiegata. Il testamento serve ad esprimere l’ultima volontà del testatore che, in quanto tale, non sarà più modificabile post mortem. Pertanto, per evitare future liti tra gli eredi, è opportuno che ogni singola parola usata sia ben ponderata e lasci il meno possibile spazio a diverse interpretazioni da parte di chi sarà chiamato ad eseguire il testamento.

Infine, deve essere prestata massima attenzione agli aspetti formali che, come noto, sono importantissimi in materia testamentaria al punto che i vizi di forma possono determinare la nullità o l’annullabilità del testamento. La sottoscrizione va sempre fatta in calce al testamento e la data va sempre indicata in modo completo (giorno, mese e anno). Massima attenzione poi al requisito dell’autografia: il testamento olografo va scritto a penna, non al computer o con altro mezzo tecnologico.

Terzo: costi del testamento olografo

Come anticipato il testamento olografo di per sé è gratuito. Ma è consigliabile rivolgersi a professionisti specializzati in successioni per farsi aiutare nella redazione del testamento ed evitare così che gli eredi si trovino ad affrontare lunghi e dispendiosi processi. Ciò spesso non avviene in quanto il testatore, per ragioni di riservatezza o economiche, preferisce fare da sé. Sul punto va detto che è più che legittimo chiedersi quanto costa fare testamento, anche se non esiste una risposta certa.

Orientativamente, il costo per una consulenza per la redazione del testamento olografo va dai 500 euro fino a superare anche i 3000 euro. Dipende dal tipo di testamento richiesto, dalla complessità delle disposizioni e dall’ammontare del patrimonio da distribuire. Inoltre, molto dipende anche dal territorio in cui opera il professionista chiamato a redigere o a prestare ausilio nella redazione del testamento

Quarto: Dove conservare il testamento olografo

Una delle domande più ricorrenti che ci viene posta, per quanto possa sembrare banale, è “dove si conserva il testamento olografo?”. Anche qui, non ci sono risposte certe e tutto varia da caso a caso. Il testamento deve essere conservato in un luogo sicuro, al riparo da potenziali danneggiamenti o da intromissioni di terzi non autorizzati. In ogni caso, si deve scegliere un luogo che non sia troppo difficile da trovare proprio per evitare che nessuno riesca a venirne a conoscenza dopo la morte. E’ buona regola informare sempre qualcuno di fiducia circa l’esistenza del testamento ed il luogo ove esso è conservato.

Per chi non volesse, per qualsiasi motivo, custodire il testamento all’interno delle proprie mura domestiche, esiste la possibilità di depositare il testamento presso un professionista di fiducia.

Il deposito fiduciario del testamento olografo può essere fatto presso un notaio, presso un avvocato ed anche presso un commercialista, a costi modesti.

I professionisti in questione, se esperti in successioni, potranno anche fornire consulenza sulla redazione dello stesso.

Anche in questo caso sarebbe meglio informare un familiare o una persona di fiducia circa il nome del professionista presso il cui studio professionale si trova depositato il testamento.

Quinto: La pubblicazione del testamento olografo

Riceviamo spesso richieste del tipo “come pubblicare testamento olografo” oppure “ quando fare pubblicazione testamento olografo” o ancora “ quando pubblicare un testamento olografo”

Sul punto va detto che la legge prevede che quando si rinviene un testamento olografo si è obbligati a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione. La pubblicazione ha la funzione di consentire l’esecuzione del testamento nei confronti dei terzi e non incide assolutamente sull’apertura della successione, che si verifica al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

Dove si pubblica un testamento olografo?

L’istituto della pubblicazione del testamento non ha a che vedere con la stampa (i giornali). Si chiama “pubblicazione” perché il notaio in quanto pubblico ufficiale redige un atto pubblico che andrà nel proprio repertorio e depositato presso il proprio studio fino al pensionamento o alla cessazione dell’attività. La pubblicazione è annotata nel “Registro generale dei testamenti”.

Per la pubblicazione del testamento è necessario quindi recarsi da un notaio, il quale procederà alla pubblicazione redigendo un apposito verbale in presenza di due testimoni. Il testamento è allegato in originale al verbale di pubblicazione. Nel verbale è descritto compiutamente il documento su cui è scritto il testamento, nonché tutto quant’altro eventualmente scritto dal testatore sul foglio utilizzato (o su altro supporto). Il verbale è sottoscritto da chi ha richiesto la pubblicazione del testamento nonché dai testimoni ed infine dal notaio.

Ci viene spesso chiesto della validità testamento olografo non pubblicato.

Non è raro che coloro che hanno diritto alla successione non vogliano pubblicare il testamento. Ciò può essere dovuto a motivi economici, qualora la volontà del de cuius sia conforme a quanto disposto dalla legge sia con riferimento ai soggetti che all’entità delle quote attribuite; altre volte, ciò può accadere perché ci si accorda sul distribuire i beni prescindendo dalla volontà del testatore, magari dando rilevanza ad una volontà transattiva dei coeredi. Si tratta del cosiddetto patto di non pubblicazione del testamento. Ora, tale patto può essere valido o meno, a seconda dei casi concreti in cui viene stipulato. Quello che però è certo è che la mancata pubblicazione non rende nullo il testamento: la pubblicazione ha la funzione di consentire l’esecuzione del testamento nei confronti dei terzi, mentre l’invalidità dello stesso è legata ad eventuali vizi di forma o di sostanza idonei a comprometterne l’autenticità.

