Si parla di testamento reciproco quando due persone indicano nel proprio atto di ultima volontà. di voler lasciare il proprio patrimonio l’uno a favore dell’altro, e viceversa.
Si parla di testamento congiunto quando le stesse persone redigono un unico atto di ultime volontà, di solito in forma olografa, che vale per entrambi.
Cosa hanno in comune questi due tipi di testamento?
- è evidente che queste persone in vita sono estremamente legate, e questo atto è un vero e proprio gesto di affetto
- entrambi i tipi di testamento non sono consentiti dalla legge
In questi casi, come in altri simili, anche se lo scopo perseguito dai testatori è evidente, si corre il rischio di violare il divieto di testamento congiuntivo previsto dalla legge con conseguenze spiacevoli per gli eredi designati.
Si può fare qualcosa per fare testamento con la persona a noi più cara?
Vediamo insieme le varie ipotesi.
Il divieto di testamento reciproco e congiunto
Il testamento è l’atto con cui un soggetto manifesta le “ultime volontà”, ossia decide cosa avverrà del suo patrimonio alla sua morte. La volontà del testatore non deve essere condizionata da nessuno.
Accade che persone profondamente legate sentano l’esigenza di una gestione condivisa del proprio patrimonio, non solo in vita, ma anche per il tempo in cui le stesse avranno cessato di vivere.
A questo scopo spesso due coniugi scrivono insieme il testamento, esprimendosi al plurale, in modo tale da attribuire le ultime volontà indistintamente a entrambi.
Ugualmente frequenti sono i testamenti separati ma in cui ognuno dei due coniugi dichiara espressamente che la propria volontà dove essere intesa come un “tutt’uno inscindibile” con quella manifestata dall’altro.
Per evitare che chi fa testamento possa subire l’influenza di terzi, la legge vieta espressamente il cosiddetto “testamento collettivo”, ossia il testamento mediante il quale due o più persone dispongono delle proprie sostanze (evidentemente ciascuno per i propri beni e per il tempo successivo alla propria morte, benché con un’unica scheda testamentaria), a favore di un unico soggetto (il cosiddetto “testamento congiuntivo”) oppure l’uno a favore dell’altro (il cosiddetto “testamento reciproco”).
Il divieto vale sempre: è vietato il testamento reciproco tra fratelli; non si può redigere il testamento reciproco tra conviventi, così come è vietato il testamento reciproco tra coniugi senza figli, ma è anche vietato il testamento reciproco tra coniugi con figli.
Come detto, la funzione di questo divieto è evitare che con la redazione di più dichiarazioni in un medesimo atto si possa influire sulla libertà di disporre dei testatori, che potrebbero avere aderito a quanto scritto nella scheda testamentaria solo perché condizionati, e dunque in modo non pienamente libero. Questo vale a prescindere dal fatto che il testamento sia scritto da un unico soggetto per conto di entrambi e sottoscritto da tutti per approvazione, oppure scritto a più mani, ossia da più persone.
Il testamento collettivo contrasta anche con il principio per cui il testamento è un atto necessariamente revocabile: esso, infatti, essendo frutto di un accordo tra i testatori, dovrebbe essere revocato da tutti i soggetti interessati, così precludendo a ciascun testatore di mutare le proprie volontà.
Esempio testamento olografo congiunto
Ci è capitato diverse volte di leggere testamenti congiuntivi, sempre in forma olografa. Il caso più comune è quello del testamento congiunto dei coniugi, ma la disciplina è la medesima anche per il testamento congiunto tra fratelli o persone non legate da vincolo di parentela.
Giusto per facilitarti la comprensione della situazione, riportiamo di seguito un esempio di testamento congiunto.
I coniugi Ada e Michele, proprietari in comunione legale di vari immobili, vogliono redigere un testamento, per procedere alla divisione dei loro beni tra i figli ed evitare l’insorgere della comunione ereditaria e, al fine di essere certi che le loro disposizioni siano uguali, fanno un unico testamento così disponendo: «noi sottoscritti, Ada e Michele , d’accordo fra di noi, nominiamo eredi i nostri figli e dividiamo tra loro i nostri beni come segue: a favore di Giuseppe attribuiamo gli immobili siti in Bologna, a favore di Caro gli immobili siti in Milano e a favore di Flavia gli immobili siti in Siena».
