avvocato per successione ereditaria

Articolo di Antonio Strangio

Come funziona la successione necessaria

Con l'espressione “successione necessaria” s'intende quella porzione dell’asse ereditario, che per legge deve andare ai parenti più stretti del defunto. Che differenza c'è con la legittima? Spiego tutto qui!
successione necessaria
avvocato per successione ereditaria
Articolo di Antonio Strangio

Come funziona la successione necessaria

Con l'espressione “successione necessaria” s'intende quella porzione dell’asse ereditario, che per legge deve andare ai parenti più stretti del defunto. Che differenza c'è con la legittima? Spiego tutto qui!

Con l’espressione “successione necessaria” s’intende quella porzione dell’asse ereditario, comunemente nota come “quota di riserva”, che per legge deve andare ai parenti più stretti del defunto, detti legittimari o eredi necessari.

La funzione della successione necessaria è quella di tutelare i familiari più stretti del defunto, a prescindere dalla volontà di quest’ultimo. Per concretizzare questa tutela la legge pone vincoli alle donazioni e al testamento del soggetto.

Quali sono gli strumenti che la legge mette a disposizione per la tutela dei legittimari? Andiamo subito a vedere!

Successione legittima e successione necessaria: che differenza c’è?

Premessa necessaria è definire la differenza tra successione legittima e necessaria:

Successione necessaria e legittima fanno riferimento a due situazioni diverse.

La prima serve a garantire la ripartizione dell’asse ereditario in mancanza di disposizioni da parte del de cuius; la seconda ha la funzione di correggere gli “errori” che il defunto ha commesso, disponendo del proprio patrimonio (con donazioni o testamento) senza rispettare la quota che per legge spetta ai congiunti più prossimi.

La morte di una persona fisica determina l’apertura della sua successione, cioè l’eredità del defunto, che comprende tutti i rapporti attivi e passivi, passa all’erede che accetta l’eredità stessa.

La successione ereditaria può essere regolata attraverso il testamento, oppure attraverso la legge. Ciò significa che la trasmissione del patrimonio ereditario deve avvenire secondo quanto previsto dal testamento.

Quando il testamento manca, la ripartizione avverrà secondo quanto previsto dalla legge. Si parla in questo caso di successione legittima o successione ab intestato. I soggetti che avranno accettato l’eredità saranno eredi legittimi (letteralmente “eredi per legge”) e a loro spetterà la quota di eredità stabilita dalla legge (quota che varierà in relazione al numero di persone chiamate alla successione).

Si avrà invece successione necessaria quando esiste un testamento ma questo testamento viola i diritti che la legge attribuisce ai più stretti congiunti del defunto, i c.d. legittimari o eredi necessari.

Altro caso in cui interviene la legge attraverso la successione necessaria, è quello in cui il de cuius ha effettuato donazioni per un valore eccedente la cosiddetta quota di riserva dovuta ai legittimari, detta anche quota legittima.

Chi sono i legittimari?

I legittimari, ovvero coloro ai quali è in ogni caso riservata una quota di eredità, sono il coniuge, la persona unita civilmente, i figli e gli ascendenti.

La quota riservata ai figli non è fissa ma variabile secondo il numero dei figli e secondo l’esistenza o meno del coniuge (si parla perciò di quota mobile). Quando manca il coniuge, la quota di riserva in favore dei figli è pari alla metà del patrimonio ereditario se vi è un solo figlio superstite, è invece di due terzi se i figli sono di più.

Ciascuno dei legittimari ha diritto ad una propria quota di riserva, anche se fa parte di una categoria che comprende più soggetti. Per esempio, in presenza di due figli, ognuno di essi ha diritto ad un terzo dell’eredità.

La legge riserva una quota anche agli ascendenti (genitori, nonni e bisnonni) ma questa quota sarà attribuita solo se il defunto non lascia figli. In tale ultimo caso la quota sarà di un terzo che però si riduce ad un quarto se con gli ascendenti concorre il coniuge.

Ci viene spesso chiesto della successione necessaria fratelli ed occorre quindi fornire un chiarimento: i fratelli non sono legittimari. Possono solo essere eredi legittimi del fratello se la successione non è regolata da testamento. Ovviamente due fratelli possono rivestire la qualità di legittmario in relazione all’eredità del genitore in quanto figli.

Quanto al coniuge (e alla persona unita civilmente) va detto che a questi è riservata una quota che è della metà in assenza di figli ed ascendenti; in caso contrario varia a seconda della qualità e del numero dei soggetti con i quali concorre.

La presenza del coniuge, come detto, incide anche sulla misura della legittima spettante agli altri legittimari. Conviene quindi ricapitolare brevemente:

  1. In presenza di coniuge ed un figlio, a ciascuno di essi spetta un terzo dell’eredità, il residuo terzo sarà liberamente disponibile;
  2. In presenza di un coniuge e due o più figli, al coniuge spetta un quarto, ai figli complessivamente la metà, il residuo quarto sarà liberamente disponibile;
  3. In presenza di coniuge e ascendenti, al coniuge spetta la metà del patrimonio, agli ascendenti un quarto, il residuo quarto sarà liberamente disponibile.

Al coniuge, inoltre, è riservato in ogni caso il diritto di abitare nella casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Vale la pena ricordare che questi diritti sono garantiti anche al coniuge separato cui non sia stata addebitata la responsabilità della crisi del rapporto coniugale.

Come si determina la quota legittima

Prima di procedere oltre è bene comprendere come si determinano le quote ereditarie nella successione necessaria.

Preliminarmente va però precisato che quando all’apertura della successione vi sono dei legittimari, il patrimonio ereditario va distinto idealmente in due parti:

  1. la “disponibile”, della quale il testatore era libero di disporre attribuendola a chiunque avesse voluto,
  2. la “legittima” o “riserva”, della quale non poteva disporre a piacimento poiché spettante per legge ai legittimari.

