avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Testamento: tutto quello che dovresti sapere

Ecco la miniguida sul testamento: quanti tipi di testamento ci sono, chi può farlo, quanto costa.
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avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Testamento: tutto quello che dovresti sapere

Ecco la miniguida sul testamento: quanti tipi di testamento ci sono, chi può farlo, quanto costa.

Tutti sanno, o almeno credono di sapere, cosa sia un testamento.

Tra i termini di indubbia pregnanza giuridica (ovvero conosciuti da tutti i cittadini, non solo dagli addetti ai lavori) rientra senza dubbio, assieme alle parole “sfratto”, “pignoramento” e “contratto”, anche la parola “testamento”. Il fatto che sia in termine molto conosciuto fra i comuni cittadini non sorprende, visto e considerato che è proprio sul testamento che molto spesso insorgono liti tra parenti e familiari. Quello che però in pochi sanno è che la successione testamentaria (quella regolata dal testamento) è caratterizzata da moltissimi tecnicismi e peculiarità che, chi è chiamato ad affrontarla, dovrebbe conoscere quantomeno genericamente. Con questo articolo cercheremo quindi di focalizzarci sul testamento e le sue caratteristiche, con lo scopo di offrire un quadro generale sulla materia.

Prima di proseguire, è bene soffermarsi brevemente sul funzionamento della successione ereditaria in generale.

La successione mortis causa, genericamente intesa, è quella procedura giuridica che prevede il trasferimento del patrimonio ereditario dalla persona defunta agli eredi.

Per patrimonio ereditario, si intende l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili al momento della morte. Quindi, in parole più semplici, l’eredità comprende non solo i beni e i crediti ma anche i debiti della persona defunta.

La successione per causa di morte può essere:

  • Testamentaria, quando è regolata da un testamento;
  • Legittima, quando, in mancanza di un testamento, è disciplinata esclusivamente dalla legge che prevede la destinazione dell’eredità a seconda del grado di parentela.

Il testamento: definizione e caratteri

Il testamento può essere definito come l’atto “a causa di morte” con il quale una persona (il testatore) dispone delle proprie sostanze o parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere (ecco perché viene anche detto “atto di ultima volontà”). Tale atto non può quindi produrre effetti nei confronti di terzi prima che si verifichi la morte del testatore. La nozione di testamento è data dall’art. 587 del codice civile.

Dalla definizione sopra indicata possono desumersi le caratteristiche fondamentali del testamento. Esso, infatti, è un atto:

  1. Patrimoniale: il testamento è, infatti, l’atto con cui taluno dispone «di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». Tuttavia le legge ammette, all’art. 587 c.c., che esso possa contenere disposizioni di carattere non patrimoniale, come ad esempio il riconoscimento di un figlio;
  2. Tipico: poiché è la legge a dire quali forme può assumere un testamento le disposizioni che in esso possono essere contenute, cioè l’istituzione di erede, il legato e il modus (anche denominato onere);
  3. Unilaterale: il testamento si fonda, inderogabilmente, sull’esclusiva volontà del testatore, quindi non è necessario che esso sia comunicato ai beneficiari delle attribuzioni effettuate mediante il testamento stesso: tale negozio infatti, è di per sé valido, anche se nessuno ne conosce il contenuto;
  4. Personale (anche definito atto “personalissimo”): il testamento non ammette alcuna ingerenza da parte di soggetti terzi, e per tale ragione è esclusa ogni forma di rappresentanza o assistenza;
  5. Revocabile: quale atto di ultima volontà, il testamento è revocabile fino alla morte del testatore, al quale deve essere garantita la possibilità di poter sempre mutare opinione (fino al giorno della sua morte) su quale debba essere la sorte dei suoi beni. Quindi, visto che il tema della revoca è molto sentito (riceviamo spesso richieste del tipo “revoca testamento: quando si fa”, è bene tenere a mente questo ultimo punto.

Chi può fare testamento?

Può sembrare una domanda scontata, ma assicuro che non è affatto così. E’infatti previsto che possono disporre per testamento solo coloro che non sono stati dichiarati incapaci dalla legge (art. 591 del codice civile).

Ma cosa significa incapace? Incapace è colui che, per varie ragioni, è privo del potere di disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte.

