avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Testamento pubblico: come funziona

Cos'è il testamento pubblico o notarile e quali sono le sue particolarità? Quando è opportuno utilizzarlo?
testamento pubblico
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Testamento pubblico: come funziona

Cos'è il testamento pubblico o notarile e quali sono le sue particolarità? Quando è opportuno utilizzarlo?

Che cosa è il testamento pubblico?

Il testamento pubblico, anche testamento notarile, è un documento redatto da un notaio.

Il testamento pubblico risponde all’esigenza di garantire che la manifestazione di ultima volontà contenuta nel testamento provenga effettivamente dal testatore.

Infatti il testamento pubblico fa piena prova delle dichiarazioni del testatore. Ciò significa che per dimostrare che il contenuto del testamento pubblico non corrisponde a quanto realmente dichiarato dal testatore  è necessario che un giudice ne accerti la falsità a seguito di procedimento per querela di falso.

Inoltre il testamento pubblico, siccome custodito dal notaio, è protetto da qualsiasi evento che lo possa mettere a rischio di distruzione.

I requisiti del testamento pubblico

Il testatore dichiara la sua volontà in forma orale al notaio con la presenza di almeno 2 testimoni. Il notaio riporta le volontà del testatore in un documento scritto che sarà conservato da lui stesso.

Andiamo nel dettaglio del procedimento:

  1. Il notaio accerta l’identità del testatore;
  2. Il notaio accerta che il testatore abbia la capacità di disporre dei beni. Il notaio non può ricevere il testamento di un soggetto che sia minore di età, interdetto o manifestamente incapace di intendere e di volere. Facciamo una precisazione in merito: il notaio è tenuto ad effettuare questo accertamento “nei limiti della diligenza professionale” che, tradotto, significa che al professionista non può essere richiesto di effettuare valutazioni mediche o psicologiche, né è sua facoltà emettere giudizi di merito come potrebbe fare un giudice. Ovviamente, il fatto che il testamento sia stato redatto in forma pubblica da parte di un notaio non impedisce che i soggetti interessati possano fornire in giudizio la prova che il testatore fosse incapace di intendere e di volere nel momento in cui ha dettato le proprie volontà al pubblico ufficiale (nella pratica i casi più frequenti sono quelli del testatore incapace a causa dell’assunzione di particolari farmaci o perché affetto da patologie della mente, anche transitorie).
  3. La presenza di due testimoni: come detto, l’intero procedimento di redazione dell’atto pubblico deve essere accompagnato dalla presenza di (almeno) due testimoni idonei. I testimoni devono essere maggiorenni, cittadini Italiani o stranieri residenti in Italia, avere la capacità di agire e non essere interessati all’atto. In mancanza di uno di questi requisiti l’atto è nullo. La presenza dei testimoni risponde a diverse esigenze:
    1. Garantire che quanto redatto per iscritto corrisponde a ciò che il testatore dichiara;
    2. Garantire la corretta e libera formazione della volontà testamentaria, cioè dimostrare che il testatore non ha subito condizionamenti mentre dichiarava le sue volontà;
  4. Redazione del testamento: non è necessario che la manifestazione della volontà del testatore, la redazione per iscritto della stessa e la sottoscrizione del testamento  avvengano di continuo e alla interrotta presenza dei testimoni normalmente. Infatti è ammesso che il notaio rediga il testamento in separata sede, purché il testatore ripeta le proprie volontà in presenza dei testimoni. Ad esempio il notaio riceve le volontà del testatore, ricoverato in ospedale, il 17 luglio, redige il testamento in Studio il 18 luglio e quindi ritorni in ospedale e rilegga il tutto al testatore che conferma alla presenza dei testimoni il 19 luglio;
  5. La lettura del testamento: a seguito della redazione per iscritto del testamento, il notaio deve darne lettura, in presenza dei testimoni, affinché  testatore e testimoni, possano confermare che quanto contenuto nel documento corrisponda alla sua volontà;
  6. L’atto pubblico, deve elencare tutte le formalità effettuate, la data, l’ora e il luogo di sottoscrizione da parte del testatore, del notaio e dei testimoni. L’ora di sottoscrizione è un requisito formale del testamento pubblico che deve essere rispettato a pena di invalidità. Lo stesso vale per la sottoscrizione che, al pari di quanto già rilevato per il testamento olografo, serve a confermare la volontà testamentaria espressa e redatta per iscritto a cura del notaio.

Dopo la redazione e la sottoscrizione del testamento, il notaio provvede a conservare l’originale del testamento pubblico in luogo sicuro nel suo studio e a trasmettere una copia in busta chiusa all’Archivio notarile. A differenza del testamento segreto (o testamento mistico), il testamento pubblico non deve essere conservato in busta chiusa sigillata (quindi non è corretto parlare di apertura testamento pubblico alla morte del testatore) ma è sufficiente la normale conservazione in apposito fascicolo depositato in archivio.

Quanto al costo, va detto che normalmente per un testamento pubblico è necessaria una cifra che parte da un minimo di 1000 euro oltre eventuali spese accessorie.

Cosa succede dopo la morte del testatore?