Ciò detto, vediamo come si determina la quota di riserva spettante a ciascun legittimario.

La prima cosa da fare è calcolare l’entità del patrimonio al momento dell’apertura della successione. Questa operazione è meramente contabile e perciò viene detta “riunione fittizia”. A tal fine si calcola il valore dei beni che appartenevano al defunto al tempo dell’apertura della successione; dalla somma che ne risulta si detraggono i debiti, dovendosi determinare l’effettiva misura dell’attivo ereditario. Al risultato così ottenuto si aggiungono i beni di cui il de cuius abbia eventualmente disposto in vita a titolo di donazione (di regola si tiene conto del valore che i beni avevano al tempo dell’apertura della successione).

VALORE BENI – DEBITI + DONAZIONI = ASSE EREDITARIO NETTO

Sull’asse ereditario così determinato si calcola la quota di cui il testatore poteva effettivamente disporre.

Facciamo alcuni esempi:

Giovanni, vedovo e con un’unica figlia, dopo aver disposto donazioni per 400.000 euro verso il nipote Francesco, nomina quale unico erede l’amica Tiziana, a favore della quale lascia un patrimonio immobiliare del valore di 1 milione di euro, ma debiti per 200.000. Giovanni non attribuisce nulla alla figlia Ilaria.

In questo caso Ilaria, nonostante non abbia ricevuto nulla, in quanto figlia e quindi legittimaria ha diritto alla quota legittima. Ma a quanto ammonta?

Ebbene, procedendo con la riunione fittizia risulta che patrimonio complessivo di Giovanni ammonta a 1 milione e 200.000 euro (1 milione è il valore dei beni presenti all’apertura della successione, a ciò si sottraggono 200.000 euro di debiti e si aggiungono 400.000 euro quale valore delle donazioni).

Tenuto conto per legge al figlio unico spetta la metà del patrimonio (in mancanza di coniuge), la quota riservata a Francesca sarà pari ad euro 600.000. Stesso valore avrà la quota disponibile di cui Giovanni poteva liberamente disporre.

Relativamente agli altri legittimari la quota di riserva varia a seconda di quanti sono i legittimari a concorrere, come detto in precedenza.

L’azione di riduzione

Individuati i legittimari e chiarito come si determina la quota legittima, vediamo come si può tutelare il legittimario leso nei propri diritti.

Se le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedono la quota di cui il testatore poteva disporre, ciascun legittimario può agire per la riduzione delle une e delle altre con un’apposita azione che si chiama, appunto, azione di riduzione.

Quest’azione è irrinunciabile dai legittimari finché il donante è in vita e deve considerarsi nulla anche la disposizione testamentaria che dichiari decaduto dai diritti nascenti dal testamento l’erede, qualora egli si avvalga della facoltà di agire in riduzione. Dopo la morte del donante l’azione è invece rinunciabile.

Da un punto di vista pratico la possibilità di rinunciare all’azione di riduzione è molto importante perché permette, in caso di lite, di trovare un accordo per la reintegrazione della legittima senza dover intentare una causa civile (in sostanza il legittimario rinuncia all’azione in cambio di un corrispettivo che va soddisfare le sue pretese).

L’azione di riduzione può essere indirizzata contro altri eredi oppure contro persone totalmente estranee all’eredità che magari hanno ricevuto un bene del de cuius in donazione. In tale secondo caso è però fondamentale sapere che la legge stabilisce uno speciale onere per il promovimento dell’azione: l’accettazione con beneficio di inventario. Tale onere presuppone che il legittimario sia chiamato all’eredità (quindi che qualcosa, seppure meno di quanto gli spettava, gli sia stato comunque attribuito) e non vale, dunque, per il legittimario totalmente pretermesso (quello che, mediante testamento, sia stato completamente escluso dalla successione). Se questo onere non viene adempiuto, l’azione di riduzione non potrà essere accolta.

In concreto la riduzione opera così: sono colpite prima le disposizioni testamentarie, che vengono diminuite proporzionalmente. Se la riduzione delle disposizioni testamentarie non è sufficiente ad integrare la legittima si procede alla riduzione delle donazioni: si comincia dall’ultima in ordine di tempo e via via si risale a quelle anteriori.

Se l’azione di riduzione è accolta, il donatario (colui che ha ricevuto il bene in donazione) o il beneficiario della disposizione testamentaria oggetto di riduzione, deve restituire in tutto o in parte il bene (e può essere perseguito con l’azione di restituzione). Il bene, ovviamente, deve essere restituito libero da ogni peso o ipoteca iscritta dal donatario.

L’azione di riduzione si prescrive nel termine di 10 anni, che normalmente decorre dal momento di apertura della successione.

Conclusioni

Il contenzioso in materia di successione necessaria è molto frequente e diffuso in quanto  accade spesso che un genitore o un coniuge disponga delle proprie sostanze in maniera lesiva dei diritti dei legittimari. I motivi di tali scelte possono essere i più disparati (dalle ragioni più strettamente affettive a quelle di natura esclusivamente economica, come garantire la continuità all’azienda di famiglia) ma in ogni caso incombe sui legittimari lesi l’onere di agire in riduzione per soddisfare i propri diritti.

Riceviamo tutti i giorni email aventi oggetto richieste di consulenza in merito alla possibilità di esperire azioni di riduzione per recuperare quanto spettante per legge in qualità di legittimari ed affrontiamo regolarmente processi in materia patrocinando in tutta Italia.

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Avv. Antonio Strangio

Avvocato per vocazione, sono appassionato di diritto delle successioni e diritto di impresa. Materie su cui si focalizza la mia attività professionale. 

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