Più precisamente, l’art. 591 c.c. stabilisce che sono incapaci di disporre per testamento:

  1. Coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
  2. Gli interdetti per infermità di mente;
  3. Quelli che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Se ricorre una di queste ipotesi, il testamento è annullabile. Per annullare il testamento occorre agire dinnanzi ad un Tribunale nel termine di 5 anni da quando è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Può agire chiunque abbia interesse all’eredità.

Chi può ricevere per testamento?

Si potrebbe ritenere che beneficiario di un testamento possa essere chiunque. Ebbene anche qui la legge prevede delle eccezioni finalizzate a tutelare al massimo la volontà di chi ha fatto testamento.

La regola generale è che può essere chiamato alla successione a causa di morte chiunque sia nato o concepito al tempo di apertura della successione. Possono poi essere chiamati alla successione testamentaria i figli nascituri di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti ( lo dice chiaramente l’art. 462 del codice civile).

La legge, tuttavia, stabilisce che in determinate e particolari ipotesi alcuni soggetti non possono ricevere per testamento.

In particolare, sono incapaci di ricevere per testamento:

  1. Il tutore o il protutore del de cuius, se le disposizioni testamentarie sono state dettate dopo la nomina del tutore e prima che sia approvato il cosiddetto “rendiconto della tutela”;
  2. Il notaio (o comunque il pubblico ufficiale che abbia ricevuto testamento pubblico), i testimoni o gli interpreti che siano intervenuti per la redazione del testamento stesso;
  3. Chi ha scritto, sotto dettatura del testatore, il testamento segreto, salvo che le disposizioni testamentarie siano state espressamente approvate di mano dello stesso testatore nella scheda testamentaria o confermate nell’atto di consegna. E’ incapace anche il notaio che ha ricevuto in deposito il testamento stesso;
  4. Sono incapaci le persone interposte, ovvero i “prestanome” di uno dei soggetti indicati nei seguenti punti.

Chi sono le persone interposte? La madre, il padre, i discendenti ed il coniuge della persona incapace di ricevere per testamento. La legge infatti prevede una presunzione senza la possibilità di prova contraria in tutti i casi in cui venga disposto per testamento in favore di queste persone. Per esempio, se si fa testamento pubblico in favore della moglie del notaio, la legge presume che questa sia prestanome del notaio stesso, senza possibilità di dimostrare il contrario.

In tutti questi casi le disposizioni testamentarie sono nulle, quindi non producono alcun effetto.

Le forme del testamento

Il momento in cui si decide di fare testamento è di sicuro molto significativo, sia dal punto di vista emotivo che economico. Iniziare a scrivere il testamento significa prendere coscienza del fatto che purtroppo la vita (almeno quella terrena) non è eterna e che quindi bisogna regolare la propria successione per evitare problemi a chi sarà chiamato a succedere.

Ma come fare testamento? Dipende principalmente dalle esigenze del testatore.

Il testamento è un negozio formale che può essere posto in essere solamente mediante una delle forma previste dalla legge. Ogni forma è funzionale a soddisfare i vari, e diversi, interessi del testatore.

Le forme del testamento previste dalla legge sono:

  1. Il testamento olografo, ossia quello scritto dal testatore di proprio pugno (con la propria mano, non a macchina), datato e sottoscritto;
  2. Il testamento segreto, ossia il testamento scritto, a mano o con sistemi elettronici, dal defunto o da un terzo, depositato formalmente presso un notaio all’interno di un plico sigillato;
  3. Il testamento pubblico, ossia il testamento redatto a cura di un notaio, nelle forme dell’atto pubblico, in presenza di due testimoni;
  4. Il testamento internazionale, redatto allo stesso modo del testamento segreto ma regolato da una convenzione internazionale (Convenzione di Washington del 1973);
  5. Ci sono poi i testamenti speciali, ossia redatti in situazioni particolari e che pertanto richiedono forme diverse (ad esempio il testamento redatto su una nave o su un aereo).

L’utilizzo delle forme sopra descritte è richiesto dalla legge a pena di nullità. Vuol dire che, se la forma richiesta dalla legge non è rispettata, il testamento è annullabile (e in alcuni casi addirittura nullo).

Quanto costa fare testamento?

I costi del testamento vanno dagli 800 euro fino a superare anche i 3000 euro.

Dipende dal tipo di testamento richiesto, dalla complessità delle disposizioni e dall’ammontare del patrimonio da distribuire.

Inoltre, molto dipende anche dal territorio in cui opera il professionista chiamato a redigere o a prestare ausilio nella redazione del testamento. Un professionista che opera in provincia avrà (normalmente) dei costi più contenuti rispetto ad uno che opera a Milano per esempio.