È sbagliato parlare di pubblicazione testamento pubblico: il testamento pubblico, a differenza dell’olografo, non necessita di pubblicazione in quanto il testamento già riveste la forma dell’atto pubblico, ma è pur sempre necessario che esso sia portato a conoscenza dei soggetti che ne abbiano interesse. Da ciò l’obbligo per il notaio che abbia ricevuto testamento pubblico di dare notizia della sua esistenza a eredi o legatari di cui conosce l’indirizzo.

Successivamente, questi (eredi o legatari) provvedono a chiedere al notaio la redazione di un atto con il quale si determina il passaggio dal repertorio degli atti di ultima volontà al repertorio degli atti tra vivi e, in conseguenza, la registrazione ai fini fiscali ( ecco perché si parla di registrazione testamento pubblico).

Perché si possa procedere in tal senso è necessario che il notaio venga a conoscenza della morte del testatore e ciò non è per nulla scontato. Infatti, ad oggi non esiste nessun obbligo per la pubblica amministrazione di comunicare il decesso di un cittadino ai consigli notarili. Tantomeno può ritenersi che il notaio sia tenuto ad informarsi a mezzo di necrologi e manifesti funebri affissi nelle varie città.

Chi avverte il notaio della morte del testatore sono gli eredi. Nessun altro ha l’obbligo di fare al notaio tale comunicazione. Per tale ragione è buona regola che il testatore, prima di fare testamento, comunichi l’identità del notaio alle persone più fidate.

Come impugnare un testamento pubblico

Di solito si tende a pensare che un testamento redatto da un notaio sia quasi impossibile da impugnare.

In realtà non è così: anche il testamento pubblico può essere impugnato con successo, e non sono rari i casi di testamento pubblico non valido. Certo è che l’intervento del notaio garantisce quella certezza che il testamento olografo non è in grado di assicurare, ma ciò non significa che il testamento pubblico sia immune da vizi.

Nella pratica, l’ipotesi di impugnazione testamento pubblico più frequente è senza dubbio quella diretta a dimostrare l’incapacità del testatore.

I casi possono essere i più disparati. Si pensi al caso del soggetto affetto da malattia mentale, anche transitoria, tale per cui le sue capacità di intendere e di volere fossero alterate al momento della manifestazione delle ultime volontà al notaio. Come detto, il notaio potrebbe non accorgersi dello stato di incapacità posto che egli è tenuto a valutare la capacità del testatore nei limiti della diligenza che la sua professione gli impone. Non si può pretendere che il notaio operi una valutazione medica sul testatore, dovendosi egli limitare a valutarne la capacità limitatamente a quanto possibile per le sue competenze. Toccherà poi a chi voglia impugnare testamento pubblico dimostrare (con cartelle cliniche, testimoni, consulenze tecniche e ogni altro mezzo di prova utile) che il testatore era incapace nel momento in cui dettava le proprie volontà al notaio.

Altro caso, seppure più raro, è quello del notaio che redige un testamento pubblico “ falso”, ovvero non conforme alla volontà dichiarata dal testatore. In questo caso, sarà necessario agire con una querela di falso notaio per far venire meno gli effetti del testamento redatto per atto pubblico.

Da ultimo, il testamento può essere impugnato in presenza di vizi formali (ad esempio mancanza di sottoscrizione, mancanza di testimoni al momento della redazione dell’atto pubblico o anche nel caso di testimone in conflitto di interesse rispetto all’atto pubblico).

Cosa succede se il testamento pubblico lede la legittima?

Riceviamo di frequente richieste aventi ad oggetto “impugnazione testamento pubblico lesione legittima”. Ciò conferma che sul punto vi sia molta incertezza. Va detto che, al pari del testamento olografo e del testamento segreto, anche il testamento pubblico potrebbe contenere disposizioni lesive dei diritti dei cosiddetti “legittimari”.

Come si impugna un testamento pubblico lesivo della quota legittima?

Con l’azione riduzione delle disposizioni testamentarie, ovvero l’azione diretta ad ottenere la “reintegrazione” della quota riservata agli eredi legittimari (quota legittima). Deve comunque precisarsi che in questo caso le disposizioni testamentarie non sono viziate, né nulle, né annullabili e quindi produrranno effetti fino a quando non verrà pronunciata la sentenza di accoglimento delle pretese avanzate dai legittimari .

Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione è quello ordinario, ovvero 10 anni.

Conclusioni

Il testamento in forma di atto pubblico è di sicuro il più idoneo a garantire certezza al testatore. Tuttavia, al pari degli altri testamenti, anche il testamento pubblico può presentare vizi che ne determinano l’invalidità.

Nel corso degli anni ci è capitato spesso di prestare assistenza relativamente all’impugnazione di testamenti pubblici in tutta Italia.

Ad oggi siamo uno Studio legale specializzato in diritto delle successioni in grado di offrire assistenza giudiziale in tutta Italia insieme ad un servizio consulenziale, online o in presenza, superiore a quello che ci si può aspettare da un avvocato generalista.

Hai bisogno di una consulenza in materia di successioni?

avvocato per successione ereditaria
Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

Argomenti

Leggi anche..