Sesto: Quote nel testamento olografo e legittima

La legge prevede che una quota dell’eredità, a prescindere dalla volontà del testatore, vada ai parenti più prossimi del de cuius. Tale quota (conosciuta come “legittima”) varia in relazione al fatto che al de cuius sopravvivano o meno il coniuge o i figli, o comunque gli ascendenti (i cosiddetti legittimari).

Ciò nonostante, accade di frequente che il testatore disponga oltre quanto consentito dalla legge, così recando pregiudizi ai diritti dei legittimari.

Ci giungono spesso richieste aventi ad oggetto, per esempio, “quota legittima con testamento olografo” oppure “testamento olografo legittima”. Ebbene, tali richieste provengono proprio da eredi, o aspiranti tali, che molto spesso si trovano a fronteggiare situazioni in cui il testatore ha disposto in lesione della quota legittima riservata per legge. Tali richieste sfociano spesso in “azioni di riduzione” delle disposizioni testamentarie, con le quali, in sostanza, si chiede al Tribunale di dichiarare l’inefficacia del trasferimento eseguito in virtù della successione.

Per evitare il verificarsi di simili situazioni, sarebbe più che opportuno che, prima di disporre per testamento, si comprenda bene l’entità della quota “disponibile” (ovvero quella che può essere liberamente attribuita) e, di conseguenza, l’entità della quota “legittima” (la quota riservata ai legittimari).

Settimo: Testamento olografo senza famiglia

Cosa accade se il testatore non ha famiglia? In questo caso egli potrà liberamente disporre di tutti i suoi beni in quanto mancano i soggetti a cui è riservata la quota legittima. La legge espressamente prevede sono legittimari il coniuge, la persona unita civilmente, i figli e gli ascendenti. Sono quindi esclusi i fratelli, gli zii ed i cugini che, pertanto, non potranno esperire l’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie qualora gli fosse stato lasciato nulla.

Esempi di testamento olografo

Il testamento rappresenta il solo strumento mediante il quale taluno può disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte. Proprio perché ha questa funzione, il suo contenuto può essere molto vario.

In particolare, con il testamento possono essere effettuate:

  1. Disposizioni di carattere patrimoniale principali, quali la nomina dell’erede e l’attribuzione di legati;
  2. Disposizioni non patrimoniali (ad esempio il riconoscimento di un figlio).

Vediamo alcuni esempi di disposizioni a contenuto patrimoniale.

Testamento olografo con legato

Con il testamento il testatore dispone delle sua sostanze, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, “a titolo universale”, ossia a titolo di eredità, ovvero “a titolo particolare”, cioè mediante legato. Il legato si ha quando si stabilisce nel testamento che il beneficiario (il legatario) succede solo in determinati rapporti giuridici attribuitigli dal testatore.

L’ipotesi più frequente nella prassi è che il legato abbia ad oggetto il diritto di proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni che facciano parte del patrimonio del testatore al momento della sua morte.

In particolare, molto diffuso è il legato di usufrutto, con il quale viene costituito in favore del legatario il diritto di usufrutto su un bene del testatore.

Esempio di testamento olografo con usufrutto potrebbe essere il seguente: “lego a favore di Giovanna il diritto di usufrutto generale e vitalizio sul mio appartamento sito in Bologna alla via Fontanelle”.

Testamento olografo con divieto di alienazione

Altra clausola testamentaria molto comune è quella mediante la quale il testatore impedisce ad eredi ed legatari di cedere i beni ricevuti, per indurre costoro a non spogliarsi di quanto attribuito. I motivi che potrebbero indurre il testatore ad apporre il divieto possono essere sia di ordine puramente economico si di ordine morale.

Esempio testamento olografo con divieto di alienazione potrebbe essere: ” Attribuisco a Caio il mio terreno agricolo sito in contrada Verga, ma gli vieto di venderlo”.

Va precisato che una disposizione così formulata potrebbe essere dichiarata nulla secondo alcuni in quanto limiterebbe eccessivamente i poteri che normalmente il proprietario può esercitare sui suoi beni.

Testamento olografo con costituzione di fondazione

Con il testamento olografo il testatore potrebbe anche costituire un ente, quale la fondazione, finalizzato a perseguire un determinato scopo. A tal fine, è necessario che il testatore dichiari di volere costituire un ente avente un determinato scopo e, al contempo, destini determinati beni al perseguimento di detto scopo. 

Anche qui, un esempio potrebbe essere: ” Io sottoscritto Tizio intendo costituire una fondazione avente lo scopo di favorire lo studio della musica elettronica e destino a questo scopo la somma di 250.000 euro”.

Conclusioni

Come puoi immaginare, gli esempi sopra riportati costituiscono una mera esemplificazione di alcune delle clausole testamentarie più comuni. La realtà è molto più complessa ed il rischio di incorrere in errori è altissimo quando si affronta un testamento senza le conoscenze giuridiche necessarie.

Riceviamo tutti i giorni email e massaggi aventi oggetto richieste di consulenza in merito alla validità di testamenti olografi e spesso ci troviamo ad affrontare contenziosi in tutta Italia in relazione ai predetti testamenti.

Il problema è che di frequente il testamento viene redatto senza avere adeguate conoscenze della materia, così aumentando il rischio di invalidità ed impugnazioni.

Il nostro studio legale è specializzato in diritto delle successioni e opera da anni i questa difficile e complessa materia, assistendo eredi, legatari, donatari e creditori.

Seguiamo processi in materia di successioni in tutta Italia ed offriamo un servizio consulenziale, online o in presenza, superiore a quello che ci si può aspettare da un avvocato generalista.

Se ti trovi ad affrontare una successione testamentaria e necessiti di una consulenza da parte di un avvocato specializzato in diritto delle successioni, non esitare a contattarci cliccando sul tasto qui in basso.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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