Vi è poi da considerare che scrivere un testamento olografo può non costare nulla, dal momento che l’assistenza di un professionista, benché consigliata, non è obbligatoria.

Cosa può contenere un testamento?

Come detto, il testamento è lo strumento mediante il quale una persona dispone delle proprie sostanze per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dettando le sue “ultime volontà”. Il testamento è l’unico strumento mediante il quale si può disporre dei propri beni per il tempo successivo alla morte, il cui contenuto può essere il più vario.

In particolare, con il testamento possono essere effettuate:

  1. Disposizioni di carattere patrimoniale principali, quali la nomina dell’erede e l’attribuzione di legati;
  2. Disposizioni di carattere patrimoniali accessorie, quali possono essere l’apposizione di un onere alla disposizione principale o il dettare le regole sulla divisione dell’eredità;
  3. Disposizioni non patrimoniali (ad esempio il riconoscimento di un figlio).

Relativamente alle disposizioni di carattere patrimoniale (principali) va detto che, con il testamento, il testatore può disporre delle sue sostanze a “titolo universale” (nominando il cosiddetto erede universale, che succederà in tutto il patrimonio) oppure a “titolo particolare” (nominando un legatario).

Più nello specifico: si ha successione universale quando a favore di un soggetto, istituito erede, viene attribuita l’ “universalità” (cioè il totale) o una “quota” dei rapporti giuridici, attivi o passivi, del defunto; si ha invece successione a titolo particolare, invece, quando a favore di un soggetto è attribuito un legato e, di conseguenza, questi succede soltanto in determinati diritti espressamente previsti dalla legge (nel legato ex lege) o dal testatore.

Va detto che, per capire se ci si trova davanti ad una disposizione a titolo particolare o universale, non rileva la terminologia usata dal testatore ma la sua volontà, desumibile dall’interpretazione dell’intero testamento e da altri elementi (anche esterni al testamento a volte).

Come si diceva, oltre alle istituzioni di eredi ed ai legati, il testamento può contenere altre disposizioni a contenuto patrimoniale che, di solito, sono considerate complementari alle disposizioni che attribuiscono beni o diritti ed hanno la funzione di assicurare una migliore realizzazione della volontà del testatore, tra queste le più diffuse sono senza dubbio le seguenti:

  • L’istituzione di un trust;
  • La costituzione di un fondo patrimoniale;
  • L’apposizione di un vincolo di destinazione (articolo 2645 del codice civile);
  • La creazione di una fondazione;
  • Il divieto testamentario di alienazione (con il quale il testatore si assicura che i beni lasciati non vengano venduti a terzi);
  • La clausola arbitrale testamentaria (con la quale si stabilisce che in caso di lite dovrà essere un “arbitro” a decidere, così evitando che gli eredi si rivolgano subito ad un Tribunale).

Quando il testamento non è valido?

Il testamento è invalido quando sussiste un vizio che determina la sua nullità o annullabilità. Deve tuttavia precisarsi che il testamento può essere anche semplicemente “inefficace”, ovvero perfettamente valido ma improduttivo di effetti (situazione che si può verificare per una serie di motivi che verranno approfonditi in altro articolo).

Si tenga presente che l’annullabilità consiste in una forma meno grave di invalidità rispetto alla nullità. Infatti, a differenza del testamento nullo (che non produce mai effetti), il testamento annullabile produce subito effetti ma può essere impugnato per essere annullato.

Situazione del tutto diversa da quelle del testamento invalido e del testamento inefficace, è quella del testamento “impugnabile”. Si tratta di quel testamento pienamente valido e produttivo di effetti che però possono venire meno a seguito dell’impugnativa proposta da qualcuno degli aventi diritto alla successione. L’esempio classico di testamento impugnabile è il testamento contenente disposizioni lesive dei diritti di riserva che la legge riconosce ai più stretti congiunti del testatore (cosiddetta successione necessaria).

Tralasciando, per ora, le ipotesi di testamento inefficace e di testamento lesivo della cosiddetta “quota di riserva”, mi soffermerò brevemente sulle ipotesi di invalidità del testamento.

testamento nulle e annullabile

Dicevo che il testamento è invalido quando è affetto da vizi che ne determinano la nullità o l’annullabilità, ma quali sono questi vizi?