Ebbene, un testamento del genere è certamente un testamento congiunto nullo per violazione del divieto di testamento congiuntivo imposto dalla legge. Se uno dei tre figli della coppia è scontento dell’attribuzione contenuta nel testamento (perché magari gli immobili a lui assegnati hanno valore inferiore rispetto a quelli attribuiti ai fratelli) potrà impugnare il testamento e farlo dichiarare nullo e così ottenere che la successione venga regolata secondo le norme sulla successione legittima.
Il testamento simultaneo
Il divieto di cui parlavamo, espressamente previsto dal codice civile, si riferisce esclusivamente a testamento congiuntivo e al testamento reciproco. Sono invece ammissibili i cosiddetti “testamenti simultanei”, ossia le dichiarazioni di ultima volontà autonome, contenute in testamenti distinti, anche se redatte contemporaneamente e persino contenute su un unico documento (ossia sullo stesso foglio).
Tornando al caso di Michele e Ada, immaginiamo questa volta che essi scrivano le proprie volontà lo stesso giorno, ciascuno su di una facciata dello stesso foglio, ma i due testamenti siano autonomi (e dunque ognuno sia scritto di proprio pugno, datato e sottoscritto dal solo testatore, senza ingerenze formali dell’altro). In questo caso, i testamenti simultanei sono considerati validi, anche se appare evidente che, pure in questa ipotesi, i due testatori possano essersi accordati relativamente all’attribuzione dei propri averi oppure, pur in mancanza di un accordo, essere condizionati dalla presenza dell’altro. Testamenti scritti in questo modo, infatti, non integrano un testamento collettivo e quindi non sono soggetti alla sanzione della nullità, anche in virtù del principio di conservazione del testamento.
Il testamento corrispettivo
Allo stesso modo, si ritengono validi i cosiddetti “testamenti corrispettivi”, ossia i testamenti che due soggetti fanno, in maniera autonoma, ossia con due distinti testamenti, l’uno a favore dell’altro.
In questo caso la legge attribuisce rilevanza al fatto che le disposizioni reciproche sono contenute in distinte dichiarazioni di ultima volontà per cui non si avrà un testamento reciproco nullo bensì, più correttamente, un testamento simultaneo reciproco.
In ogni caso, è evidente che non può escludersi con certezza che i due testatori abbiano preso accordi in proposito, o comunque non abbiano espresso la loro reale volontà.
Va detto, per completezza, che in casi del genere potrebbero integrare ipotesi di captazione (ossia che uno dei testatori abbia tenuto un comportamento volto a suggestionare l’altro, per indurlo a disporre dei suoi beni in una determinata maniera), il che costituisce una causa di annullabilità e, pertanto, legittima chiunque possa avere qualche interesse sulla successione ereditaria ad impugnare i testamenti. Tuttavia, nella pratica appare molto difficile riuscire a fornire la prova della captazione ed ottenere quindi l’annullamento dei testamenti.
Conclusioni testamento reciproco
Il rischio di violare il divieto di testamento congiuntivo, specie quando si vuole gestire la successione insieme ad un altra persona, è sempre molto alto. Dunque, quando si vuole redigere testamento, è sempre consigliabile affidarsi a professionisti esperti che possano consigliare al meglio.
Dall’altro lato,il testamento congiuntivo può essere un vantaggio per l’erede che abbia intenzione di impugnare il testamento perché scontento di quanto lui attribuito.
Il nostro studio legale vanta una solida esperienza in materia successoria, operando da anni al fianco di testatori, eredi, legatari, donatari e creditori.
Abbiamo preso parte a contenziosi in materia di successioni in tutta Italia ed oggi, grazie alle moderne tecnologie di cui il nostro Studio dispone, siamo in grado di offrire un servizio consulenziale, online o in presenza, superiore a quello che ci si può aspettare da un avvocato generalista.