I vizi formali e i vizi sostanziali del testamento

Riguardo alle ipotesi di nullità, la legge distingue tra vizi di forma e vizi sostanziali.

I vizi di forma sono tutti quelli che attengono alle forme del testamento. Significa che il testamento può essere perfetto nel suo contenuto, ma presenta delle irregolarità formali che lasciano dubitare della sua effettiva autenticità (ovvero che rispecchi realmente la volontà del testatore).

Pertanto, per evitare che la successione possa essere regolata sulla base di una volontà diversa da quella del testatore, la legge prevede che il testamento sia nullo e, di conseguenza, che la successione venga regolata dalle regole sulla successione legittima.

Casi tipici di nullità formale sono:

  • la mancanza di autografia nel testamento olografo (ovvero la mancanza di scrittura a mano da parte del testatore, che magari ha scritto il testamento al computer)
  • la mancanza di firma del testatore nel testamento olografo o nel testamento pubblico o anche nel verbale di deposito del testamento segreto
  • la mancanza di redazione per iscritto del notaio o di firma (da parte del notaio o del testatore) nel caso di testamento pubblico.
vizi formali testamento

I vizi sostanziali, ovvero quelli che incidono sul contenuto del testamento, si verificano quando mancano i requisiti essenziali del testamento:

  • testamento che contiene disposizioni illecite (ovvero contrarie alla legge) o impossibili (“lascio a Tizio la casa a Roma”, ma magari il testatore non è proprietario di quella casa)
  • testamento in favore di chi è incapace a ricevere (ad esempio il notaio che ha redatto il testamento pubblico)
  • testamento fatto in adempimento ad un patto successorio nullo (immaginiamo che Tizio e Caio abbiano fatto un accordo per cui, quando Caio morirà, la sua casa andrà a Tizio).

Queste, e molte altre, sono ipotesi di possibili vizi sostanziali che possono rendere nullo un testamento.

In ogni caso, bisogna tenere presente che in materia testamentaria vige il principio di conservazione del testamento per cui la volontà del testatore deve essere fatta salva ogni qualvolta ciò sia possibile. Ne consegue che la eventuale nullità di una disposizione testamentaria, se non risulta essere stata determinante per il testatore, non toccherà le altre, così facendo salvo il resto del testamento.

Anche relativamente alle ipotesi di annullabilità la legge distingue tra vizi formali e vizi sostanziali.

Sui vizi di forma che possono determinare l’annullabilità del testamento la legge è abbastanza generica. All’articolo 606 del codice civile si stabilisce infatti che il testamento può essere annullato su istanza di chi ha interesse in tutti i casi in cui si riscontrano vizi diversi da quelli (indicati nel medesimo articolo) che determinano nullità.

I vizi sostanziali, invece, possono essere ricondotti a due ipotesi:

  1. I casi di incapacità di disporre per testamento (articolo 591 del codice civile);
  2. I casi in cui la volontà del testatore sia stata viziata (perché indotto in errore magari, oppure costretto con violenza).

In questi casi, lo si ribadisce, il testamento produce effetti ma può essere annullato su domanda di chi ha interesse. 

4 Requisiti del testamento non impugnabile

Arrivato a questo punto, può darsi tu ti stia chiedendo come scrivere un testamento (olografo) e, soprattutto, come fare in modo che questo non sia impugnabile. Bene, proverò a spiegartelo in modo semplice. Per scrivere un testamento non impugnabile, è necessario:

Avere chiare le proprie intenzioni

E’ molto importante, prima di iniziare a scrivere il testamento, aver ben chiaro cosa lasciare ed a chi. Capita spesso di leggere testamenti poco chiari o addirittura assolutamente incerti relativamente all’oggetto o ai beneficiari delle disposizioni. Ciò, oltre a rendere particolarmente difficile il compito per chi è chiamato ad interpretare la disposizione, favorisce l’aumento della possibilità di contenzioso tra eredi (che potrebbero anche agire per far dichiarare la nullità)

Essere consapevoli di quanto è possibile lasciare liberamente 

Di frequente accade che il testatore disponga oltre quanto consentito dalla legge, così recando pregiudizi ai diritti dei legittimari. La legge infatti prevede che una quota dell’eredità vada comunque ai parenti più prossimi del de cuius, a prescindere dalla volontà di quest’ultimo. Tale quota varia a seconda che al de cuius sopravvivano o meno il coniuge o i figli, o comunque gli ascendenti. Il problema è che sovente il testatore non è a conoscenza dell’esatto ammontare della quota riservata ai legittimari e quindi dispone di lasciti lesivi dei loro diritti, a cui seguono di frequente contenziosi tra eredi.

Ci giungono spesso richieste aventi ad oggetto “quota disponibile testamento: come si determina” oppure “testamento legittima: come comportarsi”. Ebbene, tali richieste provengono proprio da eredi, o aspiranti tali, che molto spesso si trovano a fronteggiare situazioni in cui il testatore ha disposto ledendo la quota legittima riservata per legge.

Scrivere in modo chiaro ed univoco e nel rispetto delle forme

Come detto, le forme sono importantissime in materia testamentaria al punto che i vizi di forma possono determinare la nullità o l’annullabilità del testamento. Tuttavia, oltre alla forma, quando si scrive un testamento si deve stare attentissimi ai termini utilizzati. Infatti, uno dei principali motivi di controversia tra eredi risiede proprio nell’interpretazione del testamento. Tale attività è fondamentale per comprendere la vera volontà del de cuius, ma spesso i testamenti sono scritti in modo così ambiguo che è necessario rivolgersi ad un giudice per risolvere la questione.

Come sempre, la cosa migliore sarebbe affidarsi a professionisti esperti in successioni che guidino nella stesura del testamento proprio per evitare l’insorgere di lunghi processi civili.

Depositare il testamento presso un professionista di fiducia

Depositare il testamento è fondamentale per evitare che questo venga trovato o comunque che non venga danneggiato, manomesso o alterato. Ma dove si deposita il testamento? Il deposito fiduciario del testamento olografo può essere fatto presso un notaio o presso un avvocato, a costi modesti.

I professionisti in questione, se esperti in successioni, potranno anche fornire consulenza sulla redazione dello stesso.

In ogni caso, quando si sceglie la forma del testamento olografo è fondamentale informare una persona di fiducia o lasciare presso la propria residenza un avviso dell’esistenza del testamento con indicazione del luogo in cui è depositato.

Successivamente alla morte, la persona informata potrà contattare il professionista incaricato o i parenti del cuiusu affinché inizino le procedure di apertura e pubblicazione del testamento.

In merito, dal momento che continuiamo a ricevere domande del tipo “apertura testamento è apertura successione?” oppure “pubblicazioni testamento e apertura successione: come funziona”, preme fare una precisazione.

La legge prevede che quando si rinviene un testamento olografo si è obbligati a presentarlo ad un notaio per la pubblicazione. La pubblicazione però non costituisce il momento di apertura della successione, tantomeno costituisce requisito di validità o di efficacia del testamento. Essa ha la funzione di consentire l’esecuzione del  testamento nei confronti dei terzi, ma non incide assolutamente sull’apertura della successione che si verifica al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

In ogni caso, il consiglio più importante per scrivere un testamento non impugnabile, rimane quello di affidarsi a professionisti veramente esperti in successioni che possano guidarti ed assisterti lunga il complesso iter di scrittura del testamento.

Conclusioni testamento

Come avrai certamente compreso, affrontare una successione testamentaria può non essere semplice. La materia testamentaria presenta infatti tante e diverse peculiarità che hanno la funzione di garantire al massimo la genuinità e la veridicità del testamento stesso.

Riceviamo tutti i giorni email e massaggi aventi oggetto richieste di consulenza in merito alla validità di testamenti olografi o pubblici e molto spesso ci troviamo ad affrontare processi in tutta Italia proprio in relazione ai predetti testamenti.

Purtroppo, spesso il testamento viene redatto senza avere adeguate conoscenze della materia, così aumentando il rischio di invalidità ed impugnanzioni. Il consiglio che possiamo offrire è di affidarsi a professionisti davvero esperti in diritto delle successioni, così da essere seguiti per tutta la procedura evitando errori e problemi per gli eredi.

Il nostro studio legale è specializzato in diritto delle successioni e opera da anni i questa difficile e complessa materia, assistendo eredi, legatari, donatari e creditori.

Seguiamo processi in materia di successioni in tutta Italia ed offriamo un servizio consulenziale, online o in presenza, superiore a quello che ci si può aspettare da un avvocato generalista.

Se ti trovi ad affrontare una successione ereditaria e necessiti di una consulenza da parte di un avvocato specializzato in diritto delle successioni, non esitare a contattarmi.

Hai bisogno di una consulenza in materia di successioni?

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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